Sentenza 17 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2001, n. 6779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6779 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBB6779/01 IN NOME DI PO O IT. ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 5281/99 - - Consigliere - BATTIMIELLO 8049/99 Dott. Bruno Cron. 15281 - Consigliere- Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Rep. - - Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Ud.14/03/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA MONTELEONE VITO, presso la DELLA CORTE SUPREMA DI CANCELLERIA dall'avvocato CASSAZIONE, rappresentato e difeso CANDIANO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato e sul 2° ricorso n° 08049/99 proposto da: 2001 FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI 1198 TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale -1- rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MONTELEONE VITO;
-- intimato avverso la sentenza n. 4139/98 del Tribunale di BARI, depositata il 02/11/98 R.G.N. 315/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato CANDIANO;
udito l'Avvocato MITTIGA ZANDRI per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso cassazione della sentenza impugnata. -2- R.G. 5281 + 8049/99 Svolgimento del processo fierdel Con la sentenza 2 novembre 1998, il Tribunale di Bari, accogliendo l'appello della SpA Ferrovie dello Stato e respingendo l'appello incidentale di Monteleone Vito, suo dipendente, statuiva, in riforma della decisione pretorile appellata, il rigetto della domanda avanzata dal lavoratore con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi e seguìto da memoria. La SpA Ferrovie dello Stato ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale (con un solo motivo). Motivi della decisione La Corte deve, anzitutto, riunire i ricorsi e, quindi, rilevare d'ufficio, Fill prescindendo dall'esame delle censure delle parti, la nullità insanabile dell'impugnata sentenza per difetto di sottoscrizione, ancorché tale nullità, non assorbendosi nei mezzi di gravame, possa essere fatta valere anche al di fuori del rimedio impugnatorio (art. 161, secondo comma, cod. proc. civ.). Invero, in contrasto con l'art. 132, terzo comma, cod. proc. civ., che (per la sentenza collegiale) richiede la sottoscrizione dell'estensore e del presidente ove quest'ultimo non rivesta anche la qualità di estensore, la sentenza impugnata risulta sottoscritta dal solo presidente;
del quale deve presumersi il difetto della qualità di estensore, in relazione alle circostanze che altro membro del collegio (e, precisamente, il dr. Caso) risulta relatore della causa (alla stregua dell'intestazione della sentenza e del provvedimento in data 13 febbraio 1998), che, di norma, al giudice relatore va affidata la stesura della motivazione, ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. proc. civ., che non risulta alcun provvedimento con il quale il presidente del collegio si sia 3 attribuita, nell'esercizio della facoltà conferitagli da questa stessa norma, la qualità di estensore e che, infine, alla sua sottoscrizione non si accompagna l'indicazione di tale qualità, come sarebbe stato necessario, ai sensi dell'art.119, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., in presenza di un provvedimento siffatto. Irrilevante (ai fini dell'esclusione del difetto suindicato) è la circostanza che la sottoscrizione del presidente appaia anche in fondo ad alcune pagine intermedie (qui, peraltro, in forma “contratta” rispetto alla sottoscrizione, con nome e cognome per esteso, apposta in calce all'ultima pagina della sentenza) e che su alcuni fogli della stessa sentenza figurino delle sigle d'incerta decifrabilità. Infatti, dalla prima di dette circostanze, non può desumersi un provvedimento con il quale il presidente abbia attribuito a sé stesso la qualità di estensore;
mentre, quanto alla seconda, va Fee considerato il principio già espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 22 aprile 1995 n. 4564) e dal quale non v'è ragione di discostarsi - secondo cui la nullità insanabile della sentenza collegiale derivante dall'omessa sottoscrizione della stessa da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ. (come modificato dall'art.6 della legge 8 agosto 1977 n. 532) sussiste anche nell'ipotesi in cui la firma di tale magistrato sia stata apposta su ciascun foglio della sentenza ma non in calce ad essa, atteso che la disposizione di cui all'art. 132 citato, nel prevedere la “sottoscrizione” del giudice, esige che la firma sia apposta in calce al documento, giacché unicamente in tal modo la firma stessa individua il magistrato quale autore del provvedimento nella sua globalità. Il rilievo del vizio costituito dal difetto di sottoscrizione non può che determinare la regressione del processo al grado di giudizio nel quale è stato pronunciato il provvedimento viziato, che solo apparentemente ne ha determinato la conclusione, come emerge dal disposto dell'art. 354, primo comma, cod. proc. civ.; e, pertanto, stante anche il richiamo di tale norma da parte dell'art. 383, terzo comma, stesso codice, questa Corte, investita di ricorso avverso sentenza di appello priva di regolare sottoscrizione, non ha altro potere che quello di cassazione con rinvio ad altro giudice, rimanendo assorbita nella pronuncia caducatoria (resa in ragione della riscontrata nullità) ogni censura delle parti. Sussistono, ad avviso del Collegio, giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità, non essendo configurabile, con riguardo all'esito di esso, la soccombenza di nessuno dei litiganti. Il giudice di rinvio è designato nella Corte d'appello di Bari (Sezione lavoro), in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni, la competenza a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita, salve le eccezioni di cui agli art. 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, alla corte d'appello, sicché a questa deve disporsi il rinvio in ipotesi di cassazione di sentenza emessa dal tribunale in grado di appello (v. Cass. S.U. 28 settembre 2000 n.1044).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e, pronunciando sugli stessi, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 14 marzo 2001 A SS I G ive Mercurio Floresta Ope l Il PresidenteМаский Il Cons. Est. D TA , O ESA, L - 10 L O SP RT. B I I N 3 D ELL'A 3 G O 5 A T A . S IL CANCELLIERE D N O SI D E P 3 O, IM Depositato in Cancelleria -7 R I SEN IST A -8 D MAG. 2001 G 1 E 1 RE A T oggi, N IRITTO E IL CANCELLERE E G S E G E L D A O L L P E D 5