Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 1
Deve ritenersi ritualmente proposta la querela presentata presso l'apposito sportello degli uffici della Procura della Repubblica e ricevuta dalla persona Ivi addetta, la quale si sia limitata, dopo aver registrato l'atto, ad apporvi la propria sigla senza altre precisazioni, atteso che, in difetto di prova contraria, deve presumersi che l'atto sia stato ricevuto da funzionario competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2001, n. 31704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31704 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 15/06/2001
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANDREA COLONNESE " N. 1060
3. Dott. MARIO ROTELLA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO MALPICA " N. 49560/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI RL DE n. Vanzago il 12/3/1960;
2) OR MA PA nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Monza in data 21/6/2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea Colonnese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso RO e per l'inammissibilità del ricorso del LL
Udito il difensore avv. massimo Krogh del foro di Napoli per il ricorrente RO.
Il Tribunale di Monza con sentenza 21/6/2000 dichiarava RO LO e LL MA colpevoli del delitto di diffamazione commessa col mezzo della stampa, condannabili, ciascuno, alla pena di lire 600.000 di multa e disponendo la pubblicazione dell'estratto di sentenza sul quotidiano "L'Avvenire". Agli imputati era stato addebitato di avere - il RO quale autore di un articolo pubblicato sul predetto quotidiano il 12/10/1994 dal titolo "Caso LE - NE, il funzionario deferito alla disciplinare" ed al LL quale intervistato ed ispiratore dell'articolo - offeso la reputazione di LE OV affermando che lo stesso sarebbe stato rimosso dall'incarico ricoperto nel settore finanze del Comune di Milano perché incapace, lento e individualista.
Il collegio premetteva che nella conferenza stampa del giorno 11/10/1994 l'assessore LL - in presenza del consigliere comunale NE che si era trovato in una posizione di conflitto col LE - aveva accusato quest'ultimo di aver determinato, per la sua lentezza, una riunione straordinaria di giunta per approvare il regolamento TOSAP;
di non aver tempestivamente gestito il rinnovo delle concessioni dei trespoli pubblicitari e di aver preteso di far ristampare migliaia di avvisi di rimborso solo per far figurare il proprio nome.
Osserva quindi il tribunale che i fatti attribuiti al LE non corrispondevano a verità e che l'assessore aveva additato il LE all'opinione pubblica come funzionario inetto, la cui rimozione era giustificata se non doverosa, per ragioni politiche (come sostanzialmente ammesso dall'imputato) e senza che esistessero obiettive giustificazioni per il trasferimento di un funzionario che godeva stima da parte dei colleghi.
Il LL, quindi, aveva determinato la pubblicazione, nei confronti del LE, di notizie diffamatorie, pronunciando le espressioni che il RO aveva riportato, fra virgolette, nell'articolo ed altre che, seppure non pubblicate, erano state sintetizzate con gli appellativi di "incapace", "lento" ed "individualista".
Il giornalista, quindi, aveva operato da cassa di risonanza delle accuse del LL, aggiungendo considerazioni che costituivano un giudizio negativo nei confronti della parte lesa.
Avverso la sentenza ha proposto appello il LL denunciando nel primo motivo violazione della legge processuale. Deduce l'irritualità della querela e la conseguente improcedibilità del reato, non essendo stato possibile stabilire da chi sia stata ricevuta la querela - presentata personalmente dal LE alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano - e quindi verificare se l'atto sia stato effettivamente ricevuto da persona a ciò abilitata.
Lamenta quindi negli altri motivi:
a) "Mancanza di motivazione in ordine alla prova della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione con il mezzo della stampa", chiedendo l'assoluzione "perché il fatto non sussiste";
b) "Mancanza di motivazione in ordine alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato", sollecitando l'assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato";
c) "Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 C.P. con riferimento all'esercizio del diritto di critica politica". Si assume a riguardo che la tutela della reputazione di chi partecipa alla vita politica è meno intensa di quella degli altri cittadini ed è consentito giungere non solo alla critica ed alla disapprovazione ma anche all'uso di toni aspri ed espressioni dure, volte a screditare e squalificare le condotte degli avversari.
Il RO nei propri motivi asserisce, anzitutto, che la sentenza deve essere ritenuta appellabile (e non riconoscibile). Ai sensi dell'art. 593 co. 3^ C.P.P. nella formulazione della legge n. 468/99, infatti, "sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria", mentre, nella specie, è stata applicata la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.
Denuncia quindi violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla esclusione della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, dal momento che il giornalista aveva fedelmente riportato le dichiarazioni dell'assessore LL.
Si deduce al riguardo che la vicenda aveva avuto inizio con la convocazione, da parte dello stesso LE, di una conferenza stampa nella quale lo stesso spiegava le ragioni della sua rimozione dall'incarico di direttore del settore tributi del Comune di Milano. E proprio in relazione a detto episodio il quotidiano "L'Avvenire" aveva pubblicato due articoli dando voce al funzionario trasferito. Quando, quindi, l'assessore LL, trovatosi al cento della polemica, aveva a sua volta convocato apposita conferenza stampa, usando toni molto duri verso il LE, il giornalista - limitatosi a riportare il contenuto delle dichiarazioni - aveva legittimamente esercitato il diritto di informare l'opinione pubblica. Va premesso che la Corte d'appello di Milano, ai sensi dell'art. 568 co. 4 c.p.p., ha provveduto a trasmettere gli atti alla Corte di cassazione. Il ricorso del LL deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo, anzitutto, è manifestamente infondato. È rimasto accertato che la querela era stata presentata personalmente al LE - che aveva esibito il prescritto documento di identità - all'apposito sportello della Procura della Repubblica, dove la persona addetta - dopo aver registrato l'atto - vi apponeva la propria sigla senza altre precisazioni.
A fronte di ciò correttamente il primo giudice ha osservato che null'altro poteva fare il querelante, non potendo certo sindacare l'operato del pubblico ufficiale cui si era rivolto e che aveva agito come soggetto abilitato a ricevere l'atto.
E d'altra parte non v'era prova che la persona in questione - peraltro agevolmente identificabile dai dati di registrazione dell'atto (timbro datario dotato di orologio) - non fosse effettivamente competente a ricevere la querela. Conclusivamente, in difetto di prova contraria, doveva ritenersi che l'atto era stato ricevuto dal funzionario competente ed era quindi del tutto rituale. I motivi indicati alle lettere a) e b) sono privi del requisito di specificità, limitandosi alla semplice enunciazione di mancanza di motivazione, come testualmente riportato in precedenza. Non essendo infatti dedotte censure su punti ben individuati della decisione impugnata ne' esposte concrete ragioni di doglianza, con indicazione di argomenti critici, non si consente al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato al riguardo. Il motivo indicato alla lettera c) - a parte altre considerazioni - è manifestamente infondato. È sufficiente osservare infatti che quanto affermato in via generale non è pertinente al caso di specie dal momento che il LE era solo un funzionario del Comune e non risulta che partecipasse alla vita politica, in contrapposizione agli orientamenti dell'imputato, sì da dover sopportare una meno intensa tutela della propria reputazione.
I motivi proposti dal RO non sono fondati ed il ricorso deve essere rigettato.
Va anzitutto affermato che la sentenza era inappellabile dovendo la norma di cui all'art. 593 co. 3^ c.p.p., nella formulazione risultante dopo la modifica operata dalla legge n. 468/99, essere interpretata nel senso che il legislatore ha inteso riferirsi alla sola sanzione principale.
Pertanto la preclusione opera in tutti i casi in cui non sia stata irrogata la pena detentiva e dunque anche nelle ipotesi in cui alla pena (pecuniaria) principale si aggiunge una pena accessoria (Cass. Sez. 3^ 3/11/2000). In ordine al secondo motivo deve osservarsi che correttamente il primo giudice ha ritenuto nella specie inapplicabile la scriminante del diritto di cronaca. Se anche la conferenza stampa del LL era stata preceduta - come si assume - da altra conferenza del LE, anch'essa pubblicata sul quotidiano, ciò, di per sè, non legittimava il giornalista a riferire i fatti così come indicati dall'assessore ed i giudizi dallo stesso espressi, che si risolvevano in una gratuita denigrazione del soggetto passivo. Pur a fronte della particolarità del modo in cui la notizia era stata appresa (una conferenza stampa indetta allo scopo) non veniva infatti meno - invocandosi dal ricorrente a propria difesa il diritto di cronaca - l'obbligo del rispetto dei limiti della verità e della continenza, nella specie del tutto obliberati. Non può infatti ritenersi consentito per il giornalista riportare - anche se riferite come provenienti da fonte accreditata - testimonianze non assistite dai requisiti sopra indicati e che siano lesive dell'altrui reputazione. I ricorrenti vanno condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del LL consegue anche, a carico dello stesso, il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che si fissa in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di LL MA. Rigetta il ricorso di RO LO DE;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento ed il LL anche a quello della somma di lire un milione a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2001