Sentenza 12 novembre 2003
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'ammissione, da parte del conducente, di trovarsi effettivamente in detto stato non può rendere legittimo il rifiuto di sottoporsi all'accertamento strumentale del tasso alcoolemico.
Commentario • 1
- 1. Incidente: rifiuto test etilometrico non comporta revoca della patente (Cass. 57711/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 novembre 2023
udienza 5 dicembre – deposito 20 dicembre 2018 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Rimini il 14/12/2015, che aveva dichiarato R.M. responsabile del reato previsto dall'art. 186, comma 7, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 con l'aggravante di aver cagionato un sinistro stradale, commesso in (omissis) , condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2.400,00 di ammenda con revoca della patente di guida e confisca dell'autovettura. La Corte territoriale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in mesi quattro di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2003, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 12/11/2003
1. Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - N. 2094
3. Dott. PERNA L.T. Ernesto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere - N. 012718/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIUDICE DI PACE di SENIGALLIA;
avverso SENTENZA del 24/02/2003 GIUDICE DI PACE di SENIGALLIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. OLIVIERI RENATO. Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice di pace di Senigallia ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a CE MO la pena di Euro 516,00 per il reato di cui all'art. 186 1^ e 2^ CO. D. L.gs 30/4/92 n. 285, ed ha assolto, per carenza di dolo lo stesso CE del reato di cui all'art. 186 6^ c. medesimo D. L.gs.. Avverso la sentenza ha prodotto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale territoriale denunciando la erronea applicazione dell'art. 444 c.p.p. (procedura non consentita al Giudice di pace) e degli articoli 53 L. 689/81 e 52 D. L.gs 274/2000, nonché la inosservanza dell'art. 186 n. 6.
IN DIRITTO
Le censure del ricorrente sono fondate.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha motivato la sua richiesta nel modo seguente:
"ritenuto che, in effetti, il giudice di pace ha applicato "la diminuente di cui all'art. 444 c. 1^ c.p.p." mentre l'art. 2 L. 274/2000 non consente il ricorso a riti alternativi e ciò, senza contare l'abnorme irrogazione condizionata e alternativa del lavoro di pubblica utilità;
considerato che anche l'assoluzione dal reato sub b) è censurabile non potendosi fondatamente sostenere che il rifiuto di sottoporsi all'accertamento strumentale diventi legittimo nel caso di ammissione dello stato di ebbrezza".
La Corte concorda con le ora esposte argomentazioni del Procuratore Generale perché corrette in linea di diritto e, fattele proprie, dispone come da richiesta.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Gli atti debbono essere trasmessi al Giudice di pace di Senigallia per ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e rimette gli atti al Giudice di pace di Senigallia per ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004