Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6966 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
uroute O 4 L 7 L 3 O . B N E , ) 1 E E 9 N G 9 O 1 I A - Z P 1 1 A I - R 1 D T 2 S D I E . PUBBLICA ITALIANA L G C E I 9 IN NOME D1 6 9 6 6 1 0 R D 3 A U E I D 6 G E 4 T . E N T E N T S A CORTE SUPREM I R E T Oggetto A S I ( guir dice de pone SEZIONE TERZA CIVILE Vinumenti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19416/98 Presidente Dott. Angelo GIULIANO Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere - Cron.15798 Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. Ud. 05/12/00 Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL GI, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE 114, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI STAFFIERE, difeso dall'avvocato GI SALERNO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE DI CORATO (BA), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE j 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, difeso dall'avvocato VITTORIO SPACCAPIETRA con studio 2000 in 70059 TRANI (BA) VIA MARIO PAGANO, 213 ' giusta 1983 delega in atti;
1 controricorrente
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, con sede legale in Trieste, : in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SPACCAPIETRA VITTORIO con studio in 70059 TRANI (BA) VIA MARIO PAGANO, 213, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
ENEL SPA;
intimata avverso la sentenza n. 58/98 del Giudice di pace di CORATO, emessa il 15/07/98 e depositata il 15/07/98 (R.G.58/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO TO PE conveniva innanzi al giudice di pa- MA ce di Corato il Comune del luogo per ottenerne la con- danna al risarcimento dei danni, assumendo che la pro- pria autovettura, nell'uscire in retromarcia da un par- cheggio, aveva urtato contro un palo situato a centro strada. Il Comune si opponeva alla domanda e, previa auto- rizzazione, chiamava in causa l'Enel e le assicurazioni generali, che si costituivano e resistevano. Istruita la causa, il giudice adito, con sentenza resa il 15.7.1998, rigettava la domanda dell'attore e lo condannava alle spese in favore del comune e dei chiamati. Per quanto ancora interessa quel giudice ha consi- derato che la pubblica amministrazione è responsabile . : per i danni che il privato subisca nell'uso della stra- Romant da aperta al pubblico quando la medesima presenti una situazione di pericolo occulto caratterizzata dalla non visibilità e non prevedibilità; che una situazione di tale genere non è ravvisabile nella specie, avendo il c.t.u. accertato che la zona, nella quale era situato il palo, era bene illuminata, sicché il palo stesso era più che visibile. Per la cassazione di tale sentenza lo TO ha proposto ricorso sulla base di due motivi;
il comune e le Assicurazioni generali hanno resistito con controri- corso. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione o falsa applicazione di norme di diritto". Il giudice di pace -sostiene- ha ritenuto che la nella quale era situato il palo, era illuminata zona, ed il palo stesso era, quindi, visibile, interpretando la c.t.u. "in chiave unilaterale e personale". E' ben vero -aggiunge- che egli era tenuto a prova- che la zona non era illuminata, ma è altresì vero re che ha chiesto prova testimoniale in tale senso ed il 1 giudice ha disatteso la richiesta, violando "il princi- pio dell'onere della prova", che rientra fra i principi regolatori della materia. Binnaul Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c." e, più particolarmente, sostie- ne che il giudice di pace 1) ha omesso di valutare la prova documentale in atti;
2) non ha indicato le ragio- ni, per le quali non ha ammesso le prove richieste;
3) ha fondato la propria decisione sulle conclusioni del c.t.u. senza considerare che il medesimo, pur eviden- ziando che al momento dei rilievi la visibilità era buona, ha tuttavia affermato di non potersi esprimere sulla situazione esistente al momento dell'incidente. Trattandosi di sentenza pronunciata dal giudice di 4 pace secondo equità ai sensi dell'art. 113, 2° comma, c.p.c., il ricorso per cassazione è ammesso: 1) per violazione di norme costituzionali, comunitarie (se di rango superiore alle norme ordinarie), processuali, nonché dei principi generali dell'ordinamento; 2) per vizi di motivazione quando la motivazione sia mancante, apparente, affetta da radicale ed insanabile contrad- dittorietà (ex plurimis Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716). Orbene, vizi e violazioni di tale genere non risul- tano dedotti nella specie. In particolare, la censura, mossa al giudice di pa- ce per avere ritenuto che il c.t.u. ha espresso il pa- rere che la zona era illuminata, prospetta un vizio di motivazione diverso da quelli sopra indicati (mancanza, apparenza, insanabile contraddittorietà) ed è, perciò, MA inammissibile. Identicamente dicasi della censura, secondo la qua- le il giudice di pace non avrebbe dovuto disattendere la richiesta di prova testimoniale intesa a dimostrare che la zona non era illuminata;
la censura, difatti, lungi dall'investire le norme relative all'onere della prova, da annoverare fra quelle processuali (Cass.
2.4.1998 n. 3397), si risolve in un vizio di motivazio- ne diverso da quelli deducibili contro le sentenze di equità del giudice di pace (sotto il profilo che la ri- 5 chiesta istruttoria disattesa attiene a circostanze che avrebbero con certezza portato a differente decisione). E' sempre un vizio di motivazione che viene denun- ciato con la censura, secondo la quale il giudice ha omesso di esaminare la prova documentale;
vizio, che per non essere riconducibile a quelli di cui sopra, rende la censura inammissibile. In conclusione, il ricorso va rigettato con condan- na del ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- In line 55.000 (COMUNE) a line 46.000 (ASSICURAZION.) te alle spese oltre onorari, liquidati in lire 900.000 in favore di ciascuno dei controricor- renti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della 4 ) 7 Terza sezione civile della Corte di cassazione il O E 3 . L C L N O A , B P 1 5.12.2000. E 9 I 9 E D 1 - N 1 E O 1 I C - Z IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTEDENTE I 1 A 2 D R . U T Вчино диомы L I S I 9 G G 3 E E E R N . 6 A T 4 D . S IL CANCELLIERE 01 E I T T ( T N Giovanni Giambattista R E A ении S E Depositata in Cancelleria oggi, lì 2.2 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 9