Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, e così in quello di opposizione alla dichiarazione di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa, non è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, che si verifica soltanto quando questo ravvisi nel procedimento un pubblico interesse e l'opportunità di intervenire per tutelarlo specificamente (art. 70, ult. comma, cod. proc. civ.). La facoltà di chiedere il fallimento (art. 6 legge fall.) e l'accertamento dello stato di insolvenza (art. 202 stessa legge) non costituiscono, infatti, per il pubblico ministero, esercizio di un potere di azione, risolvendosi piuttosto in una denuncia al tribunale perché questo provveda di ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI ER, in proprio e quale cessato amministrato Cassa Rurale e Artigiana di Amaseno s. a.r.l. elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso l'avvocato NICOLA ROMANO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CASSA RURALE & ARTIGIANA DI AMASENO S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario liquidatore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA BISSOLATI 76, presso l'Avvocato BENEDETTO GARGANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ER IADANZA, giusta procura in calca al controricorso;
- controricorrente -
e contro
NE NI TO, GG EL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2056/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 12/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2003 dal Consigliere Dott. RORDORF Renato;
udito per il ricorrente l'Avvocato Romano Nicola che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Iadanza RT che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 5 maggio 1994 il Ministero del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, dispose la liquidazione coatta amministrativa della Cassa Rurale ed Artigiana di Amaseno e quindi, con successiva sentenza emessa su ricorso del commissario liquidatore il 3 novembre 1995, il Tribunale di Frosinone dichiarò lo stato d'insolvenza di detta cassa rurale.
I sigg.ri RT BI ed ON BE PA, in proprio e nella qualità di cassati amministratori della cassa, proposero opposizione, evocando in giudizio il commissario liquidatore, il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia. Intervenne volontariamente in causa, per sostenere le ragioni degli opponenti, anche il sig. EL UG, già direttore generale della cassa rurale.
L'opposizione fu respinta dal tribunale, previa estromissione dalla causa del Ministero del Tesoro e della Banca d'Italia, e la relativa sentenza, impugnata dai sigg. BI e BE PA, fu poi confermata dalla Corte d'appello di Roma con decisione resa pubblica il 16 giugno 2000.
Ritenne la corte (per quanto qui ancora interessa) che non avesse fondamento l'eccezione di nullità della sentenza dichiarativa d'insolvenza, sollevata dagli opponenti in conseguenza della mancata partecipazione del pubblico ministero al giudizio, non essendo il pubblico ministero titolare in simili cause di un vero e proprio potere di azione, bensì della mera facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri ufficiosi del giudice. Osservò poi, nel merito, che la relazione della Banca d'Italia e la restante documentazione in atti dimostrava incontestabilmente lo stato d'insolvenza della cassa rurale nel momento in cui essa era stata posta in liquidazione, non rilevando a riguardo le evenienze successivo.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il sig. BI, prospettando tre motivi di censura, illustrati da successiva memoria, cui resiste con controricorso il commissario liquidatore. Non hanno spiegato difese in questa sede i sigg. BE PA e GE, ai quali il ricorso è stato notificato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ripropone, in primo luogo, l'eccezione di nullità della sentenza dichiarativa di insolvenza per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero, confutando le argomentazioni della corte d'appello secondo cui la presenza in causa di detto organo pubblico non sarebbe stata necessaria. Si duole, col secondo motivo, del rifiuto - a suo dire - immotivato opposto dalla corte territoriale alla richiesta di ammissione di una consulenza tecnica, che avrebbe fatto luce sull'inesistenza del preteso stato di insolvenza della cassa rurale.
Lamenta, col terzo motivo, che sia mancata una seria indagine sullo stato d'insolvenza della cassa rurale, non potendo l'insolvenza essere confusa con una mora situazione di temporanea difficoltà economica.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. La doglianza prospettata nel primo motivo non tien conto dell'insegnamento di questa corte secondo il quale, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, non è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, che si verifica soltanto quando questi ravvisi nel procedimento un pubblico interesse e l'opportunità di intervenire per tutelarlo specificamente (art. 70, ult. comma, c.p.c.). La facoltà di chiedere il fallimento (art. 6 l. fall.) non costituisce, infatti, per il pubblico ministero, esercizio di un potere di azione, ma si risolve in una denuncia al tribunale perché provveda di ufficio (Cass. 19 settembre 1995, n. 9884; 3 ottobre 1986, n. 5854). Da tale insegnamento - che è riferibile anche alla dichiarazione d'insolvenza, ex art. 202 l. fall., a tal proposito equiparabile alla pronuncia di fallimento di cui al precedente art.
6 - questo collegio non ritiene di doversi discostare. Il vizio procedurale denunciato dal ricorrente, pertanto, non sussiste.
2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, è sufficiente ricordare come rientri nel potere discrezionale del giudice del merito accogliere o rigettare l'istanza di ammissione di una consulenza tecnica, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici.
Nella specie, la Corte d'appello ha dato adeguatamente conto degli elementi documentali in atti dai quali, con ragionamenti puntuali e neppure specificamente contestati dal ricorrente, essa ha tratto un convincimento che palesemente rendeva superflua ogni indagine tecnica.
2.3. Il terzo motivo investe direttamente il giudizio di merito operato dalla Corte in ordine all'esistenza dello stato di insolvenza e, senza in realtà prospettare alcun eventuale vizio di legittimità, ne chiede una revisione sulla base di valutazioni in punto di fatto, in questa sede palesemente non ammissibili.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.900,00 (duemilanovecento) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00 (duemilanovecento) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004