Sentenza 25 luglio 2001
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 55 del 1983, convertito nella legge 26 aprile 1983 n. 131, possono rientrare nel trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali tutti gli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione dell'attività lavorativa. Ne consegue che nel trattamento pensionistico aziendale dei dipendenti dell'ARIN (Azienda Risorse Idriche di Napoli) - già AMAN (azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli) - assunti in data anteriore al 30 gennaio 1963, la cui disciplina a decorrere dall'1 gennaio 1987 è stata raccordata a quella dei dipendenti degli enti locali, è computabile la indennità cosiddetto e.r.i. (elemento retributivo integrativo) che presenta senz'altro i requisiti della fissità e continuità previsti dal citato D.L. n. 55 del 1983.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10173 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
DI AR LU, LI DE, RD ON, AU LV e DE SQ AN, elettivamente domiciliati in Napoli, via Toledo n. 256, presso l'avv. Guido Parlato, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
A.R.I.N. - Azienda Risorse Idriche di Napoli, in persona del direttore Ing. Giuseppe Bruno, elettivamente domiciliata in Napoli, via ANpoli n. 98, presso gli avv.ti Donato Porcelli e Miche Profili, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3889 del Tribunale di Napoli depositata il 19 ottobre 1998 (R.G. n. 45131/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 aprile 2001 dal Relatore Cons. Dott. ON Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Guido Parlato e Donato Porcelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 29 ottobre 1993 il Pretore di Napoli rigettava la domanda proposta nei confronti dell'A.R.I.N. dai suoi ex dipendenti LU Di AR, DE TE, AN De AL, ON e LV UR, i quali avevano richiesto che nella determinazione della pensione aziendale loro spettante e disciplinata dal regolamento organico del 22 settembre 1945, fossero computati l'elemento retributivo integrativo (e.r.i.) nella misura del trenta per cento e la maggiorazione dell'otto per cento, quali elementi fissi e continuativi della retribuzione di quadri e impiegati direttivi, introdotti dal ccnl di categoria del 16 maggio 1991 e da quello successivo del 2 agosto 1991, recepito con accordo aziendale del 5 dicembre 1991.
L'appello proposto dai soccombenti avverso tale decisione è stato rigettato dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 7/19 ottobre 1998. Ha osservato il giudice del gravame che a norma dell'art. 64 del regolamento organico del 22 settembre 1945 la pensione deve essere calcolata sulla sola voce stipendio e non anche su tutti gli altri emolumenti fissi e continuativi che rientrano nel più ampio ambito di retribuzione, alla quale invece il regolamento fa espresso riferimento per calcolare l'indennità dovuta ai dipendenti che abbiano interrotto il rapporto di lavoro prima di raggiungere sedici anni di anzianità di servizio.
Escluso che l'indennità dell'otto per cento ha i caratteri di emolumento fisso e continuativo, il Tribunale ha ritenuto che i predetti pensionati non possano utilmente invocare a loro favore l'estensione della base di calcolo della pensione disposta dall'azienda con la delibera n. 404 del 1987 a tutti gli elementi retributivi fissi, continuativi e irrevocabili, in quanto quelli in questione sono stati introdotti dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro. I medesimi elementi non possono essere compresi nel trattamento di pensione spettante ai ricorrenti neppure in base al principio dell'agganciamento di cui alla delibera n. 17 del 1953, in quanto esso è finalizzato a far rimanere costante il rapporto fra pensione corrisposta e minimo tabellare degli stipendi e paghe delle corrispondenti categorie e classi del personale in servizio e di conseguenza non riguarda gli emolumenti in questione. Avverso tale sentenza il Di AR e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi, illustrati con memoria.
L'A.R.I.N. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. in relazione al ccnl del 16 maggio/2 agosto
1991, delle deliberazioni 27 marzo 1953 n. 17, 29 settembre 1987 n. 404 e dell'accordo sindacale 5 dicembre 1991, nonché vizio di motivazione. Si deduce che il punto 2) della delibera del 1987, per la lettera e il senso logico delle espressioni usate, inequivocabilmente afferma che dal 1^ gennaio 1987 la pensione aziendale deve essere calcolata non più soltanto sulla voce stipendio ma sulla base di tutti gli emolumenti fissi, continuativi e irrevocabili e precisa che i suoi effetti si realizzano secondo i principi di cui agli accordi 6 giugno 1967 e 5 gennaio 1968, ratificati con la delibera n. 1 del 4 maggio 1968, e di cui all'accordo 26 giugno 1974, tra i quali è espressamente previsto al punto 10 dell'accordo 6 giugno 1967/5 gennaio 1968 quello dell'agganciamento della pensione aziendale al trattamento retributivo attribuito al personale di pari grado in servizio. Si censura quindi la sentenza impugnata per non avere tenuto conto della innovazione introdotta dalla delibera del 1987 e si deduce inoltre la contraddittorietà del ragionamento iniziale che pur affermando il computo della pensione in base a taluni elementi, riduce soltanto ad uno di essi l'agganciamento tra pensione e retribuzione. Con il secondo motivo, rubricato in modo identico al primo, si addebita alla sentenza impugnata di non avere tenuto conto, nel procedere all'interpretazione della delibera del 1987 ed al fine di individuare coloro a cui deve essere applicata, 1) del riferimento in essa riportato al personale assunto in servizio prima del 30 novembre 1963; 2) della decorrenza della sua applicazione fissata al 1^ gennaio 1987; 3) dello specifico intento, chiaramente esplicitato, di evitare l'insorgere di un nuovo contenzioso già verificatosi in precedenza;
4) del richiamo, dichiarato negli accordi aziendali del 6 giugno 1967 e 5 gennaio 1968, al principio dell'agganciamento; 5) del comportamento tenuto dall'azienda successivamente alla conclusione del contratto, consistito nella corresponsione a tutti i propri pensionati a decorrere dal 1^ gennaio 1987 del premio di produttività inserito nel trattamento pensionistico proprio dalla citata delibera.
I due motivi, che per la connessione delle argomentazioni addotte a loro sostegno possono essere congiuntamente trattati, sono fondati nei limiti di cui appresso.
Come si è già rilevato nella esposizione in fatto, il Tribunale ha escluso che le due indennità indicate dai ricorrenti debbano essere comprese nella base di calcolo del trattamento di pensione aziendale di cui gli stessi sono titolari, in quanto esse state introdotte dalla contrattazione collettiva dopo il collocamento in pensione dei predetti ricorrenti, e, con esclusivo riferimento alla maggiorazione dell'otto per cento, ha poi aggiunto che tale emolumento non presenta i requisiti di fissità e continuità.
L'esclusione di quest'ultima indennità dalla base di calcolo della pensione aziendale, osserva il Collegio, si fonda su due ragioni e poiché i ricorrenti ne hanno impugnata soltanto una, omettendo qualsiasi censura in ordine alla mancanza dei caratteri di fissità e continuità del medesimo emolumento, si deve rilevare la inammissibilità delle doglianze per la parte concernente quella indennità. È infatti giurisprudenza assolutamente costante (cfr. fra le tante Cass. 28 agosto 1999 n. 9057) che in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa. Riguardo all'altra indennità, la censura va accolta. Il Tribunale, richiamato il sistema pensionistico applicabile ai dipendenti dell'A.M.A.N., ora A.R.I.N., assunti in data anteriore al 30 gennaio 1963 - come appunto gli odierni ricorrenti - i quali hanno conservato il diritto a percepire la pensione aziendale, prevista dal regolamento organico del 22 settembre 1945, sostitutiva della pensione erogata dalla Cassa Previdenza dei Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.), ha quindi evidenziato come per evitare che detti dipendenti usufruiscano di un doppio trattamento di pensione, sia effettuato un conguaglio fra le due pensioni, previsto dall'accordo 15 gennaio 1968, con le seguenti modalità: la pensione erogata dalla C.P.D.E.L. viene trattenuta dall'azienda, e solo una parte di questa (pensione), proporzionata ai contributi versati dal dipendente in costanza di rapporto di lavoro, è versata al dipendente in aggiunta al trattamento aziendale. Di qui la necessità pure avvertita dall'azienda resistente di adeguare le basi retributive utili dei due trattamenti pensionistici, in modo da garantire la omogeneità dei valori di riferimento, poi esplicitata nella delibera aziendale 29 settembre 1987 n. 404, in cui si chiariva che con decorrenza 1^ gennaio 1987 la base imponibile delle pensioni aziendali previste dal regolamento organico del 1945, anch'esso innanzi citato, in stretta analogia con gli elementi retributivi sui quali era calcolata la pensione C.P.D.E.L., doveva comprendere tutti gli elementi retributivi aventi carattere di fissità, continuità e irrevocabilità, limitatamente al personale in servizio assunto prima del 30 gennaio 1963 e regolato agli effetti pensionistici dalle norme del regolamento organico 22 settembre 1945.
Ma pur riportando integralmente i punti 1) e 2) della delibera in cui tanto è stabilito e pur specificandosi nel secondo punto la portata e l'applicazione degli effetti delle disposizioni perequative di cui al punto 1) di quella deliberazione, il Tribunale non ha tenuto conto di essi e non ha affatto considerato se, per le espressioni usate nei predetti punti della delibera e nella sua premessa, l'ampliamento della base di calcolo debba essere o meno esteso, così come invocato dai ricorrenti, ai dipendenti che fruiscono della pensione aziendale, in applicazione di un principio di costante perequazione delle spettanze economiche dei dipendenti collocati a riposo ai miglioramenti ottenuti dai colleghi ancora in servizio. Ed anche se qui, con riferimento alla indennità cd. e.r.i., non sono in discussione le sue connotazioni di emolumento fisso e continuativo, si deve aggiungere, per completezza, che in analoghe controversie in cui era parte la stessa azienda, qui resistente, e che avevano ad oggetto l'inclusione dell'indennità di incentivazione introdotta con l'accordo sindacale aziendale del 27 novembre 1971, nella base di calcolo della pensione aziendale corrisposta ai dipendenti assunti in servizio prima che la datrice di lavoro si trasformasse in azienda municipalizzata (cioè prima del 30 gennaio 1963) ed i quali avevano risolto il rapporto di lavoro dopo aver raggiunto un'anzianità di servizio superiore a sedici anni, questa Corte (v. sentenze 19 dicembre 1998 n. 12730, 17 febbraio 1999 n. 1336, 4 dicembre 2000 n. 15418, 15 dicembre 2000 n. 15829) ha affermato il seguente principio di diritto: "Ai sensi dell'art. 30 legge 26 aprile 1983 n. 131, possono rientrare nel trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali (al quale, nella specie, faceva riferimento la disciplina del trattamento pensionistico aziendale previsto per i dipendenti dell'ex Azienda Municipalizzata Acquedotto Napoli - A.M.A.N.) tutti gli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione dell'attività lavorativa;
pertanto, è computabile in detto trattamento l'indennità di presenza (o di incentivazione) computata per 280 giornate l'anno in ragione dell'espressa previsione contenuta nell'art. 12 della legge 11 aprile 1955 n. 79.". Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione, solo in ordine all'indennità cd. e.r.i..
Cassata la sentenza impugnata soltanto in relazione alle statuizioni concernenti quest'ultima indennità, la causa va rimessa per il nuovo esame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2001