CASS
Sentenza 14 dicembre 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2023, n. 49793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49793 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XU NF nato a [...]( CINA) il 22/03/1982 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
a I Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI ctro ha concluso chiedendo J2- ' ,\--2- Gli— cA 494 -.c31-1)3 t C9fr Pg,auq, 01( .(3 i seat^r1111 ) rz9( 13 CIL .437-ibb E JuCe. go PD tiel+t-e-~513-re T-Fatt-acieRe-sG4itta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 49793 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 15/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano, con la quale AN Xu era dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 5, comma 8-bis 3, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, ed era condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della diminuente per il rito, alla pena di anni 1 di reclusione. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, AN Xu, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al motivo di appello con cui era stata invocata la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento di legge. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Antonietta Picardi, conclude, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, in punto di pena, rileva che già benevolmente il G.u.p. risulta avere concesso le circostanze attenuanti generiche, in ragione di un non meglio specificato buon comportamento processuale, e che comunque la pena è stata motivatamente individuata in quantità leggermente superiore al minimo edittale in ragione della gravità del fatto, a cui si deve aggiungere la professionalità della condotta, da cui consegue la pericolosità sociale dell'imputato. Di contro il ricorso lamenta un vizio motivazionale insussistente e - aspecificamente - non considera che la Corte, muovendo dalla gravità del fatto e dalla professionalità della condotta, sintomatica della pericolosità sociale dell'imputato, non ritiene giustificate le circostanze attenuanti concesse in primo grado e a maggior ragione non accoglibile l'istanza difensiva finalizzata al riconoscimento delle stesse nella massima estensione. 1 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Xu al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 settembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
a I Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI ctro ha concluso chiedendo J2- ' ,\--2- Gli— cA 494 -.c31-1)3 t C9fr Pg,auq, 01( .(3 i seat^r1111 ) rz9( 13 CIL .437-ibb E JuCe. go PD tiel+t-e-~513-re T-Fatt-acieRe-sG4itta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 49793 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 15/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano, con la quale AN Xu era dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 5, comma 8-bis 3, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, ed era condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della diminuente per il rito, alla pena di anni 1 di reclusione. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, AN Xu, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al motivo di appello con cui era stata invocata la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento di legge. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Antonietta Picardi, conclude, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale, in punto di pena, rileva che già benevolmente il G.u.p. risulta avere concesso le circostanze attenuanti generiche, in ragione di un non meglio specificato buon comportamento processuale, e che comunque la pena è stata motivatamente individuata in quantità leggermente superiore al minimo edittale in ragione della gravità del fatto, a cui si deve aggiungere la professionalità della condotta, da cui consegue la pericolosità sociale dell'imputato. Di contro il ricorso lamenta un vizio motivazionale insussistente e - aspecificamente - non considera che la Corte, muovendo dalla gravità del fatto e dalla professionalità della condotta, sintomatica della pericolosità sociale dell'imputato, non ritiene giustificate le circostanze attenuanti concesse in primo grado e a maggior ragione non accoglibile l'istanza difensiva finalizzata al riconoscimento delle stesse nella massima estensione. 1 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Xu al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 settembre 2023.