Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 7353
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Incompatibilità delle sanzioni sostitutive con la sospensione condizionale della pena

    La Corte di appello ha ritenuto inammissibile la richiesta di sostituzione della pena detentiva in ragione dell’incompatibilità, sancita dall’art. 61-bis legge n. 689 del 1981, delle sanzioni sostitutive con il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso. La Corte Suprema di Cassazione ha annullato la sentenza, ritenendo fondato il ricorso in quanto la norma transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 impone di applicare le norme previgenti più favorevoli per l’imputato. Ha altresì precisato che i criteri cui fare riferimento, ai fini dell’applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive, sono quelli stabiliti dall’art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturito dalla modifica apportata dall’art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 7353
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7353
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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