Sentenza 17 gennaio 2004
Massime • 1
La motivazione "per relationem" si può considerare carente o meramente apparente - e come tale censurabile in sede di legittimità- solo quando il "decisum" si fondi esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l'impossibilità di individuare la "ratio decidendi".(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto priva di una vera e propria motivazione la sentenza che conteneva nella parte motiva soltanto un rinvio ad altra decisione dello stesso giudice di merito, relativa ad una controversia simile a quella sub judice, congiunto alla considerazione - non motivata - secondo la quale l'indennità di trasferta, come la indennità speciale ed i compensi per lavoro straordinario, in quanto aventi natura continuativa, devono considerarsi parte della "retribuzione globale di fatto" e quindi rientrano nella base di calcolo della tredicesima, delle ferie e del t.f.r.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2004, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ABB SAE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIACINTO FAVALLI, SALVATORE TRIFIRÒ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NA NC, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato COSIMO FRANCIOSO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7898/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 24/06/00 - R.G.N. 1039/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso assorbimento del terzo e rigetto del quarto motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 25 maggio - 24 giugno 2000, il Tribunale di Milano in parziale riforma della decisione del locale ET del 30 marzo - 26 maggio 1999, condannava l'appellata ABB SAE s.p.a. al pagamento in favore di CO GR della maggior somma di lire 37.903.376 oltre interessi e rivalutazione fino al dicembre 1994 e con i soli interessi successivamente.
Il ET di Milano aveva riconosciuto che lo GR aveva diritto a vedersi computate nel trattamento di fine rapporto le somme ricevute a titolo di indennità speciale e di compenso per lavoro straordinario continuativo.
Lo GR aveva appellato tale decisione chiedendo il calcolo delle indennità di trasferta, (oltre che della indennità speciale e dello straordinario continuativo) su tutti gli istituti contrattuali, esclusi ROL e festività, e cioè su tredicesima, ferie e trattamento di fine rapporto.
La società ABB SAE aveva resistito, proponendo a sua volta appello incidentale chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dallo GR.
I giudici di appello accoglievano l'appello principale, richiamando la propria giurisprudenza in materia di calcolo dell'indennità speciale, dell'indennità di trasferta e compensi per lavoro straordinario continuativo ai fini della determinazione della tredicesima, ferie e trattamento di fine rapporto, come del resto espressamente previsto nel caso di specie dalla contrattazione collettiva applicabile.
I giudici di appello respingevano, pertanto, l'appello incidentale confermando la natura retributiva dei compensi già considerati dal ET (indennità speciale e compenso per lavoro straordinario continuativo) aggiungendo che l'indennità di trasferta, per coloro che sono costantemente inviati in trasferta - come appunto il ricorrente - fa parte della, retribuzione a tutti gli effetti e deve essere considerato come compenso normale, rientrando nella nozione di "retribuzione globale di fatto".
Avverso tale decisione la s.p.a. ABB SAE ha proposto ricorso per Cassazione, sorretto da quattro motivi, illustrati da memoria. L'intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. e 5 codice di procedura civile). La sentenza impugnata, ad avviso della ricorrente, non avrebbe indicato in alcun modo gli elementi di fatto e gli argomenti di diritto, dai quali aveva tratto il proprio convincimento. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti, 1372, 2099 e 2108 codice civile, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile).
Il Tribunale di Milano aveva fondato la propria decisione sul presupposto che le indennità speciale e di trasferta ed i compensi per lavoro straordinario erogati al dipendente dovessero intendersi a tutti gli effetti quale parte integrante della retribuzione. Tale argomentazione non poteva essere condivisa in quanto in netto contrasto con il costante insegnamento di questa Corte. Con orientamento da ritenersi consolidato, questa Corte ha affermato che non esiste nel nostro ordinamento, neppure allo stato tendenziale, un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività della retribuzione, il quale imponga, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge o dal contratto, di computare ogni elemento di tipo retributivo nella base di calcolo da utilizzare per la quantificazione di altre competenze correlate alla retribuzione stessa.
In particolare, i giudici di appello non avevano considerato la esplicita previsione dell'art. 27 del CCNL metalmeccanici, il quale esclude la natura retributiva (e quindi anche la sua computabilità ai fini della determinazione della base di calcolo delle cd. retribuzioni indirette) della indennità di trasferta, che viene corrisposta ai lavoratori comandati a prestare la propria opera, fuori della sede, dello stabilimento o del laboratorio per il quale sono stati assunti o sono stati successivamente trasferiti. Tale indennità, secondo la contrattazione collettiva, ha come suo unico scopo quello di risarcire forfettariamente le spese sostenute dai lavoratori nell'interesse del datore di lavoro per il pernottamento e per i pasti, anche nel caso in cui sia corrisposta con continuità a quei lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale o di assunzione.
I giudici di appello non avevano tenuto conto del dato contrattuale, in contrasto con le decisioni di questa Corte, ed erano giunti ad affermare la natura retribuiva della indennità in questione, nonostante l'espressa previsione del contratto ed in palese contraddizione con questa.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti, 1372, 2099 del codice civile, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Dalla qualifica di trasfertista dello GR i giudici di appello avevano fatto discendere automaticamente il carattere retributivo della indennità di trasferta e - per identità di "ratio" con la prima - della indennità speciale.
La qualifica di trasfertista, secondo il costante insegnamento di questa Corte, può essere attribuita solo a quel lavoratore che presti la propria attività sempre in sedi diverse, al quale non sia assegnata una sede predeterminata di lavoro.
Lo stesso ricorrente, in sede di interrogatorio, aveva chiaramente confermato di lavorare prevalentemente in sede, effettuando tuttavia diverse trasferte fuori sede.
Il Tribunale non aveva neppure esaminato le ulteriori argomentazioni difensive spiegate dalla società in ordine alla natura del tutto peculiare della indennità di trasferta erogata al dipendente. La società rimborsava una quota giornaliera ai lavoratori in trasferta, che era comprensiva del pernottamento e di due pasti. Tale indennità non si aggiungeva al rimborso a pie di lista, ma si sostituiva ad essa, ed era corrisposta solo nell'ipotesi in cui venisse presentata la richiesta di rimborso spese a pie di lista per ciascuna o per tutte e tre le frazioni, corrispondenti ai due pasti ed al pernottamento.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti, 1372, 2099 e 2108 del codice civile e dell'art. 2110 codice civile nella sua formulazione ante la modifica legislativa di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297 e dopo tale legge, nonché dell'art. 19 del CCNL 23 giugno 1956 per l'industria metalmeccanica, recepito nel D.P.R. 2 gennaio 1962 n. 566, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile) La decisione del Tribunale aveva affermato senza alcuna motivazione la natura di compenso ordinario dei compensi per lavoro straordinario, senza tener conto dell'insegnamento di questa Corte, secondo il quale tale compenso, ancorché corrisposto in via continuativa, non può rivestire natura ordinaria ove non esista una disposizione collettiva (anche aziendale) o un patto derogativo e di miglior favore, in forza del quale il lavoro prestato oltre l'orario normale, pur restando straordinario, viene considerato come attività ordinaria, ed il relativo compenso incluso nella base di calcolo della retribuzione indiretta.
Il Tribunale si era limitato a rinviare alla disposizione del contratto collettivo che stabiliva come base di calcolo la "retribuzione globale di fatto".
Tale espressione, tuttavia, secondo l'accordo nazionale del 16 marzo 1956 e l'art. 19 del CCNL 23 giugno 1956 per l'industria metalmeccanica, recepito nel DPR 2 gennaio 1962 n. 566, comprende solo la paga base e l'indennità di contingenza (oltre all'eventuale utile di cottimo) con espressa esclusione di tutte le altre voci retributive corrisposte al lavoratore.
Analogamente la disposizione di cui all'art. 2120 codice civile, nella sua stesura originaria, escludeva chiaramente dalla base di calcolo della indennità di anzianità tutti i compensi non aventi carattere continuativo (escludendo quindi i compensi di lavoro straordinario che per loro natura non potevano concorrere a formare la base di calcolo, salvo diversa disposizione contrattuale). Analoghe considerazioni valevano anche per il testo modificato dell'art. 2120 codice civile, in base al quale l'accantonamento annuo ai fini del trattamento di fine rapporto, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, viene determinato sulle somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. Le considerazioni già svolte a proposito della continuità potevano essere utilizzate anche a proposito dell'occasionante del lavoro straordinario.
Sono, infatti, le caratteristiche intrinseche del lavoro straordinario a rendere tale prestazione occasionale e quindi ad escluderla dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto (anche se la stessa possa assumere, in ipotesi, una qualche consistenza).
I quattro motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi tra di loro, sono fondati.
La sentenza impugnata non contiene una vera e propria motivazione, limitandosi a rinviare alla precedente giurisprudenza dello stesso Tribunale in materia di calcolo di tredicesima, ferie e trattamento di fine rapporto.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la motivazione "per relationem" ad altre decisioni deve considerarsi carente o meramente apparente - e come tale censurabile in sede di legittimità - quando il "decisum" si fondi, come nella specie, esclusivamente sul mero rinvio a precedenti od a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati espressamente alla fattispecie controversa, di talché sia impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l'impossibilità di individuare la "ratio decidendi" della sentenza. Nel caso di specie, il rinvio ha esaurito la motivazione della sentenza, poiché i giudici di appello hanno fatto riferimento solo ad una propria precedente decisione, relativa ad una controversia simile a quella "sub judice".
Non può costituire, infatti, integrazione della motivazione la semplice considerazione, non motivata, secondo la quale la indennità di trasferta, come la indennità speciale ed i compensi per lavoro straordinario, in quanto aventi natura continuativa, fanno parte della retribuzione e devono considerarsi come "retribuzione globale di fatto" e, quindi, anche come base di calcolo della tredicesima, ferie e trattamento di fine rapporto.
Tra l'altro, la società ricorrente aveva esplicitamente contestato che lo GR avesse (almeno fino al 1988) svolto attività di lavoro sempre fuori sede ed aveva sottolineato che la contrattazione collettiva esclude dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e di contratto l'indennità di trasferta, quella speciale ed i compensi per lavoro straordinario. Sul punto i giudici di appello hanno sinteticamente concluso che "la contrattazione collettiva fa riferimento alla nozione di retribuzione globale di fatto, che inequivocabilmente allude al trattamento retributivo concretamente corrisposto".
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio ad altro giudice, che provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello, di Genova anche per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2004