Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/01/2002, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
3 0 3 1 5 A . . S . D T S , R A N T O A , L 10 07 0 1 /02 ' 3 L L A 7 RE L - S O E E 8 B - P D I 1 S I I D 1 S N IN NOME DA POPOLO IT ANO A N E G E T S S O G I O G A P CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A E D M L Oggetto O E I , T A A T O I R D R T SEZIONE TERZA CIVILE I E S Revocazione I T D G N O E E S R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E R.G.N. 10263/01 FIDUCCIA Presidente Dott. Gaetano SABATINI Consigliere Dott. Francesco Cron. PERCONTE LICATESE 1.17-29 Dott. Renato Rep. Consigliere Consigliere Ud. 07/11/01 Dott. Giovanni Battista PETTI AMATUCCI - Rel. Consigliere Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: CA OL, RA PE, EL DE, CA SA, NT OL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CENCELLI 70, presso lo studio dell'avvocato FABIO MARIANTONI, difesi dall'avvocato LINO TRAVAGLINI, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
TO LF, elettivamente AN ROBERTA, VICO 1, presso lo studio domiciliati in ROMA VIA G B 2001 dell'avvocato FRANCO PROSPERI MANGILI, che li difende 1892 anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO BALDON, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 4359/00 della Corte suprema di cassazione di ROMA, Sezione Terza Civile, emessa il 17/01/00 e depositata il 07/04/00 (R.G. 20566/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/11/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenti pronunce di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 30.10.1998 la sezione specializ- zata agraria del tribunale di Ascoli Piceno sospese, ex art. 295 c.p.c., il giudizio promosso da LF Cri- stofori e RT AN volto all'accertamento della cessazione alla data del 10.11.1994 dell'affitto parti- terreno di proprietà degli istanti, percellare di un la ravvisata pregiudizialità di altra causa avente ad oggetto il riscatto del terreno in affitto. Adita dal RI e dalla AN in sede di re- golamento di competenza, con sentenza 7.4.2000, n. 4359 la corte di cassazione cassò il provvedimento di SO- spensione sul rilievo che il rapporto di pregiudiziali- 2 tà necessaria andava escluso, in quanto la data per la quale era richiesto l'accertamento della cessazione del contratto era anteriore a quella nella quale era sorto il diritto di riscatto degli affittuari Paolo PA, IU BR, NO LI, TE PA ed ER EN. Questi ultimi propongono ora ricorso per revocazio- della menzionata sentenza n. 4359/2000 affidandosi ne ad un unico articolato motivo, cui resistono con con- troricorso il RI e la AN. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente chiarito che non può tenersi 1. conto della richiesta di rinvio depositata in data odierna, in relazione all'intervenuto raggiungimento di un accordo tra le parti, dall'avv. Mariantoni, per l'assorbente ragione che il medesimo non riveste la qualifica di difensore, ma di domiciliatario dei ricor- renti, come risulta dall'epigrafe del ricorso e dalla procura speciale rilasciata a margine dell'atto.
2. Affermano ricorrenti che con la sentenza di cui si domanda la revocazione per errore di fatto (ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c.) la corte di cassa- zione, pur avendo in astratto riconosciuto il rapporto 3 di pregiudizialità tra la controversia promossa dall'affittuario nei confronti dell'originario proprie- tario e del terzo acquirente per fare accertare la vio- lazione dell'esercitato diritto di prelazione e la cau- sa promossa nei confronti di detto affittuario perfla risoluzione del contratto di affitto, ha tuttavia escluso la pregiudizialità in quanto l'acquisto del fondo sarebbe avvenuto il 12 dicembre 1995 (con con- tratto trascritto il 12 dicembre 1995), mentre in real- tà era incontestato e risultava dagli atti che l'atto pubblico di compravendita era stato stipulato il 12 gennaio 1995 e trascritto il 18 gennaio 1995. Sostengono che alla data del 18 gennaio 1995 era ancora pendente il termine per il pagamento del prezzo relativo all'esercitato diritto di prelazione;
e che, dunque, se la corte di legittimità non fosse incorsa nel descritto errore di fatto, la decisione sarebbe stata di segno opposto, in quanto essi avevano chiesto "giudizialmente il riconoscimento dell'esercitato di- ritto di prelazione e conseguente riscatto", mentre la corte di cassazione aveva "erroneamente qualificato l'azione promossa solo come azione di riscatto e non già come, soprattutto, di prelazione".
2. Il ricorso è infondato. L'errore percettivo in cui la corte è incorsa 4 privo del carattere della decisività. La decisione è infatti fondata sul "fatto" costi- tuito dall'anteriorità della data per la quale era ri- dell'affitto chiesto l'accertamento della cessazione era sorto il di- (10.11.1994) rispetto a quella in cui ritto di riscatto degli affittuari a seguito della con- clusione del contratto definitivo di compravendita (pa- gina 6, capoverso, della sentenza di cui si domanda la revocazione). E' dunque del tutto irrilevante, in rela- zione alla ratio decidendi adottata dalla corte di le- gittimità, che il contratto definitivo fosse stato in realtà concluso il 12.1.1995 (anziché il 12.12.1995) posto che anche tale data è successiva a quella del 10.11.1994. La circostanza, poi , che la corte abbia - secondo i ricorrenti erroneamente qualificato come azione di riscatto quella che era invece "un'azione di prelazio- ne", non integra la denuncia di un errore di fatto, ma di un supposto errore di giudizio, che non può trovare ingresso nel giudizio di revocazione e che non può va- lere a recuperare il carattere di decisività di cui è privo l'errore in questa sede dedotto.
3. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
5 la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in L.300.000=₤154,94 oltre a L.
3.000.000 per onorarii = ₤1.549, 37- Of these from Ganton Francin Roma, 7 novembre 2001 Il consigliere estensore Il presidente Mañan IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli Depositata in Cancelleria Goggi, it 22.1.02 IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli I A D 0 3 S 1 , 3 S . O 5 A L T T L R . , O A A N ' B S L E I 3 L P D E 7 S - D I A 8 I - N T S 1 S G 1 N O O E P S A E M I I D G A E G A , E O D O L T R E T T T I S A R I N I L E G L D S E E E R O D