Sentenza 8 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di patteggiamento, qualora all'udienza fissata il procedimento venga rinviato ad altra udienza in accoglimento della istanza fatta pervenire dal difensore, la nuova data deve essere comunicata alle parti in precedenza non comparse; la mancanza del nuovo avviso determina nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/1999, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Francesco LISCIOTTO Presidente del 08/10/99
1. Dott. Gianfranco TATOZZI Consigliere SENTENZA
2. " Francesco MARZANO Consigliere N. 2985
3. " Paolo SEPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo ROMIS Consigliere N. 8460/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UR UE n. il 24.06.1978 avverso la sentenza del 22.12.1998 G.I.P. PRETURA DI ALBA
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. TATOZZI GIANFRANCO Lette le conclusioni del P.G. con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GU UE propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in data 22.12.1998 con la quale il Gip della Pretura di Alba gli applicava, ex artt. 444 e segg. C.P.P., la pena di mesi sei di reclusione e L. 600.000 di multa per il delitto di furto pluriaggravato.
Il ricorrente deduce la nullità del giudizio in Camera di Consiglio in quanto alla udienza del 10.11.1998, originariamente fissata, il Pretore, constatata la assenza del difensore legittimamente impedito per l'adesione alla astensione proclamata dalle Camere Penali e quella dell'imputato, rinviava il giudizio alla successiva udienza del 22.12.1998 disponendo la notifica del verbale al solo difensore e non anche all'imputato che pertanto non compariva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'applicazione di pena su richiesta delle parti nel corso, come nella specie, delle indagini preliminari avviene con procedimento in Camera di Consiglio a norma degli artt. 127 e 447 C.P.P.. In particolare della udienza deve essere dato avviso alle parti ed ai difensori, che hanno la facoltà di essere presenti ed essere sentiti;
qualora all'udienza fissata il procedimento venga rinviato ad altra udienza in accoglimento della istanza fatta pervenire dal difensore, la nuova data deve essere comunicata alle parti in precedenza non comparse;
e la mancanza del secondo avviso determina nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (artt. 178 e 179 co. 1 C.P.P.). Pertanto la deduzione della relativa eccezione non è preclusa dalla scelta del rito di applicazione della pena su richiesta e può essere rilevata dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 609, 2^ C., C.P.P.. Nella specie l'omesso avviso all'indagato della nuova udienza, ad esito della quale è stata emessa la sentenza impugnata, comporta la nullità del procedimento in Camera di Consiglio che travolge anche il provvedimento finale che perciò deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice a quo per l'ulteriore corso tenuto conto della istituzione del giudice unico di prima istanza.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette gli atti al Gip del Tribunale di Alba per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 1999