Sentenza 28 aprile 2016
Massime • 1
Le questioni concernenti l'eventuale esclusione della parte civile o l'ammissibilità della citazione del responsabile civile, che già siano state poste e risolte nel giudizio di primo grado, non possono essere oggetto di mera riproposizione nel processo di appello, dovendosi considerare in tal caso irrevocabili le deliberazioni adottate in argomento nella fase antecedente di giudizio.
Commentari • 4
- 1. Basteranno le sedie? Preoccupazioni in tema di selezione del soggetto legittimato ad essere citato come responsabile civile e di indisponibilità della prova…Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 dicembre 2023
1. La vicenda, l'apparente scandalo processuale ed alcune considerazioni preliminari; 2. Il decreto di citazione del responsabile civile e l'ordinanza di rigetto della richiesta di esclusione; 3. Considerazioni in tema di concorso colposo nel delitto doloso e refluenze sulla necessaria identificazione di una condotta di reato ai fini della citazione del responsabile civile; 4. La prova indisponibile alla cui formazione il responsabile civile non ha partecipato. 1. La vicenda, l'apparente scandalo processuale ed alcune considerazioni preliminari È balzato agli onori delle cronache il recente contenuto di un verbale dell'udienza preliminare relativa al procedimento per la tristemente nota …
Leggi di più… - 2. Pandora Papers: la storia si ripeteDiritto Bancario Segreteria · https://www.dirittobancario.it/ · 1 dicembre 2021
- 3. Lista Dubai: quali novità?Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 14 luglio 2021
- 4. Errore del medico ed interruzione del nesso causale ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.Accesso limitatoGiulia Brunelli · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2016, n. 39028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39028 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2016 |
Testo completo
39028/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 28/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. CLAUDIO D'ISA - Presidente - N.842/2016 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FAUSTO IZZO N. 18031/2015 MARIAPIA GAETANA SAVINODott. - Consigliere - - Consigliere - Dott. UGO BELLINI Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UO FR N. IL 24/01/1947 UO SE N. IL 21/05/1970 PO NA N. IL 02/01/1951 UO ANNUNZIATA N. IL 08/01/1973 nei confronti di: AC GIOVNA N. IL 14/04/1957 avverso la sentenza n. 5618/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 05/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Felvio Bolob ノ che ha concluso per i ~jetto alle vanco;
de un chest l'accoglients Udito, per la parte civile, l'Avv Daviole Mosso مردم نه de s RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16\11\2010 il Tribunale di Biella assolveva, perché il fatto non costituisce reato, QU AN dal delitto di cui all'art. 589 c.p. per l'omicidio colposo in danno di ON IO. All'imputata era stato addebitato che, in qualità di medico di guardia della Casa Circondariale di Biella, in presenza di un detenuto, il ON, con disturbi psichici, disagio ed insofferenza da questi manifestati verso il compagno di cella, aveva disposto la sua restrizione in una cella di isolamento, senza sorveglianza e senza che fossero asportate le lenzuola dal materasso, di tal che il ON si suicidava alle ore 22.35 del 22\3\2003 per impiccagione alla inferriata della cella. Riteneva il giudice di primo grado, nel pronunciare l'assoluzione, che mancasse la prova dell'elemento soggettivo del reato. Con sentenza del 5\11\2014 la Corte di Appello di Torino, nel pronunciarsi sull'impugnazione proposta dalle parti civili, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo la imprevedibilità dell'evento.
2. Avverso la sentenza hanno proposto due separati ricorsi per cassazione i difensori delle parti civili, che in questa sede vengono riassunti unitariamente, lamentando :
2.1. la erronea applicazione della legge per non essere stata acquisita agli atti processuali una lettera anonima che faceva luce sugli spostamenti del ON la sera dei fatti. Erroneamente il giudice di merito aveva ritenuto che la inutilizzabilità inibisse la acquisizione della lettera agli atti. Tale acquisizione avrebbe consentito di porre domande ai testi che, altrimenti sarebbero state ritenute non rilevanti. Inoltre del tutto ingiustificatamente non era stata ammessa la citazione del responsabile civile Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 86, co. 2, c.p.p.
2.2. la erronea applicazione della legge ed il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta assenza della colpa per la non prevedibilità del suicidio. In sostanza l'affidamento dell'imputata, che ben era a conoscenza della patologia del detenuto, era stata riposta nel fatto che tale intenzione non era stata manifestata dal ON, quasi che tale esternazione sia un presupposto necessario per riconoscere la situazione di pericolo. Dalla cartella clinica del detenuto invece emergeva la presenza inequivocabile di un disturbo della personalità che avrebbe dovuto indurre ad un'attenta sorveglianza, considerato che per esperienza tali patologie si acuiscono con il trasferimento da un Istituto ad un altro. La sentenza inoltre non considerava adeguatamente le conclusioni rassegnate dal C.T. del P.M. e dai C.T. delle parti civili che avevano ritenuto la prevedibilità dell'evento anticonservativo. Il dr. Pellegrino in sede dibattimentale, nell'interpretare l'annotazione della dimissione dal reparto "Sestante" aveva riferito che ciò era avvenuto non perché il paziente fosse guarito, ma perché non vi erano più segnali acuti della malattia di cui era portatore (disturbo della personalità). CONSIDERATO in DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
2. In ordine alle censure di natura processuale, infondata è quella relativa alla lamentata illegittimità della esclusione dal processo del responsabile civile "Ministero della Giustizia" deliberata dal Tribunale con l'ordinanza del 20\4\2010. Va premesso che il secondo comma dell'art. 86 del c.p.p. stabilisce che la richiesta di esclusione può essere proposta dal responsabile civile, che non sia intervenuto volontariamente, anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654. Nel caso in esame nel procedimento è stato espletato incidente probatorio e ad esso non ha partecipato il responsabile civile, sicché legittimamente tale parte ha chiesto di essere esclusa dal processo. In un caso analogo questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuite che "Il responsabile civile ha diritto, in presenza di domanda tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 86, comma secondo, cod. proc.pen., ad essere estromesso dal processo penale, qualora non sia stato tempestivamente citato per la partecipazione ad un incidente probatorio, finalizzato a consacrare, nel contraddittorio fra le parti, elementi di valutazione ai fini del giudizio per esso potenzionalmente pregiudizievoli" (Sez. 3, Sentenza n. 49456 del 30/12/2003, Rv. 228000; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 46746 del 02/12/2004, Rv. 231305). Peraltro, indipendentemente dalla correttezza o meno dell'esclusione, va ricordato che le questioni concernenti l'eventuale esclusione della parte civile o l'ammissibilità della citazione del responsabile civile, che già siano state poste e risolte nel giudizio di primo grado, non possono essere oggetto di mera riproposizione nel processo di appello, dovendosi considerare in tal caso irrevocabili le deliberazioni adottate in argomento nella fase antecedente di giudizio (Sez. 4, Sentenza n. 7291 del 14/02/2003, Rv. 225727). Per quanto detto la censura è infondata.
3. Quanto alla mancata acquisizione agli atti di una lettera anonima relativa alla vicenda in esame, va ricordato che il primo comma dell'art. 240 c.p.p. stabilisce che "I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato". Sulla base di tale disposizione, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il documento anonimo non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra notitia criminis, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale;
l'unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, infatti, può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 30313 del 10/08/2005, Rv. 232021; v. anche Sez. 6, Sentenza n. 36003 del 27/10/2006, Rv. 235279). Pertanto anche tale censura di natura processuale è infondata.
4. In relazione alle doglianze relative alla pronunciata assoluzione, la corte distrettuale nella sua motivazione ha evidenziato che : - il ON era stato arrestato per rapina aggravata il 16\3\2002; successivamente era stato raggiunto anche da un ordine di esecuzione di pene concorrenti;
- all'epoca dei fatti era tossicodipendente e presentava disturbi di tipo psichiatrico;
il primo giorno di detenzione si era autolesionato superficialmente agli avambracci;
- · il 20\4\2002 aveva dato fuoco ad un materasso in dotazione alla cella;
il 27\4\2002 era stato trasferito presso la casa circondariale di Biella, presso cui aveva posto in essere nel tempo una serie di atti autolesionistici;
per tale motivo il 25\10\2002 era stato richiesto il trasferimento presso O.P.G.; - il 2\11\2002 era stato trasferito in osservazione presso il reparto "Il Sestante" della Casa circondariale di Torino;
- presso tale struttura veniva disposto il piantonamento con telecamere e la rimozione dei letterecci;
tale disposizione veniva revocata il 8\11\2002 per essersi la situazione stabilizzata;
- solo in data 14\1\2003 il detenuto aveva compiuto un gesto autolesionistico all'avambraccio sinistro;
disposta sorveglianza, questa veniva revocata il 1\2\2003; in data 19\2\2003 il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, rilevata la stabilizzazione sintomatologica, proponeva la cessazione della permanenza al "Sestante" del detenuto, il quale veniva trasferito alla Casa circondariale di Biella in data 21\3\2003; - la sera del 21 non era stata annotata alcuna anomalia;
- nel diario clinico del 22 marzo, alle ore 21.00, a firma di un sanitario non identificato e non identificabile con l'imputata, veniva annotata la presenza di uno stato ansioso depressivo e si chiedeva visita psichiatrica urgente;
in tale orario serale il detenuto aveva manifestato il desiderio di non rientrare in cella per avere egli ostilità verso il suo compagno e per il fatto che odiava il "blu"; visitato dalla QU, medico di guardia, dopo un colloquio di circa 45 minuti, rilevate le pulsioni aggressive verso il compagno di cella ed il desiderio di essere visitato da uno psichiatra, la dottoressa disponeva il suo alloggiamento in una cella singola presso il reparto isolamento, con disposizione di "grande sorveglianza" ed ispezione visiva ogni dieci minuti;
- alle ore 22.25 l'agente di servizio visionando la cella, non avere riscontrato nulla di anomalo e che il detenuto era tranquillo;
- alle ore 22.35, alla successiva ispezione, lo rinveniva impiccato all'inferriata della cella con un lenzuolo avvolto al collo. Ne veniva inoltre constatato il decesso. Ha ritenuto il giudice di merito che nella condotta dell'imputata non si potesse rinvenire alcun profilo di colpa. Invero il suo alloggiamento nel reparto isolamento era stato determinato dal fatto che era l'unico luogo che aveva celle singole e la sua allocazione in quel reparto si giustificava con gli intenti aggressivi manifestati nei confronti del compagno di cella. Inoltre il UO, a parte un'annotazione del luglio 2002, non aveva mai manifestato intenti suicidari, ma solo esternato condotte autolesionistiche peraltro di modeste rilievo, quali il ferimento di avambracci.
5. Ciò premesso, va ricordato che questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che per configurare l'elemento soggettivo della colpa per violazione di una regola precauzionale, è necessario sussista la prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale (Sez. U, Sentenza n. 22676 del 29/05/2009). Con specifico riferimento alla verifica della "prevedibilità" dell'evento, si impone il vaglio delle possibili conseguenze di una determinata condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto "modello d'agente" ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l'assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta (cfr. ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 22249 del 29/05/2014, Rv. 259230). Nel caso in esame il giudice di merito, con coerente motivazione, priva di manifeste illogicità, ha ritenuto che per la QU non sussistesse "ex ante" la concreta prevedibilità dell'evento, ciò in quanto gli specialisti del "Sestante" avevano rilevato la stabilizzazione della situazione clinica del ON, tanto dal reinserirlo nell'ordinario circuito carcerario. Sebbene "stabilizzazione" non significhi, come osservato dalla difesa dei ricorrenti, guarigione, pur sempre era indicativa della assenza di una situazione di pericolo. La stessa scaturigine dell'intervento del medico di guardia non lasciava presagire l'evento verificatosi, considerato che il ON aveva manifestato aggressività nei confronti di un compagno di cella e non contro sé stesso. Pertanto coerentemente la Corte distrettuale ha ritenuto corretta ed adeguata la misura cautelare adottata dall'imputata, di vigilanza visiva ogni dieci minuti, peraltro finalizzata ad evitare eventuali escandescenze e non per prevenire intenti suicidari, che la storia clinica del detenuto non consentivano di ritenere prognosticamente probabili. I ricorsi proposti sono pertanto infondati e devono essere rigettati. Consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28 aprile 2016 Il Consigliere estensore Fausto IZZOChille O Il Presidente Claudio D'ISA GORTE SUPREMÁ DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 SET. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr. Gabriella Lamelza