Sentenza 10 febbraio 2015
Massime • 1
Non è deducibile ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. la mancata disamina di doglianze non decisive, o che debbono essere considerate implicitamente disattese, in quanto incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonchè con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima; ne deriva che è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2015, n. 16287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16287 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 10/02/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 242
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 50192/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto ex art. 625 bis c.p.p. da:
FR AL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 27-2-2014 dalla Sezione Seconda Penale della Corte di Cassazione;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. FATTO E DIRITTO
1 .-. FR AL ha proposto, tramite i suoi difensori, ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 27-2-14 la Sezione Seconda di questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione da lui proposto avverso la sentenza, con la quale la Corte di Appello di Catanzaro, in data 9-4-13, aveva confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa ("cosca Nicoscia"), di concorso in detenzione e porto in luogo pubblico di numerose armi e munizioni (varie pistole, un'arma da guerra tipo mitragliatore, una pistola di fabbricazione argentina con matricola abrasa, un fucile a canne mozze, una carabina di fabbricazione israeliana, un fucile mitragliatore marca Thompson ...) e di estorsione aggravata e continuata, rideterminando la pena a lui inflitta in termini più favorevoli.
Nel ricorso si denuncia:
- Errore materiale e di fatto inerente la omessa valutazione della discussione dell'avv. Staiano Salvatore nell'interesse di FR AL. Segnatamente la motivazione della sentenza impugnata sarebbe incentrata esclusivamente sui motivi di ricorso proposti da altro difensore senza tenere alcun conto delle argomentazioni difensive espresse oralmente dal difensore Staiano. - Erronea indicazione del contenuto delle dichiarazioni del teste Giglio, poste a fondamento del ricorso.
2 .-. È già stato chiarito che non è deducibile ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. la mancata disamina di doglianze non decisive, o che debbono essere considerate implicitamente disattese, in quanto incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. Pertanto è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 5, Sentenza n. 20520 del 20/03/2007, Rv. 236731, Pecoriello).
Nel ricorso in esame non si è in alcun modo dimostrata la decisività delle doglianze che si assumono non vagliate, doglianze che non vengono neanche indicate se non in termini del tutto generici.
Ne discende la assoluta genericità del primo motivo di ricorso. D'altra parte l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (v. da ultimo: Sez. 2, Sentenza n. 2241 del 11/12/2013, Rv. 259821, Pezzino).
In applicazione di questi principi anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che si sostanzia nella deduzione di un errore di valutazione e di diritto e non certo di un errore di fatto.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2015