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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
08/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, CE
FIORILLO ANTONIETTA, CE
in data 08/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 413/2023 depositato il 12/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via Lampredi 57100 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 356/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez.
1 e pubblicata il 07/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H01I200846/2013 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame la parte contribuente Ricorrente_1 ha proposto atto di appello avverso le risultanze della sentenza n.356/01/22, resa dalla CGT di Livorno all'udienza del 28 settembre 2022, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla medesima avverso l'avviso di accertamento sopraindicato, relativo a maggiori imposte per l'annualità 2008.
Ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In sintesi la parte appellante ha testualmente formulato il seguente motivo:
“Sulla erroneità in fatto ed in diritto della impugnata sentenza nella parte in cui avendo ritenuto che l'avviso di accertamento sia stato correttamente notificato e di conseguenza non impugnato nei termini, la pretesa erariale fosse divenuta definitiva con conseguente inammissibilità in detta sede di ogni contestazione riferita al merito”
Diversamente argomentando l'Agenzia ha depositato controdeduzioni evidenziando come l'asserita falsità della sottoscrizione della relata di notifica, allo stato, non sarebbe stata provata.
Con successiva memoria integrativa la ricorrente ha evidenziato che:” Nelle more della fissazione dell'udienza di trattazione, il giudizio per querela di falso pendente innanzi al Tribunale di Livorno, ebbe a concludersi con la sentenza n. 50/2025 del 13.01.2025, ad oggi passata in giudicato, con la quale il giudice adito in accoglimento della proposta querela, dichiarava la falsità della sottoscrizione apposta dal presunto destinatario della notifica dell'avviso di accertamento numero T8H011200846/2013, sull'avviso di ricevimento n. 13916 VILLR del 29.07.13 ed ordinava a cura della Cancelleria la menzione della falsità della sottoscrizione sull'originale del documento”.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle allegazioni processuali e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi che hanno preso atto della intervenuta sentenza in tema di querela di falso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della questione il collegio condivide le argomentazioni di parte appellante e valuta l'Appello fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il
CE non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
In sintesi il Collegio (come le parti) prende atto dell'esito del procedimento civile intentato dalla ricorrente in tema di falsità della firma, apposta nella relata di notifica dell'atto impugnato.
Alla luce del dispositivo della sentenza civile che così recita: “Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede: in accoglimento della proposta querela, dichiara la falsità della sottoscrizione apposta dal presunto destinatario della notifica dell'avviso di accertamento numero T8H011200846/2013, sull' avviso di ricevimento n. 13916 VILLR del 29.07.13; ordina a cura della
Cancelleria la menzione della falsità della sottoscrizione sull'originale del documento”, questo Collegio ritiene di aderire alle tesi di parte appellante.
Per quanto sopra viene meno la materia del contendere per annullamento dell'atto impositivo impugnato.
Circa le spese del giudizio, in deroga al principio generale della soccombenza, la sopravvenuta riscontrata falsità della firma di ricezione dell'atto in contestazione integra le richieste “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente-relatore
(LO RE)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
08/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, CE
FIORILLO ANTONIETTA, CE
in data 08/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 413/2023 depositato il 12/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via Lampredi 57100 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 356/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez.
1 e pubblicata il 07/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H01I200846/2013 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame la parte contribuente Ricorrente_1 ha proposto atto di appello avverso le risultanze della sentenza n.356/01/22, resa dalla CGT di Livorno all'udienza del 28 settembre 2022, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla medesima avverso l'avviso di accertamento sopraindicato, relativo a maggiori imposte per l'annualità 2008.
Ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In sintesi la parte appellante ha testualmente formulato il seguente motivo:
“Sulla erroneità in fatto ed in diritto della impugnata sentenza nella parte in cui avendo ritenuto che l'avviso di accertamento sia stato correttamente notificato e di conseguenza non impugnato nei termini, la pretesa erariale fosse divenuta definitiva con conseguente inammissibilità in detta sede di ogni contestazione riferita al merito”
Diversamente argomentando l'Agenzia ha depositato controdeduzioni evidenziando come l'asserita falsità della sottoscrizione della relata di notifica, allo stato, non sarebbe stata provata.
Con successiva memoria integrativa la ricorrente ha evidenziato che:” Nelle more della fissazione dell'udienza di trattazione, il giudizio per querela di falso pendente innanzi al Tribunale di Livorno, ebbe a concludersi con la sentenza n. 50/2025 del 13.01.2025, ad oggi passata in giudicato, con la quale il giudice adito in accoglimento della proposta querela, dichiarava la falsità della sottoscrizione apposta dal presunto destinatario della notifica dell'avviso di accertamento numero T8H011200846/2013, sull'avviso di ricevimento n. 13916 VILLR del 29.07.13 ed ordinava a cura della Cancelleria la menzione della falsità della sottoscrizione sull'originale del documento”.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle allegazioni processuali e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi che hanno preso atto della intervenuta sentenza in tema di querela di falso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della questione il collegio condivide le argomentazioni di parte appellante e valuta l'Appello fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il
CE non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
In sintesi il Collegio (come le parti) prende atto dell'esito del procedimento civile intentato dalla ricorrente in tema di falsità della firma, apposta nella relata di notifica dell'atto impugnato.
Alla luce del dispositivo della sentenza civile che così recita: “Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede: in accoglimento della proposta querela, dichiara la falsità della sottoscrizione apposta dal presunto destinatario della notifica dell'avviso di accertamento numero T8H011200846/2013, sull' avviso di ricevimento n. 13916 VILLR del 29.07.13; ordina a cura della
Cancelleria la menzione della falsità della sottoscrizione sull'originale del documento”, questo Collegio ritiene di aderire alle tesi di parte appellante.
Per quanto sopra viene meno la materia del contendere per annullamento dell'atto impositivo impugnato.
Circa le spese del giudizio, in deroga al principio generale della soccombenza, la sopravvenuta riscontrata falsità della firma di ricezione dell'atto in contestazione integra le richieste “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente-relatore
(LO RE)