Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/1998, n. 3117
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Sentenza 27 maggio 1998

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L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, dichiarata nell'ambito di un procedimento "de libertate" sul presupposto che, non essendo stati trasmessi i relativi decreti autorizzativi, il g.i.p. prima e, successivamente, il tribunale del riesame non avevano potuto esercitare il potere-dovere di verificare la legittimità delle intercettazioni al fine di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, opera soltanto in detto procedimento, e non in altri. Ne consegue che è legittima, nell'ambito dello stesso procedimento, ma in diverso e autonomo procedimento "de libertate", l'applicazione di misura cautelare personale ad opera di altro giudice, sulla base della piena cognizione dei decreti di autorizzazione, allegati agli atti, delle dette intercettazioni telefoniche, dalle quali emergano gravi indizi di colpevolezza. (Nella specie il ricorrente aveva lamentato che il giudice di merito avesse posto a base del provvedimento cautelare le stesse intercettazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili dalle Sezioni unite con sentenza 20 novembre 1996 n. 21).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/1998, n. 3117
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3117
    Data del deposito : 27 maggio 1998

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