Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO0 25 59/ 02 1 REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE A SEZIONE PRIMA CIVILE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2802/00 - Presidente e Relatore Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Dott. Mario ADAMO Cron. 6206 Dott. Francesco FELICETTI Consigliere - Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Rep. 687 Ud. 19/11/2001 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. 155 per diritti L. sul ricorso proposto da: || 22 FEB 2002 COCO MARIO, nella qualità di ex liquidatore della IL CANCELLIERE IDROSIDER Srl, elettivamente domiciliato in ROMA presso l'avvocato DANILO TONON, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA LAURA CARACENI, giusta delega a Wi margine del ricorso;
ricorrente contro 155 3000 BANCA DI ROMA SpA, in persona dei legali rapprsentanti NCELLERIA pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELL'UMILTA' 43, pressol'avvocato VITTORIO MAESTRI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce a CORTE SUPREMACA 2001 UFFICIO COPIE 2336 Richiesta copia esecutiva controricorso;
dat Side gesti per diritti € 1723+ 35 15.04.03 il IL CANCELLIERE controricorrente
contro
NI AN;
- intimata avverso la sentenza n. 1275/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 06/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2001 dal Presidente Relatore Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvoc ato Caraceni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Maestri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il 2.X.1996 il Tribunale di Siena dichiarò il fal- limento della società in liquidazione Idrosider s.r.l.. گ ی La sentenza fu opposta dal liquidatore della società sotto il profilo che era mancato lo stato di insolven- za, in considerazione del patrimonio sociale, costitui- to da una villa, da un credito Iva di L.
5.000.000 e da un terreno di un ettaro. Il tribunale respinse la opposizione e la Corte di 2 Appello di Firenze confermò con sentenza 6.X.1999 la decisione impugnata dalla società. Ha rilevato il giudice di appello che lo stato di insolvenza inteso per la società in liquidazione come incapacità di soddisfare con il patrimonio esistente tutte le ragioni dei creditori in pari misura non po- che era tesse essere escluso, giacché il fabbricato, peraltro rimasto l'unico cespite di un certo valore, - invenduto nei sedici mesi intercorsi tra la messa in liquidazione e il fallimento - non copriva le passivi- tà, mentre la inattività del liquidatore, motivata an- che dal suo interesse a conservare quel bene, perché destinato a sua abitazione, aveva prodotto ulteriori interessi ed avviato verso il consolidamento le ipote- che iscritte. Ha proposto ricorso per cassazione la società fal- lita, con un motivo. Ha resistito con controricorso la Banca di Roma s.p.a., mentre non ha presentato difese il curatore del fallimento. Motivi della decisione Denuncia la ricorrente "Violazione della legge. Carenza e contraddittorietà della motivazione". Assume che motivo fondamentale della sua opposizio- ne alla dichiarazione di fallimento era stata "la man- cata motivazione da parte del giudice circa la ricor- 3 renza dei presupposti per la dichiarazione di fallimen- to", i quali, trattandosi di società in liquidazione, imponevano non tanto di valutare lo stato di insolvenza della società, quanto di stabilire se gli elementi at- tivi del patrimonio sociale consentivano o meno di as- sicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori SO- ciali. E aggiunge che tale indagine era stata integral- mente trascurata dal primo giudice, senza che a quella mancanza avessero "posto rimedio le pronunce dei suc- cessivi gravami". Per l'effetto tutte le sentenze sarebbero affette da motivazione illogica e carente, "poiché non si può argomentare sulla necessità del fallimento alla luce di quanto doveva essere compiuto (e non lo è stato) nella fase precedente la dichiarazione di fallimento". Critica, inoltre, la ricorrente la sentenza impu- gnata, perché ha indicato debiti per L. 980.000.000, mentre quella del primo giudice li aveva specificati in L. 224.000.000 e ne evidenzia la ulteriore contraddit- torietà, in relazione alla mancata comparazione del va- lore dell'immobile con le passività esistenti, mentre la illogicità della motivazione risiederebbe nella af- fermazione che la vendita all'asta pubblica non è sog- getta ad Invim, come lo è quella nel libero mercato, che aveva determinato la corte di merito a ritenere 4 conveniente ai creditori la liquidazione fallimentare, anziché quella volontaria, contrariamente al dato di comune esperienza, secondo cui il prezzo d'asta è sem- pre inferiore al prezzo di mercato. La denunzia di violazione di legge, al di là della assoluta genericità con cui è stata prospettata nella rubrica del motivo, non risulta esplicitata in nessun passaggio del ricorso, né comunque è desumibile in ter- mini concreti dalla sua esposizione, che si incentra tutta sul vizio motivazionale. Per tale verso il gravame è inammissibile, mentre è infondato nel suo secondo profilo. Lamenta la società Idrosider che il giudice di me- rito non abbia motivato sulla ricorrenza del presuppo- sto oggettivo del fallimento;
osserva che, trattandosi זיdi società in liquidazione, si trattava non tanto di valutare lo stato di insolvenza della società, quanto di stabilire se gli elementi attivi del patrimonio so- ciale consentano ○ meno di assicurare l'integrale sod- disfacimento dei creditori sociali"; e dopo avere ag- giunto che una indagine siffatta era mancata, contesta la misura delle passività, ponendo a confronto e per - questo evidenziando presunte contraddittorietà della motivazione la sentenza impugnata con quella del primo giudice;
contraddittorietà che sarebbero ancora 5 evidenziate dal mancato apprezzamento dell'immobile, in riferimento alle passività esistenti, e aggravate dalla errata considerazione che in sede di asta giudiziale il valore realizzato dalla vendita del cespite sarebbe stato esente da Invim, a differenza di quanto è invece previsto per la vendita ordinaria, nonché dalla mancata considerazione che la vendita all'asta è più svantag- giosa per i creditori di quella volontaria. Né la premessa né le conclusioni meritano di essere condivise. Al di là della erroneità della affermazione che per le società in liquidazione presupposto oggettivo del fallimento non sia lo stato di insolvenza, essendo esso elemento essenziale del fallimento, per qualunque im- presa, pur se nella società in liquidazione non debba essere riguardato nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi nella sua permanenza sul mercato (Cass. 3321/1996) ma solo nella capacità di assicurare eguale e integrale soddisfacimento ai creditori so- ciali, va rilevato che tale principio la corte di meri- to ha considerato, facendone corretta applicazione, al- lorché è passata ad esaminare gli elementi di fatto posti a sostegno del giudizio sulla sussistenza dello stato di decozione dell'impresa. Quanto alle valutazioni ad essi connesse, se incensura- 6 bile, in quanto suppone un accertamento di fatto, è il riferimento alla entità delle passività (ed inconferen- te è la divergenza con quanto si assume essere stato rilevato dal primo giudice, dal momento che la contrad- dittorietà della motivazione deve essere interna alla sentenza impugnata e non tra essa e quella di primo grado), gratuita è la critica alla mancata comparazio- ne di esse con il valore dell'immobile, posto che la corte territoriale da un lato lo ha considerato, secon do la relazione di stima depositata dallo stesso liqui- datore, e dall'altro ha considerato che vana era stata la messa in liquidazione, se per il periodo di ben se- dici mesi il bene era rimasto invenduto e per le iscri- zioni ipotecarie, che aveva subito, rivelava ancor più la difficoltà ad essere realizzato in quei termini;
senza considerare che la prossimità di tali iscrizioni al consolidamento avrebbe maggiormente aggravato il danno dei creditori, se fosse mancata la pronunzia del ly fallimento. Ha ancora aggiunto la corte di merito, ad ulteriore esplicitazione delle ragioni che la avevano indotta a condividere la pronunzia di primo grado, che dal prezzo di realizzo del bene avrebbe dovuto detrarsi l'Invim, sicché il valore netto delle attività si sarebbe ulte- riormente ridotto, risultando ancor meno idoneo a sod- 7 disfare in modo eguale e integrale la massa concorsua- le. Argomento quest'ultimo affatto proposto in termini di illogicità, come denunziato dalla ricorrente, poiché in nessun passo della sentenza impugnata è dato legge- re che quella imposta la vendita giudiziale non avrebbe scontato, ma semplicemente che di essa avrebbe dovuto tenersi conto, proprio per quella comparazione tra at- tivo e passivo, che la società Idrosider lamenta essere stata omessa. Senza pregio è, infine, costituendo una mera illa- zione ed essendo comunque inconferente ai fini della decisione, l'assunto che la liquidazione fallimentare è गु meno conveniente per i creditori di quella volontaria, posto che punto rilevante della decisone, in ordine al- lo stato di insolvenza, era esclusivamente di stabilire se la società fosse in grado di fronteggiare le passi- vità, senza passare dalla liquidazione coattiva, e non anche se quest'ultima fosse in grado di offrire realiz- zi migliori dell'altra. Le spese del processo seguono al soccombenza e si liquidano in L.
3.125000..di cui L.
3.000.000 per ono- rari, in favore della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- delle spese processuali in L.
3.125.000 te al pagamento 8 di cui L.
3.000.000 per onorari, in favore della con- troricorrente. Romp19.11.2001 Il Presidente estensore Donato Plenteda CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Caiona Civile ans Deposit 22 FEB. 2002 JLL CANCELLERE 109T 129.11 4567 30,99 TOT. 160,10 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 8067 18, presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 12.1.2012 serie 4 al n. 2213 versate € 178,10 delle Entrate di Roma 2 il apposta in calce alla copia autentica 178,6 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 9