Sentenza 24 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2002, n. 9212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9212 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2002 |
Testo completo
092 1 2 /02 Aula A REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.20234/00 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron. 24873 " Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. 11 Antonio Lamorgese "1 -Ud. 5.4.2002 "1 Florindo Minichiello " -Oggetto: " AB ET " Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da POSTE ITALIANE S.p.A, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., difesa, per procura speciale a margine del ri- corso, dall'avv. Concetta Marrari con la quale è elett.te dom.ta in Roma al corso Europa n. 190 presso la Direzione affari legali della società 1984 ricorrente
contro
DO Susanna intimata 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ravenna n° 607/99 in data 17 giugno/20 ottobre 1999 (R.G. 603/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Concetta Marrari;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Raven- na, respingendo l'appello di Poste Italiane s.p.a., ha con- fermato la decisione di primo grado che ne aveva rigettato l'opposizione dell'Ente Poste Italiane al decreto ingiuntivo di pagamento, in favore dell'odierna parte intimata, addetta a mansioni di portalettere, di somme di danaro titolo di competenze retributive dovute in applicazione della circolare n. 2/1994, che aveva valutato in dieci minuti primi l'impegno lavorativo per la consegna di stampe di peso superiore a cin- quecento grammi. Avverso detta sentenza Poste Italiane s.p.a. ricorre per cas- sazione, formulando un unico motivo di impugnazione illustra- to anche da memoria. La parte intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione degli artt. 1362, 1363 e segg. c.c., dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all'inter- pretazione della circolare n. 2 del 7 aprile 1994, nonché vi- zio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), la società ri- corrente lamenta l'errata interpretazione della circolare an-- zidetta, assumendo che con essa non si intendeva corrisponde-- re ai portalettere un compenso aggiuntivo per la consegna di stampe pesanti, bensi indicare un criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornaliera, ai fi- ni della determinazione del fabbisogno del personale. Il ricorso è inammissibile perché notificato alla controparte tardivamente. Infatti, la sentenza del Tribunale di Ravenna, non notifica- ta, risulta depositata il 20 ottobre 1999. Il ricorso è stato notificato all'odierna parte intimata presso il domiciliata- rio nel giudizio di appello, dr. Armando De Sabato, in Bolo- gna alla via dei Toschi n. 4, presso la Filiale n. 1 delle Poste Italiane s.p.a., il 3 novembre 2000, quindi oltre il termine annuale di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c., non applicandosi nelle cause di lavoro la sospensione feriale dei termini. Non rileva che Poste Italiane abbia richiesto una prima noti- fica presso l'anzidetto domiciliatario, dr Armando Di Sabato, nel luogo dichiarato nel giudizio a quo come indicato nel- l'epigrafe della sentenza impugnata, in Ravenna alla via S. n. e che la notifica, pur tentata entro l'anno, 13, Agata 1'11 ottobre 2000, non sia stata ivi eseguita a causa, come: risulta dalla relazione dell'ufficiale giudiziario, del tra- sferimento di detto destinatario (per luogo non specificato). Invero, i termini per l'impugnazione delle sentenze, qualifi- cati perentori dall'art. 326 c.p.c., inquadrandosi nell'isti tuto generale della decadenza, decorrono per il solo fatto oggettivo del trascorrere del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi ecce- zionali tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che detti termini non restano sospesi o interrot- ti per la necessità di reperire il nuovo recapito del desti- natario della notifica dell'atto di impugnazione, che nelle more abbia trasferito altrove il proprio domicilio (Cass. 15 marzo 1993 n. 3043; 15 maggio 1996 n. 4505). Consegue altresì che, ove la notificazione dell'impugnazione presso il domici- liatario non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficia- le giudiziario reperito detto domiciliatario nel luogo indi- cato dall'istante, tale tentativo di notifica non produce al- cun effetto giuridico (Cass. 10 settembre 1993 n. 9473; 13 marzo 1998 n. 2740), mentre la questione della conoscenza о conoscibilità del diverso recapito del domiciliatario medesi- mo spiega rilevanza in ordine all'individuazione delle moda- lità con le quali la notificazione stessa deve essere rinno- vata (in detto diverso recapito, ovvero con deposito in can- celleria, ovvero presso il procuratore costituito), ma non tocca la necessità che tale rinnovazione avvenga entro la scadenza del termine perentorio fissato per l'impugnazione, restando a carico dell'istante il rischio che le nuove moda- lità notificatorie non consentano di rispettare detto termine (Cass. 1991 n. 9366; 16 maggio 1995 n. 5353; 13 luglio 1998 n. 06843). L'inesistenza della notifica (tale è il caso di quella non eseguita presso l'originario indirizzo del domiciliatario) rende il vizio non suscettibile di sanatoria, rimedio esperi- bile nei soli casi di notifica, ancorchè nulla (Cass. 29 mag- gio 1997 n. 4746), compiuta nel termine prescritto. Nulla per le spese, non essendosi costituita la parte intima- ta.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spe- se del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 5 aprile 2002 вите Миси т Il Presidente Il Consigliere estensore Вино Ваклийев fill IL CANCE Depositair A T CANT S O S P O M A I C D A I E D , A E O O T R T T N T S E I I S R G I E A E D L R L O E D t