Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2004, n. 662
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Sentenza 17 gennaio 2004

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, composta da diversi magistrati, tra cui il Dott. Camillo Filadoro in qualità di relatore. Le parti in causa sono una società e un lavoratore, il quale ha contestato la decisione del Tribunale di Milano riguardante il calcolo delle indennità di trasferta, indennità speciale e compensi per lavoro straordinario nel trattamento di fine rapporto. Il lavoratore richiedeva che tali indennità fossero considerate parte integrante della retribuzione, mentre la società sosteneva che non dovessero essere incluse nel calcolo, richiamando la contrattazione collettiva.

La Corte ha accolto il ricorso della società, evidenziando che la sentenza impugnata presentava una motivazione carente, limitandosi a un rinvio a precedenti decisioni senza un'analisi specifica del caso. I giudici hanno sottolineato che la contrattazione collettiva escludeva esplicitamente la natura retributiva delle indennità in questione, affermando che la motivazione "per relationem" non era sufficiente per garantire un adeguato controllo giuridico. Pertanto, la sentenza è stata cassata e il caso è stato rinviato a un'altra Corte d'Appello per una nuova valutazione, con ordine di provvedere anche sulle spese legali.

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Massime1

La motivazione "per relationem" si può considerare carente o meramente apparente - e come tale censurabile in sede di legittimità- solo quando il "decisum" si fondi esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l'impossibilità di individuare la "ratio decidendi".(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto priva di una vera e propria motivazione la sentenza che conteneva nella parte motiva soltanto un rinvio ad altra decisione dello stesso giudice di merito, relativa ad una controversia simile a quella sub judice, congiunto alla considerazione - non motivata - secondo la quale l'indennità di trasferta, come la indennità speciale ed i compensi per lavoro straordinario, in quanto aventi natura continuativa, devono considerarsi parte della "retribuzione globale di fatto" e quindi rientrano nella base di calcolo della tredicesima, delle ferie e del t.f.r.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2004, n. 662
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 662
    Data del deposito : 17 gennaio 2004

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