Sentenza 9 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2004, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN RI, UC IO, OL NO, LL VA TE, ZA AL, BA LI, BA OR, IO EN, IO AL, IO IO, BU IO, IN IO, ON ME, ON IE, ON RI, DE RO EM, EC GI, CA AN, SO PE FE, ES LE, LA TR, LA EL, OT IO, ES DO, DI AR IO, DI EG NI, DI EN PP, DI NILA GI, TA IO, TI TR, FA GI, LI NF, RR PP, PP ZI, AN DO, NI TR, BE NI, RD AR, AS LI, ER IO, AC ZO, IN LE, AL UL, IOTTI MA, OZ UN, OS GI, AN TE, OZ LI, NI CO, OL RO, PE OR, LI NN, IN NO, ON FO, ON GU, ON NO, ET EN, RO AS, LI IA, SO VI, SO MA, AR GI, AC NF, AS UD, TI ME, ES ME, VA NF, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI MILLE 41/A, presso lo studio dell'avvocato ENNIO SCAPPATICCI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
S.I.T.E. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che lo difende unitamente all'avvocato RENATO ZANETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5/01 del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositata il 18/01/01 R.G.N. 1211/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato SCAPPATICCI ENNIO;
udito l'Avvocato BOURSIER NIUTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DE PROCESSO
A seguito di sentenza di condanna resa nel 1994 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel giudizio promosso da alcuni dipendenti contro la Società SITE, la stessa società ha corrisposto a tali lavoratori le somme liquidate con detta pronuncia, successivamente annullata da questa Corte con sentenza n. 8401/97, contenente la decisione di rigetto nel merito delle domande azionate.
La società ha quindi convenuto in giudizio dinanzi al giudice che aveva pronunciato la sentenza cassata, ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ., i lavoratori (o gli eredi, per alcuni di essi) chiedendo la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza cassata.
Con la sentenza oggi denunciata il Tribunale di Ascoli Piceno ha pronunciato sulla domanda di restituzione liquidando le somme dovute con interessi.
Avverso questa sentenza IO AI e litisconsorti propongono ricorso per Cassazione con quattro motivi, al quale la SITE resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELA DECISIONE
l. Con il primo motivo, denunciandosi la violazione dell'art. 414 cod. proc. civ., si ripropone la questione della "nullità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo" del giudizio promosso dalla società SITE per la restituzione delle somme erogate;
si assume che detto atto introduttivo doveva essere corredato di "conferenti alligazioni" in ordine all'articolazione del quantum richiesto e della illustrazione dei criteri di elaborazione dei conteggi;
elementi questi non desumibili dalla formulazione del ricorso, che non indica le ragioni della pretesa di somme molto superiori a quelle effettivamente dovute;
tra l'altro non è stata indicata l'amministrazione alla quale sono stati rimessi gli importi per ritenute fiscali.
Il motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza, la mancata o insufficiente esposizione dei fatti addotti a sostegno della domanda, richiesta dall'art. 414 n. 4 cod. proc. civ., determina la nullità del ricorso solo quando tale carenza rende impossibile individuare, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'oggetto della domanda e le ragioni poste a base di essa (v. per tutte Cass. 11 marzo 2002 n. 3463, 16 luglio 2002 n. 10316). Nella specie, come ha rilevato il Tribunale, tali elementi sono chiaramente individuati attraverso la specifica indicazione delle somme richieste per ognuno dei soggetti convenuti in giudizio e l'allegazione del fatto costitutivo della pretesa fondata sul dedotto obbligo di restituzione;
sicché le dedotte lacune delle allegazioni della ricorrente possono riflettersi solo sull'esame nel merito della domanda.
2. Con il secondo motivo si denunciano violazione dell'art. 2697 cod. civ. dell'art. 15 cod. proc. civ. e dell'art. 24 2^ comma Cost.. Si
afferma che il Tribunale era tenuto, in relazione alle formali richieste istruttorie della parte, a disporre consulenza tecnica contabile al fine di stabilire le somme esatte dovuteci mancato accoglimento di queste istanze ha precluso il diritto di difesa della parte, in violazione della norme invocate.
Il motivo è inammissibile. Posto che il potere di disporre o meno la consulenza tecnica è riservato all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, la reiezione dell'istanza di ammissione di tale mezzo di indagine è censurabile in sede di legittimità in quanto si risolva in un vizio di motivazione per l'omesso esame di elementi rilevanti ai fini della decisione (cfr. Cass. 21 luglio 1995 n. 7964, 23 novembre 2000 n. 15136). A tal fine, il ricorrente per cassazione che denuncia l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto del giudice di dare ingresso all'indagine è tenuto ad indicare, a pena di inammissibilità, la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore denunciato e la pronuncia emessa;
nella specie, la parte ricorrente ha omesso ogni specificazione in proposito, e non ha neppure precisato, al fine di individuare le richieste che asserisce disattese, l'atto processuale nel quale venne avanzata la richiesta di consulenza tecnica (v. Cass. 12 maggio 2000 n. 6115).
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2033 cod. civ., assumendosi da un lato l'inesigibilità degli interessi sulle somme erogate dalla SITE che i ricorrenti percepirono "in assoluta buona fede", e dall'altro che detti interessi erano comunque dovuti solo dalla data del deposito del ricorso introduttivo di primo grado (4 dicembre 1997) e non già - contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata - dalla data del 12 aprile 1994, in cui fu eseguito il pagamento.
Il motivo è infondato, alla stregua del principio secondo cui l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" (art. 2033 cod. civ.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutatone di buona o mala fede ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (giurisprudenza costante: v. per tutte Cass. 29 marzo 1994 n. 3078, 6 aprile 1999 n. 3291).
4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'art. 385 cod. proc. civ.; viene censurata la statuizione di condanna degli attuali ricorrenti al pagamento delle spese "relative ai precedenti gradi", rilevandosi che la sentenza n. 840l/1997 della Corte di Cassazione aveva disposto l'integrale compensazione delle spese di tutti i giudizi sia di merito che di legittimità. Il Tribunale ha violato questo precetto condannando gli attuali ricorrenti alle spese legali e di consulenza tecnica che la SITE aveva pagato per quei precedenti giudizi.
La doglianza non ha alcun fondamento. La statuizione censurata non riguarda il regolamento delle spese del giudizio promosso dalla società SITE ai sensi dell'art. 389 cod. proc. civ., ma la restituzione alla medesima società delle somme che questa ha pagato, in esecuzione della sentenza di appello cassata, a titolo di spese legali e di consulenza tecnica.
Sul punto, la decisione impugnata si sottrae alle critiche mosse, perché ha correttamente rilevato che la statuizione di compensazione delle spese processuali, resa con la citata sentenza di Cassazione, comportava che ciascuna delle parti doveva sostenere esclusivamente le proprie spese, e che una l'onere relativo alle indagini peritali doveva essere suddiviso al 50%.
A seguito della cassazione della sentenza che aveva liquidato a favore dei lavoratori le spese processuali, l'erogazione da parte della società SITE delle relative somme e dell'intero ammontare dovuto ai consulenti tecnici comporta il diritto della stessa società alla restituzione degli importi pagati, compreso il 50% delle spese di consulenza tecnica.
Il ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 2.100,00 di cui euro 2.000,00 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004