Sentenza 15 maggio 2007
Massime • 1
Le false dichiarazioni rese dal convenuto al giudice civile in sede di interrogatorio formale non integrano né il delitto di falso giuramento della parte né il delitto di falsa testimonianza.
Commentario • 1
- 1. Art. 372 - Falsa testimonianza (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali L'interesse giuridico protetto dal delitto di falsa testimonianza è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria, sicché soggetto passivo del reato è la collettività e non la persona che per la violazione della norma subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico, qualificabile come danneggiato dal reato, ma non come persona offesa (Sez. 6, 3358/2018). Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza non si richiede che il giudice sia tratto in inganno dal comportamento mendace o reticente, ma è sufficiente che questo abbia potenziale idoneità a condurlo in errore, e ciò in quanto si è in presenza di un reato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2007, n. 29883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29883 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 15/05/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1099
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1405/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari;
nei confronti di:
AS NT, n. a Foggia il 5 luglio 1957;
avverso la sentenza in data 7 aprile 2006 del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Foggia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Monetti Vito, che ha concluso per il rinvio in attesa della decisione della Corte costituzionale sul punto e in subordine per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Foggia dichiarava non luogo a procedere nei confronti di LL NT in ordine al delitto di cui all'art. 372 c.p. ascrittogli, perché il fatto non sussiste, rilevando che nella causa civile nella quale l'imputato aveva rilasciato le dichiarazioni incriminate egli non era testimone, essendo convenuto, sottoposto a interrogatorio formale.
Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, deducendo l'abnormità della sentenza di proscioglimento, dato che il G.u.p. avrebbe dovuto ravvisare nel fatto il delitto di cui all'art. 371 c.p. e conseguentemente trasmettere gli atti al Pubblico Ministero, a norma dell'art. 521 c.p.p., comma 2. Ha presentato memoria il difensore del Tommaselli, avv. Francesco Leone, rilevando che il reato ipotizzato dall'Ufficio ricorrente presupponeva che il dichiarante fosse stato sottoposto a giuramento, mentre nella specie egli aveva reso risposte a seguito di interrogatorio formale, che non potevano essere inquadrate nella fattispecie di cui all'art. 371 c.p.. Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, per le condivisibile ragioni esposte dall'imputato resistente, atteso che non risulta dalla sentenza impugnata che al TO sia stato deferito un giuramento, ex art. 233 c.p., e segg. e, presupposto del reato di cui all'art. 371 c.p., ma solo che egli venne sottoposto a interrogatorio formale, ex art. 230 c.p., e, sicché giustamente è stata esclusa la sussistenza dell'ipotizzato reato ed emessa sentenza di non luogo a procedere.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2007