Sentenza 16 settembre 2016
Massime • 1
Il reato di possesso di carta di credito di provenienza illecita di cui all'art. 55, comma nono, D.Lgs. n. 231 del 2007, ha natura permanente, con la conseguenza che lo stato di flagranza, ai sensi dell'art. 382, comma secondo, cod. proc. pen., perdura fintanto che non sia cessata la permanenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2016, n. 44663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44663 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2016 |
Testo completo
4466 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. Giovanni Diotallevi - Presidente - CC 16/09/2016- Ugo De Crescienzo Giovanna Verga R.G.N. 16517/2016 motivazione semplificata Luigi Agostinacchio Cosimo D'Arrigo · Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Firenze nel procedimento a carico di BI LI, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 24/02/2016 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Cosimo D'Arrigo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO LI BI è stato tratto in arresto perché trovato in possesso di una carta Bancomat di provenienza furtiva. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 24 febbraio 2016, non ha convalidato l'arresto ritenendo insussistente lo stato di flagranza: «al momento dell'arresto l'LI è stato trovato in possesso di una carta di credito rubata il giorno prima a Maria Rita Cavani presso l'ostello "Plus Hostel Florence"; egli non è stato colto nell'atto di utilizzarla». Contro tale provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Firenze, osservando che il delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 237/2007 ha natura permanente, con la conseguenza che per esso lo stato di flagranza si configura secondo la previsione dell'art. 382, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Questa Corte ha infatti chiarito che le condotte criminose, distintamente contemplate dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197 (oggi trasfuso nell'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 237/2007), di possesso e successiva utilizzazione, al fine di profitto proprio o altrui, di carte di credito di provenienza illecita, integrano attesa l'eterogeneità, sotto l'aspetto fenomenico, dei rispettivi caratteri differenti ipotesi di reato, tra le quali è - configurabile il concorso (Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001 - Tiezzi, Rv. 218871). Ciò posto, il reato di "possesso di carta di credito" deve essere considerato come fattispecie delittuosa di natura permanente (Sez. 1, n. 39348 del 31/10/2002 - Marchitelli, Rv. 222535). Pertanto, la flagranza ai sensi dell'art. 382, comma 2, cod. proc. pen. dura fino a quando non è cessata la permanenza. Va quindi affermato il seguente principio di diritto: - il reato di possesso di carta di credito di provenienza illecita previsto dall'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 237/2007, ha natura permanente, con la conseguenza che lo stato di flagranza, ai sensi dell'art. 382, comma 2, cod. proc. pen., perdura fintanto che non sia cessata la permanenza. In conclusione, il Tribunale di Firenze ha errato nel ritenere che non sussistessero gli estremi della flagranza in ordine al reato di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 237/2007. L'arresto operato dalla Squadra Volante della Questura di Firenze in data 23 febbraio 2016 nei confronti di LI LA è quindi legittimo e il provvedimento impugnato deve essere annullato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio i provvedimento impugnato e dichiara legittimo l'arresto. Così deciso il 16 settembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Cosimo D'ArrigoEPOSITATO IN CANCELLER vanni Diptallevi SECONDA SEZIONE PENALE to 24 OTT 2016 TEMA DIGA Il Cancellies