Sentenza 8 luglio 2014
Massime • 1
L'annullamento parziale della sentenza di condanna, limitatamente alla concedibilità di una circostanza attenuante, implica la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza che concerne la pena base per il reato ritenuto più grave, in quanto quest'ultima non ha connessione essenziale con la parte oggetto dell'annullamento, sicché nel giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di procedere alla rideterminazione di essa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza del giudice di appello che, in sede di rinvio, non si era limitato ad applicare la diminuzione per una circostanza attenuante ma era intervenuto anche sulla rimodulazione della pena base su cui già si era formato il giudicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2014, n. 37689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37689 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 08/07/2014
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi G. - Consigliere - N. 1893
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 11664/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. della Repubblica di Firenze;
avverso la sentenza in data 24 maggio 2013, della Corte d'appello di Firenze pronunciata nei confronti di:
RI OL, nato a [...] il [...] e CC AN, n. a Firenze il 10 settembre 1980, quale giudice del rinvio individuato dalla sentenza della Corte di cassazione in data 19 luglio 2012, in base alla quale ha provveduto sul punto della riconoscibilità della circostanza attenuante di cui all'art. 630 c.p., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68
del 2012, ricalcolando la pena in ordine al reato tentato di sequestro di persona a scopo di estorsione e altro, in anni dieci di reclusione;
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per la declaratoria d'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Il P.G. della Repubblica di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 24 maggio 2013, della Corte d'appello di Firenze pronunciata nei confronti di RI OL, nato a [...] il [...] e CC AN, nato a [...] il [...], quale giudice del rinvio individuato dalla sentenza della Corte di cassazione in data 19 luglio 2012, in base alla quale ha provveduto sul punto della riconoscibilità della circostanza attenuante di cui all'art. 630 c.p., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012, ricalcolando la pena in ordine al reato tentato di sequestro di persona a scopo di estorsione e altro, in anni dieci di reclusione anziché in anni dodici e mesi sei come determinata dal precedente giudice d'appello.
Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato l'Ufficio ricorrente deduce: a) Violazione dell'art. 624 cod. proc. pen.. Secondo l'Ufficio ricorrente La Corte si sarebbe dovuta limitare ad applicare, una volta accertata la sussistenza dell'attenuante speciale già prevista dall'art. 311 c.p., la diminuzione derivante dall'inserimento della stessa nel calcolo della pena, senza intervenire anche sulla rimodulazione della pena base, fissata per il reato tentato. L'erroneità del metodo utilizzato ha comportato una illegittima riduzione verso il basso della pena irrogata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.Osserva il collegio che costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui, in caso di annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione, che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice del rinvio, a norma dell'art. 624 c.p.p. di intervenire sui punti della sentenza non oggetto dell'annullamento. Infatti, il principio di formazione progressiva del giudicato, desumibile da una corretta interpretazione del citato art. 624, comma 1, che ne importa la configurabilità in ordine alle parti della sentenza non annullate, concernenti la sussistenza del reato e la responsabilità dell'imputato e la quantificazione della pena non in rapporto essenziale di connessione con le parti annullate, legittima la conclusione che esclude la operatività di criteri di rideterminazione della medesima, relativamente alle parti della decisione che la riguarda, come l'individuazione della pena base per il reato più grave, sulle quali si è formato il giudicato, non potendo l'ambito di operatività dell'annullamento, superare la barriera del giudicato, essendosi per quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso, in modo definitivo, il loro iter processuale (si veda anche Cass. S.U. 19/1/1994, Cellerini).
3. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche nel caso in cui l'annullamento parziale della sentenza riguardi le circostanze del reato, poiché ciò implica ugualmente la formazione del giudicato relativamente alla parte della sentenza concernente la affermazione di responsabilità, e, per quello che qui interessa, anche per la determinazione della pena base sub specie del reato tentato del sequestro di persona a scopo di estorsione, in quanto quest'ultima non ha connessione essenziale con la parte oggetto dell'annullamento, (nè tale connessione è stata rilevata dalle parti ed è stata esclusa dallo stesso giudice di legittimità in sede di rinvio;
si vedano in particolare i paragrafi 3.5 e 3.6 della sentenza di annullamento), e cioè il mancato riconoscimento dell'attenuante già prevista per l'art. 311 c.p.. Orbene, con la sentenza di annullamento parziale, resa dalla 6^ sezione di questa Corte, n. 37102/2012, la affermazione di responsabilità in ordine al reato tentato ritenuto più grave e in ordine al quale è stata determinata la pena base, è divenuta irrevocabile, per cui il giudice di rinvio, correttamente, avrebbe dovuto ottemperare al dictum riesaminando il caso esclusivamente se, sulla base delle doglianze di varia natura concernenti direttamente la valutazione dell'asserita scarsa gravità della vicenda ai fini del riconoscimento solo della concedibilità o meno di talune circostanze attenuanti, per rendere operativo quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012, di accoglimento a contenuto additivo, pubblicata in epoca successiva alla scadenza del termine per proporre il ricorso per cassazione. Secondo il Collegio tale conclusione non si pone in contrasto con la già avvenuta concessione delle attenuanti generiche, che hanno propri e distinti presupposti di applicabilità, ben individuati nella sentenza di primo grado, rispetto ai parametri da considerare per l'applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità ex sentenza della Corte costituzionale citata, quando appunto per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, e che, ovviamente, nella pluralità dei parametri di riferimento mantiene una sua specificità rispetto ai criteri di dosimetria con la quale era stata originariamente individuata la pena base per il reato più grave, escludendo quindi qualsiasi automatica sovrapposizione, di cui peraltro la Corte d'appello come detto, non ha fatto menzione.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso dell'Ufficio del P.G. deve essere accolto e, di conseguenza, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'entità della rideterminazione della pena conseguente al riconoscimento del fatto di live entità, tenendo a base del calcolo la pena base ritenuta per il reato più grave con la sentenza d'appello in data 13 luglio 2011, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d'appello per un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2014