Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 1074
CASS
Sentenza 22 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, e così in quello di opposizione alla dichiarazione di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa, non è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, che si verifica soltanto quando questo ravvisi nel procedimento un pubblico interesse e l'opportunità di intervenire per tutelarlo specificamente (art. 70, ult. comma, cod. proc. civ.). La facoltà di chiedere il fallimento (art. 6 legge fall.) e l'accertamento dello stato di insolvenza (art. 202 stessa legge) non costituiscono, infatti, per il pubblico ministero, esercizio di un potere di azione, risolvendosi piuttosto in una denuncia al tribunale perché questo provveda di ufficio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 1074
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1074
    Data del deposito : 22 gennaio 2004

    Testo completo