Sentenza 23 gennaio 2001
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L'EQUIVOCO TRA GIURISTA E MEDICO LEGALE IN TEMA DI PARAMETRAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO di Enrico Pedoja L'evoluzione dottrinaria medico legale sui presupposti accertativi tecnici del danno alla persona, ora unitariamente confluiti nel danno non patrimoniale, ha fatto emergere, in seno alla Società italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni, alcune criticità circa la valenza probatoria del concetto di danno biologico rispetto alle effettive esigenze di parametrazione liquidativa della componente base del danno non patrimoniale. In tal senso vi è stato un arresto della Medicina Legale in contrapposizione alle attuali modulazioni risarcitorie della componente base del danno non …
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L'EQUIVOCO TRA GIURISTA E MEDICO LEGALE IN TEMA DI PARAMETRAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO di Enrico Pedoja L'evoluzione dottrinaria medico legale sui presupposti accertativi tecnici del danno alla persona, ora unitariamente confluiti nel danno non patrimoniale, ha fatto emergere, in seno alla Società italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni, alcune criticità circa la valenza probatoria del concetto di danno biologico rispetto alle effettive esigenze di parametrazione liquidativa della componente base del danno non patrimoniale. In tal senso vi è stato un arresto della Medicina Legale in contrapposizione alle attuali modulazioni risarcitorie della componente base del danno non …
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L'EQUIVOCO TRA GIURISTA E MEDICO LEGALE IN TEMA DI PARAMETRAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO di Enrico Pedoja L'evoluzione dottrinaria medico legale sui presupposti accertativi tecnici del danno alla persona, ora unitariamente confluiti nel danno non patrimoniale, ha fatto emergere, in seno alla Società italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni, alcune criticità circa la valenza probatoria del concetto di danno biologico rispetto alle effettive esigenze di parametrazione liquidativa della componente base del danno non patrimoniale. In tal senso vi è stato un arresto della Medicina Legale in contrapposizione alle attuali modulazioni risarcitorie della componente base del danno non …
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L'EQUIVOCO TRA GIURISTA E MEDICO LEGALE IN TEMA DI PARAMETRAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO di Enrico Pedoja L'evoluzione dottrinaria medico legale sui presupposti accertativi tecnici del danno alla persona, ora unitariamente confluiti nel danno non patrimoniale, ha fatto emergere, in seno alla Società italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni, alcune criticità circa la valenza probatoria del concetto di danno biologico rispetto alle effettive esigenze di parametrazione liquidativa della componente base del danno non patrimoniale. In tal senso vi è stato un arresto della Medicina Legale in contrapposizione alle attuali modulazioni risarcitorie della componente base del danno non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2001, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
1 1 LIRE 1500 CANCELLERIA Reg. gen. N° 5002/1998 Udienza del 5 ottobre 2000 009 0 1 / 0 1 Oggetto: violaz 024385 CA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0249876 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Сгои 1861 Пер 284 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. FRANCO PONTORIERI Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. GIOVANNI SETTIMJ Consigliere Consigliere CORTE SUPREMADING Dott. UMBERTO GOLDONI UFFICIO Richiesta copie studio ha pronunciato la seguente: dal Sig. SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 23 GEN 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE TI CE, elettivamente domiciliato in Roma, via Gaspara Stampa n. 135. presso il dott. Stefano Bottura, difeso dall'avv. Andrea Zimmardi in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
ZO OS ved. DI MA, ZO OS ved. DI MA, DI MA NC e DI MA SE, elettivamente domiciliati in Roma, via Gavinana n. 4, presso l'avv. Carlo Belli, che li difende unitamente all'avv. PP D'Arpa, come da mandato in atti;
5002/1998 SC Di GG e RZ. 1577/00 Udienza del 5 ottobre 2000. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 2
- controricorrenti -
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 17 giugno 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 23 febbraio 1990 ET e PP Di GG, premesso di essere proprietari di un immobile sito al primo piano di Corso Calatafimi n. 704 di Palermo, con annessa terrazza dalla quale avevano esercitato da tempo immemorabile la veduta diretta, laterale ed obliqua sul M sottostante giardinetto contiguo all'immobile di VI SC, gravato da servitù di veduta a favore dell'immobile soprastante di proprietà di essi attori;
che il SC, in violazione del predetto diritto, aveva costruito una soletta calpestabile posta a m. 1,70 dal parapetto del terrazzo di loro proprietà, coprendo così il giardinetto in violazione dell'art. 907 c.c.; che essi attori avevano invano diffidato il SC a demolire il predetto manufatto, tutto ciò premesso lo convennero dinanzi al Pretore di Palermo chiedendone la condanna alla demolizione, o in via subordinata alla riduzione a distanza legale, del suddetto manufatto, con vittoria delle spese del giudizio. Il SC, costituitosi, dedusse di avere realizzato i lavori di ristrutturazione al momento dell'acquisto dell'immobile e di aver convenuto con ET Di GG di coprire il giardinetto con l'intesa che avrebbe+ き 5002/1998 SC Di GG e RZ. Udienza del 5 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 3 ceduto allo stesso il calpestio del terrazzo cosi realizzato, per cui chiese il rigetto delle domande attoree. Chiese inoltre, in via riconvenzionale, la condanna degli attori alla demolizione di un terrazzo dagli stessi costruito. che aveva ampliato il loro preesistente diritto di veduta. Si costituì successivamente IM RZ, erede di PP Di GG, deceduto nelle more del giudizio, facendo proprie tutte le domande già formulate dagli originari attori. Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio il Pretore, con sentenza del 13 novembre 1992, condannava il SC a demolire la copertura del giardinetto annesso al locale di sua proprietà, e rigettava la पी domanda riconvenzionale proposta dallo stesso. जी Avendo il SC proposto impugnazione, si costituivano la RZ e ET Di GG, resistendo al gravame. Successivamente, deceduto ET Di GG, si costituivano gli eredi FR e RG Di GG e OS RZ, ed all'esito il Tribunale di Palermo, con sentenza del 17 giugno 1997, rigettava l'impugnazione. Il Tribunale rilevava che l'asserito accordo verbale tra le parti, avente ad oggetto la rinuncia da parte degli appellati al diritto di servitù di veduta a favore del loro fondo, oltre ad essere stato contestato dagli stessi e non supportato da alcun elemento probatorio, avrebbe dovuto comunque essere provato mediante la produzione in giudizio di apposita scrittura, non sostituibile con altri mezzi probatori e neanche con un eventuale comportamento processuale delle parti concordemente ammissivo dell'esistenza di tale rinuncia al diritto costituito. Ciò in quanto ai sensi - 5002/1998 SC Di GG e RZ. Udienza del 5 ottobre 2000. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 4 dell'art. 1350, comma 1° n. 5, la rinuncia ai diritti reali immobiliari deve risultare da atto scritto. Da tale considerazione derivava l'irrilevanza probatoria della circostanza dedotta dall'appellante relativa all'asserita presentazione da parte degli odierni appellati della denuncia di variazione relativa al magazzino di proprietà del SC, dalla quale poteva rilevarsi che l'edificazione della zona era destinata ad atrio. Infatti, come evidenziato dalla consulenza tecnica d'ufficio. tale denuncia non aveva avuto seguito. Il giudice di appello rilevava poi che il pretore, dopo avere correttamente evidenziato che il SC aveva dedotto soltanto con la comparsa conclusionale che l'aggravamento della servitù realizzata dai Di GG era consistito in un allungamento della consistenza originaria del balcone, aveva poi anche osservato che, contrariamente a quanto dedotto dal SC, era del tutto ininfluente, al fine di valutare la sussistenza o meno dell'aggravamento della servitù, il fatto che il balcone avesse allo stato attuale una consistenza maggiore di quella risultante dalle mappe catastali. Invero, al fine di verificare se i Di GG avessero o meno realizzato un'opera nuova che avesse aggravato la servitù di veduta esercitata dal terrazzo di loro proprietà sul fondo del SC, sarebbe stato necessario stabilire se l'ampliamento del suddetto terrazzo era stato realizzato tra la data d'acquisto del bene immobile di piano terra da parte del SC e la proposizione del giudizio di primo grado. E poiché da un lato non era stato possibile individuare alcun riscontro temporale in ordine all'epoca di realizzazione di tale opera e dall'altro i Di GG avevano provato di aver 5002/1998 SC Di GG e RZ. Udienza del 5 ottobre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 15 acquistato nel 1972 una porzione del terrazzo confinante con quello già di loro proprietà, il pretore aveva correttamente ritenuto che al momento dell'atto di compravendita del 22 novembre 1988, in forza del quale il SC aveva acquistato l'immobile di piano terra gravato dalla servitù di veduta in favore dell'immobile di proprietà Di GG, il terrazzo aveva una dimensione di poco inferiore a quella attuale, e quindi aveva correttamente ritenuto che la differenza di soli cm. 55 fosse inidonea ad aggravare la servitù di veduta. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il SC, in base a due motivi di ricorso, cui resistono con controricorso IM RZ, OS RZ, FR Di GG e RG Di GG. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1350 c.c., sostiene che tra lui e i Di GG sarebbe intervenuta non una pura e semplice rinuncia di costoro al diritto di servitù. ma un contratto preliminare verbale di permuta, per la cui validità non è necessaria la forma scritta, che è necessaria solo successivamente, quando dalla realizzazione dell'accordo si devono sancire i rispettivi diritti sulla cosa anche nei confronti dei terzi. Il motivo è infondato. Infatti, oltre ad introdurre una argomentazione di fatto mai prospettata in precedenza, quale la stipula tra le attuali parti in causa di un contratto preliminare di permuta, contiene una affermazione giuridicamente inesatta, poiché il contratto di permuta di diritti immobiliari (nella specie diritti di servitù), anche se nella forma di contratto preliminare, 5002/1998 SC Di GG e RZ. Udienza del 5 ottobre 2000, Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. . 1 6 deve essere stipulato in forma scritta ad substantiam, come risulta evidente dal combinato disposto degli artt. 1350 n. 4 e 1351 c.c. Il SC denunzia poi la violazione e falsa applicazione dell'art. 1067 c.c. e la illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere il tribunale ritenuto non provato da parte sua l'epoca dell'ampliamento del terrazzino dei Di GG dal quale si esercitava la veduta sul suo fondo, mentre l'onere di tale prova incombeva ai Di GG. Inoltre il tribunale aveva illogicamente affermato che al fine di verificare se i Di GG avessero realizzato o meno una opera nuova che aveva aggravato la servitù di veduta sarebbe stato necessario stabilire se l'ampliamento del terrazzo era stato realizzato tra la data di acquisto dell'immobile a piano terra da parte del SC e la proposizione della domanda giudiziale. Il ricorrente lamenta inoltre la mancata compensazione delle spese. Il motivo contiene due distinte censure, entrambe non accoglibili. Per quanto riguarda la prima deve rilevarsi che il giudice di appello, a parte le considerazioni relative all'incertezza circa l'epoca di realizzazione dell'ampliamento del balcone dei Di GG, ha motivato la propria decisione anche facendo propria la valutazione del pretore, secondo cui un allungamento di detto balcone di soli cm. 55 non era idonea ad aggravare la servitù di veduta che dallo stesso veniva esercitata sul fondo del SC. Tale apprezzamento del giudice di merito non è stato censurato dal ricorrente, e comunque non avrebbe potuto essere oggetto di nuova valutazione nel presente giudizio di legittimità. 5002/1998 SC / Di GG e RZ. Udienza del 5 ottobre 2000. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 7 Per quanto riguarda poi la censura relativa alla mancata compensazione delle spese tra le parti, deve essere ugualmente disattesa, avendo il giudice di appello, così decidendo, esercitato un proprio potere discrezionale, che incontra l'unico limite della impossibilità di porre le spese giudiziali, in tutto o in parte, a carico della parte che sia risultata J 40000 totalmente vittoriosa. 290000 L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina 24.0.01 M il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 118.990 J oltre a £.
1.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 Atobre 2008 Francs Dentorin Hogo Miggio est. Идо IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna GENZIA DELLE ENTRATE ROMA ? ©gistrato in de 25 FEB. 2004 Serie 4 DEPOSITATO IN CANCELLERIA vossale C. 149,77 23 GEN. 2001 Roma CENTOO LOVE 177) TO IL CANCELLIERE C1 D. B Audiziari Responsable (Dr. M. RACOCHINI) 5002/1998 SC Di GG e RZ. Udienza del 5 ottobre 2000. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. www