CASS
Sentenza 18 maggio 2026
Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/05/2026, n. 17787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17787 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte di appello di Messina nel procedimento a carico di: OR OM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/05/2025 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL RI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17787 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 13/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 maggio 2025 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha assolto OR OM dal reato di cui all’art. 495 cod. pen., perché il fatto non sussiste. Secondo la pubblica accusa, l'imputato, «con dichiarazione sostitutiva delle ordinarie certificazioni resa alla Capitaneria di Porto di Milazzo, nel contesto di un’istanza di rilascio della convalida della patente nautica per la guida di unità da diporto …», avrebbe dichiarato «falsamente di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 37 del decreto n. 146 del 29 luglio 2008 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contrariamente a quanto emerge dal Casellario giudiziale». 2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe fondato la pronuncia di assoluzione sulla base delle sole dichiarazioni del teste della difesa. La testimonianza, peraltro, non sarebbe stata neppure sottoposta a vaglio critico, nonostante la scarsa coerenza logica delle dichiarazioni del SE, che, «pur non ricordando quando era scaduta la patente del OR, e pur ammettendo che ordinariamente i clienti prelevano i moduli prestampati e li riportavano per sottoscriverli», aveva riferito che, nel caso oggetto del processo, l’imputato «avrebbe firmato e restituito il modulo senza leggere». Sostiene, inoltre, che la motivazione sarebbe contraddittoria, atteso che il Tribunale ha assolto l’imputato, «perché il fatto non sussiste», ritenendo che non vi fossero «elementi sufficienti per ritenere sussistente l’elemento soggettivo del reato». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto. L’unico motivo di ricorso è fondato. 3 Va, invero, rilevato che, effettivamente, il Tribunale, nella motivazione, si è limitato a riprodurre le dichiarazioni del teste della difesa, senza sottoporle al benché minimo vaglio di attendibilità. Il Tribunale ha completamente omesso di esporre le ragioni per cui riteneva attendibili le dichiarazioni e i motivi per cui da esse dovrebbe desumersi l’insussistenza dell’ipotesi accusatoria. Al riguardo, deve essere ribadito che deve considerarsi priva di motivazione la sentenza che si limiti a riprodurre brani delle deposizioni testimoniali, omettendo il vaglio critico delle stesse e l'illustrazione delle relative valutazioni (cfr. Sez. 6, n. 39569 del 10/10/2002, Garbaini, Rv. 222958; Sez. 5, n. 12053 del 16/12/2009, [...], Rv. 246706). La motivazione, peraltro, risulta pure confusa, atteso che il Tribunale, prima, ha sostenuto che mancherebbero gli estremi per ritenere sussistente l’elemento soggettivo del reato e, poi, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, formula di proscioglimento da utilizzare nel caso di mancanza dell’elemento materiale del reato. La motivazione, dunque, risulta sia apparente che contraddittoria. 2. La sentenza, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa persona fisica. Così deciso, il 13 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente EL RI SS AT
udita la relazione svolta dal Consigliere EL RI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17787 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 13/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 maggio 2025 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha assolto OR OM dal reato di cui all’art. 495 cod. pen., perché il fatto non sussiste. Secondo la pubblica accusa, l'imputato, «con dichiarazione sostitutiva delle ordinarie certificazioni resa alla Capitaneria di Porto di Milazzo, nel contesto di un’istanza di rilascio della convalida della patente nautica per la guida di unità da diporto …», avrebbe dichiarato «falsamente di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 37 del decreto n. 146 del 29 luglio 2008 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contrariamente a quanto emerge dal Casellario giudiziale». 2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe fondato la pronuncia di assoluzione sulla base delle sole dichiarazioni del teste della difesa. La testimonianza, peraltro, non sarebbe stata neppure sottoposta a vaglio critico, nonostante la scarsa coerenza logica delle dichiarazioni del SE, che, «pur non ricordando quando era scaduta la patente del OR, e pur ammettendo che ordinariamente i clienti prelevano i moduli prestampati e li riportavano per sottoscriverli», aveva riferito che, nel caso oggetto del processo, l’imputato «avrebbe firmato e restituito il modulo senza leggere». Sostiene, inoltre, che la motivazione sarebbe contraddittoria, atteso che il Tribunale ha assolto l’imputato, «perché il fatto non sussiste», ritenendo che non vi fossero «elementi sufficienti per ritenere sussistente l’elemento soggettivo del reato». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto. L’unico motivo di ricorso è fondato. 3 Va, invero, rilevato che, effettivamente, il Tribunale, nella motivazione, si è limitato a riprodurre le dichiarazioni del teste della difesa, senza sottoporle al benché minimo vaglio di attendibilità. Il Tribunale ha completamente omesso di esporre le ragioni per cui riteneva attendibili le dichiarazioni e i motivi per cui da esse dovrebbe desumersi l’insussistenza dell’ipotesi accusatoria. Al riguardo, deve essere ribadito che deve considerarsi priva di motivazione la sentenza che si limiti a riprodurre brani delle deposizioni testimoniali, omettendo il vaglio critico delle stesse e l'illustrazione delle relative valutazioni (cfr. Sez. 6, n. 39569 del 10/10/2002, Garbaini, Rv. 222958; Sez. 5, n. 12053 del 16/12/2009, [...], Rv. 246706). La motivazione, peraltro, risulta pure confusa, atteso che il Tribunale, prima, ha sostenuto che mancherebbero gli estremi per ritenere sussistente l’elemento soggettivo del reato e, poi, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, formula di proscioglimento da utilizzare nel caso di mancanza dell’elemento materiale del reato. La motivazione, dunque, risulta sia apparente che contraddittoria. 2. La sentenza, pertanto, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa persona fisica. Così deciso, il 13 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente EL RI SS AT