Sentenza 8 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, non sussiste incompatibilità per il giudice il quale, nel corso della udienza preliminare celebrata prima dell'avvio del rito speciale, abbia deliberato provvedimenti concernenti la libertà personale dell'imputato. (Conf. a Sez. VI, nn. 14115 e 14116 del 2007, non massimate).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2007, n. 14114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14114 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO VA - Presidente - del 08/01/2007
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI VA - Consigliere - N. 4
Dott. ROSSI Nello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 25469/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA VA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 19 maggio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha ritenuto inammissibile la dichiarazione di ricusazione della dott.ssa UZ MA proposta da VA IA in data 18 maggio 2006 nell'ambito del processo penale che lo vede imputato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, condannando quest'ultimo al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. L'istanza di ricusazione, che segue ad un'altra istanza dichiarata anch'essa inammissibile, si basa su una presunta incompatibilità derivante dal fatto che la dott.ssa UZ è chiamata, in sede di udienza preliminare, a giudicare l'imputato che ha chiesto il giudizio abbreviato, avendo in precedenza emesso nel corso dello spesso procedimento e nei confronti dello stesso imputato la misura della custodia cautelare in carcere.
I giudici d'appello hanno escluso che ricorra un caso di ricusazione, in quanto le ipotesi di incompatibilità non sussistono quando la funzione pregiudicante e quella pregiudicata si collocano all'interno della medesima fase processuale e nel caso di specie la misura cautelare sarebbe stata disposta dalla dott.ssa UZ proprio in qualità di giudice dell'udienza preliminare.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato attraverso articolati motivi in cui, esaminando la giurisprudenza - soprattutto quella costituzionale - formatasi sulle situazioni di incompatibilità del giudice che abbia emesso una misura cautelare e che successivamente sia chiamato ad occuparsi del merito del giudizio, censura l'ordinanza impugnata per non aver riconosciuto la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall'art. 34 c.p.p., comma 2-bis, richiamato dall'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. a), anche in relazione alla motivazione che ritiene carente, illogica e contraddittoria.
Il ricorrente assume che la spiegazione offerta dalla Corte d'appello, secondo cui la dott.ssa UZ non si sarebbe trovata in una situazione di incompatibilità trovandosi a svolgere funzione di giudice dell'udienza preliminare nell'ambito della medesima fase del procedimento, non ha alcun rilievo in quanto il regime delle incompatibilità, risultante a seguito degli interventi della Corte costituzionale (sent. n. 432/1995, n. 131/1996 e n. 155/1996), prescinde non solo da qualunque considerazione formalistica delle figure del gip e del gup, ma anche da qualsiasi riferimento alle fasi del procedimento, dal momento che scopo della disciplina codicistica, che con l'art. 34 c.p.p., comma 2-bis ha recepito l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, è quello di far sì che le due figure del giudice della cautela e del giudice del merito non vengano mai a coincidere nella stessa persona fisica.
In conclusione, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e per il riconoscimento della causa di incompatibilità fatta valere con la dichiarazione di ricusazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Secondo il ricorrente la situazione di incompatibilità sarebbe determinata dal fatto che il giudice competente per il giudizio abbreviato ha disposto in precedenza, nel corso dell'udienza preliminare, la misura coercitiva della custodia in carcere nei confronti dell'imputato.
Preliminarmente deve osservarsi che la Corte costituzionale, anche di recente, ha ribadito che perché possa ricorrere un'ipotesi di incompatibilità del giudice occorre che le precedenti valutazioni, anche di merito, siano state compiute in fasi diversi del procedimento e non nel corso della medesima fase (Corte cost., ord. n. 123 del 2004; nello stesso senso, ord. n. 443 del 1999; ord. n. 232 del 1999; ord. n. 24 del 1996). Ora non vi è dubbio che l'udienza preliminare costituisce una fase del tutto autonoma, avente natura propriamente processuale (Corte cost., ord. n. 90 del 2004) ed infatti con la richiesta di rinvio a giudizio la fase delle indagini preliminari deve intendersi conclusa, essendo stata esercitata l'azione penale da parte del pubblico ministero (Sez. 4^, 28 settembre 2000, n. 4385, Ihiri). Nel caso di specie, l'ordinanza cautelare emessa dal giudice in data 12 maggio 2006 è intervenuta successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio e allo stesso provvedimento con cui è stata fissata l'udienza preliminare (11 maggio 2006), quindi è stata emessa nella stessa fase riservata ai provvedimenti del GUP, non già nella fase diversa delle indagini preliminari.
Ne consegue che, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, non può ricorrere alcuna ipotesi di incompatibilità del giudice, dal momento che l'attività "pregiudicante" e quella "pregiudicabile" hanno avuto luogo nella medesima fase processuale, dovendo escludersi che vi sia incompatibilità per il giudice che, nel corso dell'udienza preliminare, celebrata prima dell'avvio del rito speciale, abbia emesso provvedimenti concernenti la libertà personale dell'imputato.
La cognizione di atti processuali da parte del gup nell'ambito della stessa fase processuale, costituita dall'udienza preliminare, non è prevista dall'art. 34 c.p.p., quale causa di incompatibilità del medesimo giudice alla prosecuzione del giudizio, anche se debba assumere, su richiesta dell'imputato, la più ampia cognizione propria del giudizio abbreviato. In sostanza, deve ritenersi che sussista continuità di fase nell'udienza preliminare qualora si innesti, su richiesta dell'imputato, il giudizio abbreviato (Sez. 3^, 30 settembre 2002, n. 38053, Turkovic). Il riferimento che il ricorrente ha fatto alla incompatibilità del G.I.P. a partecipare alla fase di cognizione del processo, prevista dall'art. 34 c.p.p., comma 2 bis è, pertanto, del tutto improprio, potendo essere riferita tale incompatibilità ad un organo giurisdizionale che abbia preso cognizione di atti del processo della fase delle indagini preliminari: in altri termini, risulta errato lo stesso presupposto del ragionamento svolto dal difensore dell'imputato, in quanto deve escludersi che la misura cautelare sia stata emessa dal giudice in qualità di gip. Nella specie, è il gup che, investito per la celebrazione dell'udienza preliminare, ha emesso, su richiesta del pubblico ministero, il provvedimento coercitivo, nell'ambito dei poteri giurisdizionali che la legge gli attribuisce.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007