Sentenza 21 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2002, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBL0 24-94/02 IN NOME DE · POL ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G.N. 11514/99 Cron. 6007 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO - Consigliere Ud. 04/12/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: MERCI, elettivamente LEGA OPERAI SCARICATORI M. domiciliato in ROMA VIA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato SINIBALDI MICHELE, rappresentato e DE MARCO ANTONIO, giusta delega difeso dall'avvocato in atti;
- ricorrente -
contro
FATER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 275, presso lo studio dell'avvocato MARIO RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato 2001 GIOVANNI D'ORSOGNA, giusta delega in atti;
4741 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 19/99 del Tribunale di PESCARA, depositata il 19/02/99 R.G.N. 114/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato DE MARCO;
EMANUELE RICCI per delega MARIO udito 1'Avvocato RICCI, udito 11 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 11514/99 Svolgimento del processo Il TO di Pescara, con sentenza del 3 marzo 1998, accoglieva l'opposizione proposta dalla Fater s.p.a. (d'ora in poi: Fater) nei confronti della Lega Operai Scaricatori Merci di Pescara (in breve: Lega) che aveva ottenuto, con decreto in- giuntivo, il pagamento della somma di L. 185.036.670 (oltre le spese), quale inte- grazione degli importi unitari per metro cubo, convenuti in base alla tariffa delibe- rata dalla Commissione Facchinaggio di Pescara, resa esecutiva con decreto pre- fettizio n. 90/91 dell'11 settembre 1991, non pagati dalla Fater a fronte di presta- zioni di "depallettizzazione" espletate dalla Lega tra il settembre '91 e il marzo '92. La sentenza pretorile, premesso che il credito della Lega dipendeva da operazioni di depallettizzazione, consistenti, presso lo stabilimento della Fater, nel prelievo di cartoni di merce da 'pallets' e nel carico, mediante nastri, su camion per il loro trasporto, metteva in evidenza che tali operazioni, eseguite fino al settembre del- 1'89 congiuntamente dagli operai della Lega e da quelli della cooperativa "La Ri- nascita", erano state successivamente suddivise, in seguito all'attivazione del nuo- vo stabilimento della Fater, in due fasi distinte, consistenti, l'una, nell'attività di depallettizzazione, ovvero nello scarico dal primo piano al piano terra della merce e nel suo avvio, mediante nastri automatici, ai mezzi di trasporto e, l'altra, nello "stivaggio" della merce dal piano terra ai camion. In particolare, in relazione al periodo settembre 91-marzo 92, la depallettizzazione, era stata affidata alla Lega;
lo stivaggio alla cooperativa La Rinascita. Riferiva ancora il TO che, oltre a tali attività, era eseguita, in misura quantita- tivamente irrisoria e marginale rispetto alle prime due, la depallettizzazione e lo stivaggio dei prodotti (c.d. "poco voluminosi") collocati nel magazzino al piano terra. In questo quadro, rilevato che la Fater aveva provato d'aver corrisposto, per ogni metro cubo di merce movimentata, in conformità a quanto concordato tra le parti, la somma di L. 420 alla Lega e di L. 600 alla coop. La Rinascita, corrispondente ai 5/12 e 7/12 (in ragione della forza lavoro impiegata) della tariffa complessiva di L. 1.020, il TO rigettava la pretesa della Lega di ottenere il pagamento del- l'intero importo di detta tariffa, stante l'effettività degli accordi eccepiti dalla Fater e la reale differenziazione funzionale dei ruoli delle due cooperative, "senza alcu- na promiscuità nel relativo disbrigo, se non limitatamente al marginale e trascurabile impegno relativo al prodotto c.d. 'poco voluminoso' "(v. sentenza d'appello, pg. 5, primo periodo). D'altra parte la sentenza, negato carattere vincolante alla tariffa prefettizia, tenuto conto della natura di atto amministrativo, meramente ricognitivo della volontà ne- goziale, del decreto prefettizio, sottolineava che le previsioni tariffarie avevano espressamente recepito la distinzione tra le operazioni di depallettizzazione e di stivaggio, facendone corrispondere distinte voci che componevano, nel loro in- sieme, la tariffa unitaria di lire 1.020/mc. movimentato, osservando, infine, a ri- prova dell'esattezza della decisione che, a fronte di uguali prestazioni, la pretesa della Lega, se riconosciuta, avrebbe raddoppiato i compensi rispetto a quelli per- cepiti in precedenza. In sede di impugnazione la Lega appellante sviluppava una decina di censure tese a dimostrare gli errori di giudizio e di valutazione delle prove commessi dal Pre- tore, richiamando, a suffragio della sua pretesa (connessa all'integrale e indiscri- minato compimento, da parte sua, di tutte le operazioni di depallettizzazione dei prodotti Fater) che già in un precedente procedimento civile, tra le stesse parti e con identiche questioni, era emerso che le operazioni che aveva svolte presso lo stabilimento della Fater erano consistite, come in questa vicenda, nell'attività di depallettizzazione sia dei prodotti posti al primo piano, sia dei prodotti conservati al piano terra, comportanti, nel loro insieme, il riconoscimento dell'importo tarif- fario di lire 1.020 per metro cubo movimentato, oltretutto essendo la coop. Rina- scita compensata con tariffe commisurate al tempo. Il Tribunale, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello osservando, in particolare, che la ricostruzione operata dal TO in merito a chi avesse proce- duto alle operazioni di depallettizzazione al primo piano dello stabilimento Fater (la Lega) e di stivaggio sui camion (la coop. Rinascita), era conforme alle deposi- zioni testimoniali, assolutamente prevalenti, ad eccezione di quella espressa da un socio della Lega, reputato inattendibile, escluse, stante l'assoluta marginalità ed irrisorietà" le operazioni di depallettizzazione dei prodotti immagazzinati al piano terra (cd. "poco voluminosi"), inidonee ad incidere "sulla fondamentale biparti- zione delle fasi di movimentazione delle merci Fater". D'altra parte il Tribunale ha ritenuto giustificata dalla maggior gravosità e impe- gno orario (con impiego di maggior mano d'opera) la differenziazione delle tariffe delle operazioni di stivaggio rispetto alle altre, "secondo una proporzione appros- simativamente assimilabile al rapporto di sette a cinque per ogni turno", tra lavo- ratori della Rinascita e della Lega, con commisurazione del compenso per la coop. Rinascita "secondo il parametro della cubatura di merce movimentata, e non già a tempo", come preteso dalla Lega, "in piena coerenza con l'organizzazione delle fasi di lavoro, e delle relative retribuzioni, negozialmente preordinata da tutte le parti interessate e correttamente ricostruita dal giudice a quo". In questo contesto, respinti i motivi d'appello, che avevano contestato questa rico- struzione, osservava, vuoi in ordine alle censure relative ai controversi accordi di tariffa intervenuti tra la Lega e la Fater;
vuoi circa la natura e il valore della tariffa prefettizia;
vuoi in merito "alla fatturazione, da parte della Lega, delle prestazioni eseguite in conformità alle indicazioni ed agli importi forniti dalla Fater...", che le proveorali e la documentazione acquisita confermavano la tesi della Fater circa la debenza, da parte sua, "del prezzo unitario per mc. movimentato di L. 420 in rela- zione al periodo di cui è causa", in conformità alla volontà negoziale, su cui non incideva il contenuto del decreto prefettizio. Contro questa sentenza la Lega adduce nove motivi di ricorso per cassazione. Resiste con controricorso la soc. Fater. Entrambe le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 378, cod. proc. civ. Motivi della decisione I nove motivi di ricorso per cassazione proposti dalla Lega Operai Scaricatori Merci nei confronti della sentenza del Tribunale di Pescara sono così intitolati e illustrati: 1°) "Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa il primo punto de- ciso della controversia in relazione al sistema di pagamento delle due cooperative all'interno dello stabilimento di Pescara". Si sostiene che, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, in base al contratto intercorso fra la Fater e la coop. La Rinascita, nonché a "lettere" della CGIL, tra- scurate dalla sentenza, era previsto a favore di tale cooperativa il compenso a tempo e non in base alla cubatura movimentata e che il giudizio d'inattendibilità del teste IC (perché socio della Lega) doveva essere esteso anche ai testi, fun- zionari della Fater, che li aveva indicati, due dei quali erano stati rinviati a giudi- zio per falsa testimonianza (OR e RO, poi deceduto), avendo un terzo (Di CO) sottoscritto precedenti contratti. 2°) "Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa il primo punto del ricorso in appello, decisivo della controversia. Omesso esame di una dichiarazio- ne testimoniale e di un documento potenzialmente decisivo in relazione alle di- chiarazioni rese dal teste CC IC all'udienza del 2.12.1997 ed al verbale di sommarie informazioni rese al nucleo operativo dei C.C. il 23 2 1995, ritualmente acquisito agli atti". Si lamenta con questa doglianza che la sentenza non abbia preso in considerazio- ne, sebbene oggetto di specifica censura in appello, le dichiarazioni del teste CC ("unico veramente disinteressato...") della CGIL, che aveva assistito il Presidente della coop. La Rinascita nel corso delle trattative sulle tariffe, dalla cui deposizione, che aveva anche confermato quanto dallo stesso dichiarato ai Cara- binieri, emergeva che a La Rinascita, "in riferimento al prospetto datoriale del 19.9.1989" "interessava esclusivamente determinare il compenso orario per i lavori di facchinaggio", essendo il compenso a metro cubo o a quintale troppo complesso, risultando allo stesso ("Sono certo...") che "successivamente all'ac- cordo... 19.9.1989 la coop. la Rinascita è stata retribuita esclusivamente con compenso orario...". 3°) "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione al primo punto del ricorso in appello, decisivo della controversia in relazione alla quantifi- cazione a metro cubo del compenso della cooperativa La Rinascita con omesso esame di un documento potenzialmente decisivo redatto dal teste Di EC Bru- no". Si sostiene, in sintesi, che mentre il compenso della Lega era commisurato a me- tro cubo movimentato, quello della coop. La Rinascita era "a tempo", poiché, se- condo un appunto del teste Di EC, capo reparto della Fater, non valutato dal Tribunale, il compenso, pur fatturato a cubatura dalla Fater alla Rinascita era, in realtà, frutto di un "artificio", concordato fra le parti "nelle scritture private del 29.7.83 e 1.9.86", diretto a "trasformare la tariffa oraria in metri cubi movimenta- ti", per non incorrere, indicando un compenso orario corrispondente a quello dei dipendenti Fater, nei divieti posti dalla legge sull'intermediazione di manodopera (n. 1369/60), come confermato anche da lettere della CGIL e da una dichiarazione resa ai Carabinieri dal sindacalista CC. 4°) "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa i punti 2, 5 e 7 del ricorso in appello, decisivi della controversia in riferimento ai lavori effettivamen- te svolti dai facchini della Lega Operai". In proposito, secondo la Lega ricorrente, i suoi facchini provvedevano a depallet- tizzare sia i cartoni del primo piano, depositandoli su una "rulliera" per farli tra- sportare al piano terreno, sia quelli del pian terreno ("prodotti Lines"), che carica- vano su nastro. Per contro, la coop. La Rinascita provvedeva al solo stivaggio e, sotto questo profilo, contesta la ricostruzione sull'attività di depallettizzazione dei cartoni del piano terra, svolta dai suoi facchini, derivando da ciò il suo diritto al compenso complessivo di L. 1.020/mc., secondo quanto riconosciuto da una di- versa sentenza del TO di Pescara (n. 650/94). 5°) "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il punto 3 del ricor- so in appello, decisivo della controversia in riferimento al numero dei facchini oc- correnti per lo svolgimento del lavoro di depallettizzazione". Si contesta, con questa censura, la ricostruzione, indicata dai Giudici di merito a- ritmeticamente (ma inesattamente: L.
1.020 x 5/12 = L. 425, a fronte di L. 420; L.
1.020 x 7/12 = L. 595, rispetto a L. 600), del rapporto tariffa/facchini, in 5/12 nei confronti della Lega e in 7/12 nei confronti de La Rinascita, avendo invece essa Lega dimostrato con "numerosi testi" che "i facchini occorrenti per lo svolgimen- to delle due depallettizzazioni" erano "sette per ogni turno". 6°) "Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa il quarto punto del ricorso in appello, decisivo della controversia in riferimento alla distinzione tra prodotto poco voluminoso e prodotto voluminoso". Con questo reclamo, illustrando "il tema folcloristico di tutta la vicenda", richia- mata la sentenza (già citata) n. 650/94 del TO di Pescara e la connessa memo- ria della Fater, secondo cui per le attività di depallettizzazione del pian terreno e del primo piano, entrambe appaltate alla Lega, era previsto, conformemente al de- creto prefettizio del settembre 91, il compenso di L. 1.020/mc (di cui L. 600 per la depallettizzazione dei prodotti del pianterreno e L. 420 per la depallettizzazione del primo piano), parte ricorrente protesta che, "incredibilmente" il Tribunale ab- bia escogitato, per asseverare la decisione a lei sfavorevole, in modo del tutto "il- logico" e "fittizio" la tesi della movimentazione di "prodotti poco voluminosi" al pian terreno, rispetto a quelli del primo piano. 7°) Denunciando la sentenza per "insufficiente, omessa e contraddittoria motiva- zione sui punti 6 e 8 del ricorso in appello, decisivi della controversia in riferi- mento alla validità delle tariffe prefettizie come risultanti dal F.A.L. ", la Lega, premesso che le tariffe recepite, su impulso esclusivo della Fater, dal decreto pre- fettizio del settembre 1971 e pubblicate dal F.A.L. (foglio degli annunzi legali) erano inderogabili, contesta la decisione per avere ritenuto la loro modificabilità negoziale, dovendo "trovare applicazione la seconda ipotesi dell'art. 2225 c. c.". (v. sent 1926/98 Rapone/Cementano) 8°) "Assoluta omessa motivazione sul punto 9 del ricorso in appello, decisivo del- la controversia in relazione all'eventuale accordo sulle tariffe", non avendo il Tri- bunale preso posizione sulla contestata considerazione del TO circa il fatto che l'accoglimento della tesi della Lega avrebbe implicato il raddoppio del suo corrispettivo, rispetto a quanto in precedenza previsto, trattandosi, nel caso che in- teressa, dello svolgimento di attività di depallettizzazione al pian terreno e al pri- mo piano. 9°) "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto 10 del ri- corso in appello, decisivo della controversia in relazione alla interpretazione della fatturazione come effettuata dalla Lega". Premesso che la depallettizzazione dei prodotti del pian terreno, secondo "la espe- rita istruttoria", "é stata effettuata esclusivamente dalla Lega Operai", per la quale era pacificamente previsto il corrispettivo di L. 600/mc., la Lega ne rivendica, an- che attraverso questo motivo, il pagamento, posto che per le due pallettizzazioni era previsto il compenso unitario di L. 1.020 (L. 600 + L. 420). A compendio dei motivi d'impugnazione la difesa della Lega ricorda, infine, alcu- ne sentenze di questa Corte, le quali, in tema di vizi di motivazione, affermano che spetta al giudice di merito la valutazione, logicamente argomentata, del mate- riale probatorio, anche difformemente dalla prospettazione indicata dalla parte, che può solo denunciare, in sede di legittimità, il mancato apprezzamento (della prova) di un elemento (decisivo) costitutivo, estintivo o modificativo del rapporto controverso, il quale, se preso in considerazione, avrebbe potuto giustificare una diversa decisione. Questa Corte non può che aderire a questa consolidata interpretazione, avvalorata dalle Sezioni unite (v., ad es., 27 dicembre 1997, n. 13045; 11 giugno 1998, n. 5802), e ne trae la conclusione che, proprio in base a questi principi, il ricorso non merita di essere accolto. A prescindere che la citazione della sentenza (n. 650/94) del TO di Pescara, più volte richiamata in vari passaggi del ricorso (v., ivi, pg. 2, 5, 9, 13, 27, 29, 31), per avvalorare il buon diritto della Lega a pretendere l'importo ingiuntivamente richiesto, ha riguardato una anteriore, seppure analoga, vicenda processuale, di cui la memoria della Fater ha fatto definitivamente giustizia, ricordando la sentenza di questa Corte che ha concluso quella vicenda (n. 1926 del 23 febbraio 1998; ma vedi anche Cass. 8 marzo 2000, n. 2640, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso la precedente decisione della Corte), sicché non se ne deve affatto ulteriormente discutere, quanto alla valutazione di attendibilità dei testi è appena il caso di segnalare il conforme indirizzo di questa Corte secon- do cui (v. ex multis, Cass., 3 marzo 2000, n. 2404) la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, involgono apprezzamenti di fat- to riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convinci- mento dalle prove che ritenga più credibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli elementi probatori contrari allegati dalle parti. Consegue che il controllo di legittimità da parte di questa Corte non può riguardare il convinci- mento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova. Orbene, il giudizio del Tribunale sulla preferenza accordata ad alcune testimo- nianze convergenti (OR, IN, LD, TA, RO, Di IE, CC CO, Di CO e Di EC) rispetto alla posizione "solitaria" (così in sentenza) del teste IC (perché socio della Lega) riguardo alla questione dei compensi, intorno alla quale ruota, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la questione dei compensi a cubatura (per la Lega) e ad orario (per l'altra coopera- tiva), non può formare qui oggetto di valutazione, oltretutto in assenza di una pro- spettazione di adeguato conforto, dotata del carattere di decisività, non apparendo tale la mera denuncia, per alcuni, di falsa testimonianza, oltretutto ignorandosene formalmente l'esito, e limitandosi la censura (1° motivo) a suggerire una pretesa violazione del principio di par condicio, solo perché i testi favorevolmente ap- prezzati erano dipendenti della Fater, e a sostenere (2° motivo), perché "veramen- te disinteressato", la confuggente deposizione di tal CC, peraltro definito dalla stessa Lega "assistente" del Presidente della Lega nel corso delle trattative sulle tariffe e per le modalità dei compensi alla coop. La Rinascita. D'altra parte, anche quanto evidenzia la Lega nel terzo mezzo d'impugnazione, vagliando l' "artificio" (per motivi di politica contrattuale) della trasformazione in compenso a cubatura della pattuita tariffa oraria in favore della coop. La Rinasci- ta, rimane privo del carattere di decisività a fronte del coerente e congruamente motivato giudizio, opposto alla tesi ricorrente, che legittimamente il Tribunale trae esaminando congiuntamente i divergenti elementi documentali ed orali (v. pg. 11, sentenza, secondo alinea), che confermano la "effettiva commisurazione della retribuzione della cooperativa La Rinascita secondo il parametro della cubatura di merce movimentata, e non già a tempo... in piena coerenza con l'organizzazione delle fasi di lavoro e delle relative retribuzioni, negozialmente preordinata da tutte le parti interessate....". Con il quarto motivo, che può essere esaminato congiuntamente ai successivi, ad eccezione del settimo, che merita un approfondimento particolare, la Lega, come секи più sopra ricordato, oltre all'inconferente e ripetuto richiamo alla sentenza n. 650, di cui già s'è detto, sostiene, per ribadire il suo diritto ad ottenere la liquidazione complessiva dell'importo di L. 1.020/mc, e non solo di L. 420 corrispostole, che la ricostruzione delle operazioni di depallettizzazione operata dai giudici di merito non troverebbe riscontro nella realtà in quanto i suoi soci provvedevano a depal- lettizzare sia i cartoni del primo piano dello stabilimento che quelli del pian terre- no, essendo deputato ai cooperatori de La Rinascita il solo stivaggio dei cartoni sugli autocarri (per i quali sarebbe stato, in tesi, previsto un compenso crario a sé stante), contestando, in particolare sia la valutazione (quinto mezzo) del rapporto lavoratori compenso (5/12 - 7/12), sia la tesi (sesto motivo) dei c.d. prodotti po- co voluminosi, entrambe escogitate dai giudici di merito per avvalorare l'impegno. delle maestranze delle due cooperative in relazione ai rispettivi compensi, sia l'o- messo esame della confutazione, in appello, dell'osservazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo la quale l'accoglimento della tesi della Lega a- vrebbe raddoppiato, rispetto al passato,i corrispettivi pattuiti, sia la scorretta Xin- terpretazione giudiziale delle fatture emesse dalla Lega. Orbene, la valutazione delle prove acquisite, operata complessivamente ed esau- rientemente dal Tribunale, a proposito dello svolgimento dei fatti dedotti dalla Lega a suffragio della sua pretesa, si sottrae al sindacato di legittimità, limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito dal giudice del merito, che è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzan- do gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in esame tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomenta- zione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi - come appunto nel caso in esame - gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento, do- vendo ritenersi disattesi tutti gli altri, incompatibili con la decisione adottata. In particolare il Giudice del merito ha dato conto, con ampia motivazione, delle proprie valutazioni circa gli accertamenti di fatto compiuti, esaminando puntual- mente tutte le risultanze di causa ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento e, in particolare, non ha trascurato gli elementi e le circostanze cui fa specifico riferimento l'odierna parte ricorrente, ma solo li ha ritenuti inidonei o insufficienti a dimostrare la pretesa dedotta in causa, spiegandone i motivi. Alle dette valutazioni ed ai detti apprezzamenti la Lega contrappone proprie dif- formi valutazioni, ma della loro maggiore o minore attendibilità, rispetto a quelle compiute dal giudice del merito, non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, perché ciò comporterebbe un nuovo esame del materiale delibato in sede di merito, che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. In breve il Tribunale ha ritenuto che l'attività di depallettizzazione da parte della Lega fosse limitata alle operazioni che si svolgevano al primo piano dello stabili- mento Fater e non riguardasse quelle del piano terreno (di "assoluta marginalità ed irrisorietà": v. pg. 10 sentenza); che, per contro, la depallettizzazione dei pro- dotti "poco voluminosi" del pian terreno ("operazione quest'ultima, di natura tale da non incidere in nessun modo significativo sulla fondamentale bipartizione delle fasi di movimentazione delle merci Fater, unicamente costituite dalla depallettiz- zazione di prodotti voluminosi al primo piano e dal successivo stivaggio degli stessi prodotti nei camion...") fosse svolta dai cooperatori de La Rinascita, cui in- combeva lo stivaggio e ha ritenuto di rafforzare il proprio convincimento vuoi dall'analisi della proporzione "approssimativamente assimilabile al rapporto di sette a cinque per ogni turno di lavoro" (sentenza, pg. 11, primo alinea) tra i fac- chini delle due cooperative, "da intendere, ragionevolmente, con la necessaria e- lasticità ed approssimazione...." (ivi, pg. 12, secondo alinea); vuoi dal sistema di fatturazione adottato dalla Lega (ivi, pg. 13); vuoi dagli accordi intervenuti per gli aggiornamenti delle tariffe e dalla corrispondenza "in relazione ai cui contenuti la Lega non ha mai fornito alcuna prova adeguata di eventuali contestazioni (sia pu- re formali)..." (ibidem). Né, in questa situazione, é ragionevolmente proponibile la contestazione della mancata, specifica critica, da parte del giudice di merito, della tesi pretorile sul raddoppio delle tariffe, trattandosi di un ragionamento logico, inserito nell'ambito della valutazione degli elementi di prova emersi. In altre parole, non ricorre, nei confronti della sentenza impugnata, né il vizio di insufficiente motivazione, che sovviene allorché complessivamente essa denoti una reale carenza del criterio logico seguito per formare il convincimento trasfuso nella decisione;
né quello di contraddittoria motivazione, che implica che la giu- stificazione della decisione collida con gli elementi di cui viene discussa la valen- za, rendendo inintelleggibile la ratio decidendi, consistente nell'esplicitazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata. D'altra parte il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contra- stanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata risulta talmente labile da non integrare in alcun modo il vizio di omessa o insufficiente motivazione: ed infatti, oltre a quanto già accennato in relazione alle dichiarazioni del teste CC E. (2° motivo) e al documento De EC (3° motivo), la circostanza che la depal- lettizzazione dei prodotti del pian terreno sarebbe avvenuta (v. ricorso, 9° motivo, pg. 36, secondo alinea) ad opera degli scaricatori della Lega, secondo "la esperita istruttoria", è priva di riferimenti testuali e decisivi in base al principio della auto- noma efficienza causale del ricorso, desumibile dall'art. 366, cod. proc. civ.. Quanto, infine, alla contestazione, contenuta nel settimo motivo di ricorso circa l'inderogabilità delle tariffe recepite dal decreto prefettizio del settembre 1991 è appenail caso di segnalare che questa Corte, tra le stesse parti, con la già citata sentenza n. 1926/'98, ha affermato il seguente principio di diritto, così riassunto dall'Ufficio di massimario e del ruolo: "L'eterointegrazione contrattuale ex art. 1339, cod. civ., con riferimento ai prezzi di beni o servizi, postula che si sia in) 14. ESENT POLLO, DI RESE A, TASSA O DI L'ART. 10 DELLA LIGA 11-8-73 N. 533 presenza di tariffe "imposte dalla legge" ossia inderogabili e pertanto non opera relativamente alle tariffe determinate per i lavori di facchinaggio dalla commis- sione provinciale prevista dalla legge 3 maggio 1955 n. 407, per le quali l'indero- gabilità non è espressamente sancita né è desumibile dalla mera natura pubblica di tale commissione. Ne deriva che la pattuizione consensuale di un compenso infe- riore alle tariffe fissate ai sensi di detta legge è pienamente valida e, a norma del- l'art. 2225 cod. civ., prevale sulle stesse". Da questo precedente intercorso, si ripete, fra le stesse parti non v'è ragione alcu- na per discostarsi, sicché anche questo motivo, tra l'altro unicamente volto a de- nunciare un vizio di motivazione e non anche di diritto (tra l'altro non è dato di capire a cosa si riferisca "la seconda ipotesi dell'articolo 2225 c.c. di cui è cenno nel motivo), non merita di essere accolto, avendo il Tribunale di Pescara spiegato esaurientemente, sulla base delle fonti testimoniali e documentali (v. sentenza, pgg. 13 e 14), la sovrapposizione, rispetto al decreto prefettizio, di accordi diret- tamente intervenuti fra le parti in tema di tariffe. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato essendo assolutamente infondato. Le spese e gli onorari di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali che liquida in € 39,70, oltre € 2.000 (duemila) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2001. Il Consigliere estAlllino Vincenzo Milco Il Presidente Chill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 21 FEB. 2002 oggi, DI IL CANCELLIERE 改 15