Sentenza 20 giugno 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, l'applicabilità delle modifiche introdotte dalla legge 22 aprile 2005 n. 60 esclusivamente alle situazioni realizzatesi sotto la sua vigenza o, comunque, a quelle situazioni processuali che non siano state ancora definite e l'assenza di una disciplina transitoria non contrastano con gli artt. 3, 10, comma primo, 24, comma secondo, 11, commi secondo, terzo, quarto, Cost..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2006, n. 29493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29493 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2006 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
29 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
CONSIGLIERE 1. Dott. MOCALI PIERO
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO 11
"1 3. Dott. URBAN GIANCARLO
"4. Dott. PIRACCINI PAOLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. 1) AS RI ALIAS
avverso ORDINANZA del 06/10/2005
CORTE ASSISE APPELLO di TORINO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
BARDOVAGNI PAOLO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr]
(conformi)
49 3/ 06 53 UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 20/06/2006
SENTENZA
N. 2131106
REGISTRO GENERALE
N. 041808/2005
IL 06/10/1974
B.
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'Assise di
Appello di Torino ha dichiarato inammissibile la
richiesta avanzata da soggetto fisicamente individuato tramite rilievi dattiloscopici e noto alternativamente
con i nomi di AS о KO OR, da Belgrado,
volta ad ottenere la restituzione nel termine per contumaciale 22.10.1997 impugnare la sentenza
irrevocabile il 2.1.1998 della Corte d'Assise della
-
sede, che lo aveva condannato a 23 anni di reclusione per omicidio aggravato e reati satelliti. Ha osservato la Corte territoriale che il AS era a conoscenza
del titolo esecutivo fin dal suo arresto in data
4.9.2003, sicchè la richiesta inviata il 17.5.2005 al giudice che aveva pronunciato la sentenza e da questo trasmessa per competenza ai sensi dell'ultimo periodo del co. 4 dell'art. 175 C.P.P. era tardiva.
Ricorre per cassazione l'interessato, sostenendo che, a seguito delle sostanziali modifiche all'art. 175 C.P.P.
introdotte, su sollecitazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, dal D.L. 21.2.2005 n. 17 e dalla legge di conversione 22.4.2005 n. 60, il termine per proporre la richiesta di restituzione doveva essere calcolato, secondo la nuova disciplina, in trenta
giorni, decorrenti dall'entrata vigore della L. n.
60/2005; la diversa interpretazione seguita dal giudice "a quo" alla stregua del principio "tempus regit actum"
si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 10 co. 1, 24
co. 2, 111 co. 2, 3 e 4 della Costituzione. Il ricorso è manifestamente infondato, al pari della sollevata questione di costituzionalità. Va premesso che l'art. 175 C.P.P., tanto nel testo originario (co.
3 ora abrogato), tanto in quello ora vigente (co. 2
bis), prevede per il contumace un termine di decadenza
(prima di 10, ora di 30 giorni) decorrente dal momento in cui ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
Poiché l'istituto della restituzione in termini ha natura processuale non si applica il principio della retroattività della norma più favorevole, che riguarda sostanziali;
viene invece inle leggi penali applicazione
- in mancanza di apposita disciplina transitoria la generale regola "tempus regit actum",
propria della materia processuale e ricavata dalla delle preleggi. Deve quindi previsione dell'art. 11
escludersi che la L. n. 60/2005 abbia determinato una indiscriminata riapertura dei termini per la presentazione della richiesta di restituzione;
pertanto, essa sarà applicabile solo alle situazioni non ancora esaurite (cioè quando sia intervenuta prima del decimo giorno dalla conoscenza del provvedimento,
oppure nel corso di procedura ex art. 175 C.P.P. già
iniziata e non ancora definita). Se invece la richiesta
3 non è stata
- come nel caso di specie- tempestivamente presentata nel vigore della norma processuale in quel momento applicabile, si verifica la decadenza dal diritto e non è possibile riaprire i termini in virtù
della norma processuale che li ha ampliati, e ciò anche per il principio di certezza delle situazioni
giuridiche, che non consente di mantenere aperta all'infinito la possibilità di regressione dei
provvedimenti definitivi ad una fase antecedente.
Tale situazione non contrasta con i parametri costituzionali invocati dal ricorrente sotto il prospettato profilo dell' assenza di una disciplina transitoria all'interno della legge n. 60/'05". Va al proposito osservato, sulla scorta di consolidata
giurisprudenza costituzionale, che la successione di
leggi diverse regolatrici della stessa materia
determina necessariamente una oggettiva e fattuale diversità tra i rapporti giuridici sorti e definiti prima ° successivamente all'innovazione legislativa;
che 1'individuazione del regime transitorio eventualmente da adottare rientra nell'ambito di scelte legislative discrezionali, eccedenti i poteri additivi della Corte Costituzionale salvo il caso in cui una determinata soluzione sia costituzionalmente obbligata;
che la disciplina transitoria in ipotesi adottata è
censurabile soltanto in caso di manifesta
B. irragionevolezza;
che è di regola legittima e non
irragionevole la scelta di non adottare alcun regime transitorio specifico, con conseguente applicazione della regola generale "tempus regit actum", la quale tutela l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche consolidate;
che a tale esigenza risponde pure la previsione di termini di decadenza, purchè non tanto ristretti da vanificare il diritto riconosciuto.
E' quindi da escludere un contrasto della normativa con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Quanto all'art. 111, è semmai la soluzione prospettata dal ricorrente che contrasterebbe con il principio della ragionevole durata del processo (co. 2); gli altri parametri invocati, e contenuti nello stesso articolo, sono
chiaramente estranei alla disciplina della restituzione in termini, e possono semmai riferirsi al processo contumaciale a suo tempo celebratosi, che non è qui oggetto del giudizio. Né è ravvisabile la lesione del principio dell'adeguamento del diritto interno alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute>> (art. 10, co. 1, della Costituzione),
che si riferisce soltanto alle norme internazionali di natura consuetudinaria, e non a quelle di natura pattizia, come la convenzione di salvaguardia delle libertà fondamentali ratificata con L.
4.8.1955 n. 848; tanto meno può aversi riguardo alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno efficacia solo limitatamente al caso deciso (art. 46
della convenzione), pur se possono contenere sollecitazioni rivolte all'adeguamento della legislazione a fini riparatori nei confronti del
soggetto che in concreto sia riconosciuto vittima di di cui una violazione del diritto all'equo processo preventivi di all'art. 6 (e solo indirettamente ulteriori violazioni).
Va infine esaminato un ulteriore argomento prospettato dal ricorrente, il quale sostiene che "il suo stato di latitanza nel corso del giudizio" costituiva "ostacolo alla restituzione nel termine sotto il vigore della normativa previgente", sicchè, in sostanza, il relativo diritto sarebbe maturato soltanto con l'innovazione legislativa (e, quindi, solo con la sua entrata in
vigore poteva decorrere il termine di decadenza). In
realtà, lo stato di latitanza era ed è, in quanto tale,
irrilevante ai fini dell'ammissibilità della domanda di restituzione sia per il testo originario dell'art. 175
C.P.P., sia per la L. n. 60/2005, sia per la versione
"intermedia" del D.L. n. 17/2005, che tutti dalle presuppongono la contumacia, indipendentemente ragioni (latitanza o altro) per cui è stata dichiarata. Non è poi senza significato che il testo originario dell'art. 175 sia stato elaborato proprio tenendo
B presente una precedente decisione della Corte europea
(12.2.1985, Colozza C. Italia), relativa a soggetto dichiarato latitante. Quindi, pur con un diverso regime probatorio ed a più severe condizioni, nulla avrebbe impedito al ricorrente di chiedere la restituzione in termini sotto la normativa previgente, ed eventualmente di avanzare in quella sede (ove sarebbero state rilevanti) questioni circa la legittimità
costituzionale delle condizioni più restrittive allora previste.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese Lprocessuali e non emergendo ipotesi di esonero di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in 500 euro.
P M
•
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2006
Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE
Elibepulрив Paolo Bardovagnle
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 B
1 SET 2006
IL CANCELLIERE SA AR D'AM