Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di procedimento per decreto, poiché il giudice è tenuto, in caso di accoglimento della richiesta formulata dal PM, ad applicare la pena nella misura indicata, nel caso in cui egli, viceversa, non ritenga congrua -per eccesso o per difetto- la pena proposta dall'organo dell'accusa, può soltanto disporre la restituzione degli atti a quest'ultimo. (Nella fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio, su ricorso proposto dal procuratore della repubblica, il provvedimento del GIP presso la pretura, che aveva emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria inferiore a quella richiesta dal PM, disponendo conseguentemente la trasmissione degli atti a quest'ultimo per l'ulteriore corso). (V. Corte cost. sent. n. 447 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/1999, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 12/01/1999
1. Dott. Lucio TOTH Consigliere SENTENZA
2. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere N.129
3. Dott. Angelo DI POPOLO Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro MARASCA Consigliere N.3143/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA CIRCONDARIALE DI PISAcontro
FALL OU (nato a [...] il 1^ gennaio 1954)
avverso il decreto penale di condanna, emesso, ai sensi dell'art.565 C.P.P., dal G.I.P. presso la Pretura circondariale di Pisa in data 7
marzo 1997.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angelo Di Popolo;
Lette le richieste del P.M. per l'annullamento senza rinvio dell'impugnato decreto, con le conseguenti statuizioni. FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. presso la Pretura di Pisa ha emesso, nei confronti di LL DO, per l'imputazione del delitto di sostituzione di persona, il decreto di condanna alla pena di lire 500mila di multa, in sostituzione di giorni 15 di reclusione, con riduzione applicata per gli effetti di cui all'art. 133 bis C.P. Il Procuratore della Repubblica ricorrente denunzia, innanzi tutto, che il decreto realizza, anche in conformità di orientamento giurisprudenziale consolidatosi al riguardo e di pronunzie della Corte costituzionale, la sussistenza di ipotesi concreta di provvedimento abnorme suscettibile di cassazione (il ricorrente, cioè, evidenzia come il G.I.P. abbia operato una diminuzione della pena rispetto a quella richiesta dal P.M., sussistendo invece per il giudice del merito, nello speciale rito alternativo in questione ed in mancanza di preliminare proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 C.P.P., solo l'alternativa "secca" di determinare la pena in conformità puntuale ed esatta dei termini della richiesta del P.M., ovvero di restituire gli atti allo stesso P.M.). E lamenta inoltre, come siano rimaste evidenziate violazione della disciplina dell'art.133 bis C.P. (non applicabile - ed incompatibile - nel regime delle pene pecuniarie stabilite per sostituzione ai sensi dell'art.53 della legge n.689/1981) e carenze motivazionali sui presupposti per l'applicabilità di tale disciplina. Il primo motivo di gravame risulta fondato (e il correlativo riconoscimento assorbe la valutazione delle ulteriori censure ed esime dallo specifico esame). Come rileva, infatti, anche il P.G. presso questa Corte nelle sue richieste, l'art.460/2 C.P.P. fissa il vincolo inderogabile del giudice, nel procedimento per decreto, di applicare la pena nella misura richiesta dal P.M., essendo nel precedente art.459/3 prevista la restituzione degli atti nel caso di mancato accoglimento della richiesta, senza alcuna facoltà di variare la pena che vi era stata indicata, neppure derivandone violazione del principio costituzionale di libera determinazione del giudice (partendo dalla sentenza n. 447/1990, la Corte costituzionale ha ribadito, in particolare, la legittimità della preclusione, per il giudice per le indagini preliminari, di applicare la pena in misura diversa all'esito del controllo pieno demandatogli sui presupposti del procedimento, non derivando alcuna compressione delle valutazioni del P.M., libero, all'esito della eventuale restituzione, di riproporre con le opportune modifiche la richiesta del decreto). Nè vi è ragione per discostarsi conseguentemente dall'orientamento giurisprudenziale evidenziatosi al riguardo, che conferma, in applicazione della chiara portata della disciplina, come il giudice che non ritenga congrua, per eccesso o per difetto, la pena richiesta dal P.M., possa soltanto ordinare la restituzione degli atti (già in Cass. Sez. V, 26 settembre/16 novembre 1990 n. 4336, Giuzio). Emerge che il decreto in questione, per quanto abbia applicato una pena inferiore a quella richiesta, non rispetta i canoni processuali della specifica disciplina, così ponendosi fuori dall'ambito del correlativo sistema a guisa di provvedimento abnorme, che comporta la decisione di annullamento senza rinvio e la connessa statuizione di trasmissione degli atti al P.M., competente per l'ulteriore corso a ragione del mancato accoglimento della sua richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio il decreto impugnato ed ordina trasmettersi gli atti al P.M. presso la Pretura circondariale di Pisa per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999