Sentenza 27 maggio 1998
Massime • 1
L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, dichiarata nell'ambito di un procedimento "de libertate" sul presupposto che, non essendo stati trasmessi i relativi decreti autorizzativi, il g.i.p. prima e, successivamente, il tribunale del riesame non avevano potuto esercitare il potere-dovere di verificare la legittimità delle intercettazioni al fine di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, opera soltanto in detto procedimento, e non in altri. Ne consegue che è legittima, nell'ambito dello stesso procedimento, ma in diverso e autonomo procedimento "de libertate", l'applicazione di misura cautelare personale ad opera di altro giudice, sulla base della piena cognizione dei decreti di autorizzazione, allegati agli atti, delle dette intercettazioni telefoniche, dalle quali emergano gravi indizi di colpevolezza. (Nella specie il ricorrente aveva lamentato che il giudice di merito avesse posto a base del provvedimento cautelare le stesse intercettazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili dalle Sezioni unite con sentenza 20 novembre 1996 n. 21).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/1998, n. 3117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3117 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 27.05.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MACRÌ GIOVANNI " N. 3117
3.Dott. FAZZIOLI EDOARDO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " N. 14038/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) HAQ NAVAZ n. il 30.04.1952
avverso ordinanza del 03.01.1998 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. FAZZIOLI EDOARDO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vincenzo Verderosa che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore nessuno è comparso;
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con ordinanza del 3 gennaio 1998 il tribunale di Reggio Calabria confermava, in sede di riesame, l'ordinanza del 7 novembre 1997 con la quale il tribunale di Locri aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere di Haq Navaz, gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 110, 81 c.p., 74, comma 1, 2 e 3 e 73, 80, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione all'art. 112 n. 2 e 4 e secondo comma c.p..
Osservava il tribunale che, sulla base delle intercettazioni telefoniche a suo tempo disposte ed utilizzabili nella fattispecie, in quanto dal decreti allegati risultava che le stesse erano state legittimamente autorizzate, dovevano ritenersi acquisiti gravi indizi di colpevolezza sull'esistenza di "una articolata associazione finalizzata al narcotraffico sull'asse Africo-Roma nella quale trova[va]no collocazione, in posizione verticistica, elementi di spicco della malavita africese che ha arruolato la sua manovalanza tra le fila di cittadini extracomunitarì, in particolare, nel caso di specie di indiani e pakistani" e che il ruolo dell'indagato era stato quello di "anello di congiunzione tra i calabresi e gli extracomunitari".
2. Ha proposto ricorso per cassazione, con atto sottoscritto personalmente, il Navaz, deducendo la violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p., per avere i giudici di merito posto a base del provvedimento cautelare le stesse intercettazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili da questa Corte con sentenza Cass., Sezioni Unite 20 novembre 1996, n. 21.
3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Deve rilevarsi, infatti, che l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche è stata dichiarata nell'ambito di un procedimento de libertate diverso da quello in esame, sul presupposto che, non essendo stati trasmessi i decreti autorizzativi dell'assunzione di tale mezzo di ricerca della prova, il gip prima ed il tribunale del riesame successivamente, non avevano potuto esercitare "il potere-dovere di verificare la legittimità delle intercettazioni al fine di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza".
Tale inutilizzabilità, tuttavia, operava soltanto nell'ambito di quel procedimento in quanto non ricorreva un vizio intrinseco all'assunzione della prova [la cui legittimità, peraltro, il giudice non aveva potuto controllare], ma in quanto la disciplina della richiesta di riesame, subordinando l'efficacia della misura anche all'osservanza del termine di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p. "non consente l'acquisizione degli atti i mancanti al di là di detto termine, imponendo al tribunale la preliminare declaratoria d'inefficacia della misura senza alcuna possibilità di procedere all'esame del merito" (cfr. Cass,, Sezioni Unite, 27 marzo 1996, n. 3, Monteleone). Del tutto inconferente è, quindi, il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in quanto nel caso di specie il tribunale di Locri, nel reiterare la misura cautelare nei confronti del Navaz, ha potuto prendere piena cognizione dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche allegati agli atti, trattandosi di diverso ed autonomo procedimento.
4. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma favore della Cassa delle ammende che si ritiene di determinare in via equitativa in lire un milione.
A cura della cancelleria deve provvedersi alla comunicazione di cui all'art. 94, comma Iter, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire un milione alla Cassa delle ammende.
Dipinse trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1ter, disp, att., c.p.p..
Così deciso in Roma, il 27 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1998