Sentenza 30 luglio 1999
Massime • 1
Qualora venga accertata l'insussistenza di un rapporto di lavoro, il datore ha lavoro ha diritto di ripetere dall'INPS tutti i contributi versati, ivi compresi quelli per malattia, a nulla rilevando che l'assicurato abbia avuto la possibilità di fruire, per il periodo di contribuzione, delle prestazione del Servizio Sanitario Nazionale, giacché, accertato che il pagamento è stato effettuato in adempimento di un'obbligazione inesistente, in ogni caso sorge il diritto del "solvens" ad ottenere, a norma dell'art. 2033 cod. civ., la restituzione di quanto pagato, senza possibilità di distinguere, ai fini della ripetizione, tra i contributi "proiettati" verso il futuro e quelli riferiti ad una assicurazione sanitaria non dovuta, essendo in tale ultimo caso soltanto possibile, ove ne ricorrano i presupposti e risulti accertata l'effettiva fruizione delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale da parte del soggetto indebitamente assicurato, l'azione di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1999, n. 8311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8311 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - rel. Consigliere -
Dott. Camillo FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, LEONARDO LIRONCURTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BINKS INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. in persona del Vice Presidente ed Amministratore Delegato signor BENITO GIUSEPPE BACCOLO, elettivamente domiciliato in Roma VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell'avvocato CARMINE VERTICCHIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO VICENTINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1132/95 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 15/01/96 R.G.N. 5303/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 dicembre 1995, il Tribunale di Bergamo, pronunciando sull'appello proposto dall'INPS avverso la decisione del Pretore del luogo in data 27 ottobre 1993, confermava quest'ultima che, in accoglimento della domanda della s.r.l. Binks International Italia, aveva condannato l'Istituto previdenziale a restituire a detta società la somma di L. 114.953.915, a titolo di contributi versati (e non dovuti) per malattia, TBC e DS.
Il Tribunale rilevava che, in relazione alla posizione contributiva obbligatoria del sig. NI CC, legale rappresentante della Binks, l'INPS aveva negato la qualifica di lavoratore subordinato di costui per il periodo dall'11 giugno 1981 al 17 dicembre 1991, sicché era venuto meno il fondamento dei pregressi versamenti contributivi effettuati dalla società, anche per quelli afferenti la malattia, TBC e DS, contestati, viceversa, dall'Istituto, secondo cui, per essi, il rapporto assicurativo si era "consumato" con riguardo alla possibilità di fruire - sia pure potenzialmente - delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bergamo, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La Binks International Italia s.r.l., in liquidazione, resiste con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ., in relazione alla legge 11 gennaio 1943 n.138 e alla legge n. 833 del 1978, nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), l'Istituto ricorrente deduce che la sentenza impugnata non ha offerto alcuna spiegazione in ordine ai motivi, che l'hanno indotta a disattendere la tesi di esso Istituto, incorrendo, in tal modo, nel vizio di motivazione, che si risolve nel vizio di violazione di legge, per avere adottato una soluzione non conforme a diritto.
Secondo l'Istituto ricorrente, infatti, "l'assicurazione per i contributi di malattia" è apprestata mediante un'organizzazione aziendale, sicché il servizio sanitario nazionale non soltanto fornisce le prestazioni al verificarsi di un fatto aleatorio (la malattia), ma sopporta anche dei costi di mantenimento che sussistono indipendentemente dal verificarsi o meno dell'evento malattia. Consegue che l'aleatorietà dell'evento ed i costi del servizio sanitario costituiscono i presupposti per il pagamento dei contributi di malattia e correlativamente giustificano il diritto dell'INPS, sia pure come ente esattore, a trattenere quelli versati. Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che il Servizio Sanitario Nazionale è finanziato, in primo luogo, attraverso il Fondo sanitario nazionale e, principalmente, dal contributo annuale (comunemente, anche se impropriamente, definito "tassa sulla salute") al quale sono tenuti tutti i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il contributo annuale è, peraltro, dovuto anche da artigiani ed esercenti attività commerciali, liberi professionisti iscritti nei relativi albi, lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di altrui redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e da pensione, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni (art. 63 legge n.833/1978; art. 31 legge n. 41/1986; art. 5, comma 13, legge n.407/1990; art. 14, comma 2, legge n. 413/1991, art. 6, comma 11, legge n. 438/1992; art. 1, comma 6 legge n. 67/1993), nonché, ove si trovino nelle prescritte condizioni di reddito, dai cittadini extracomunitari, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento (art. 6, comma 14, legge n. 236/1993). Il Servizio sanitario è, altresì, alimentato dai contributi posti a carico dei datori di lavoro e dei soggetti protetti. Compito del finanziamento è quello di consentire al Servizio sanitario medesimo di erogare le prestazioni da esso garantite, che si estendono oltre che, ovviamente, alla diagnosi e cura degli eventi morbosi: all'educazione sanitaria del cittadino e della comunità;
alla prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
alla riabilitazione degli stati di invalidità e di mobilità somatica e psichica;
alla sicurezza del lavoro;
all'igiene familiare e così via.
Orbene, se, ai sensi dell'art. 62 legge n. 833/1978, potrebbe ritenersi che il diritto alla percezione dei contributi e l'obbligo di erogare le prestazioni spettino al servizio sanitario nazionale, tuttavia, non essendo quest'ultima persona giuridica e nemmeno organo dello Stato in senso tecnico - giuridico (bensì il "complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione": art. 2 l. n. 833 del 1978), deriva che soggetto assicuratore debba essere considerato lo stesso Stato, il quale agisce in questo campo attraverso numerosi organi diretti e indiretti, quali, ad esempio le Unità Sanitarie Locali (ora, Aziende U.S.L.). Di modo che l'INPS agisce come ente esattore. La puntualizzazione non è priva di riflessi, poiché risulta evidente uno stretto nesso causale tra le parti del rapporto assicurativo e tra i contributi e le prestazioni assicurate dal Servizio sanitario. E l'accertamento della insussistenza di detto rapporto causale comporta senz'altro l'impossibilità - per l'INPS - di far valere il proprio diritto di esazione dei contributi di malattia, che, se riscossi - una volta venuta a mancare la ragione giustificatrice sottostante -, debbono essere restituiti, potendo in tal caso, configurarsi un'ipotesi di indebito oggetto (art. 2033 Cod. Civ.). Come ha più volte precisato questa Suprema Corte, invero, si ha indebito (oggettivo) , ex art. 2033 cod. civ., nel caso in cui manchi un'originaria causa giustificativa del pagamento o quando la causa, originariamente esistente, sia venuta meno. Una volta dimostrati dal "solvens" l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di un rapporto insussistente, sorge il diritto del "solvens" ad ottenere la restituzione di quanto dovuto da colui al quale il pagamento è stato effettuato, posto che l'art. 2033 citato costituisce espressione del principio generale, per il quale la mancanza - originaria o sopravvenuta - di valida ed efficace causa debendi attribuisce il diritto alla ripetizione del pagamento effettuato (v. per tutte: Cass. n. 3468/97; n. 2815/95 ed altre). Il Tribunale, consapevole degli insegnamenti della giurisprudenza, ad essi allineandosi, ha ritenuto configurabile - nella specie - un'ipotesi di indebito per insussistenza del rapporto di lavoro, che poteva giustificare il pagamento - da parte della società attuale resistente - dei contributi di malattia afferente il sig. NI CC. Ed ha, in proposito, evidenziato che, "annullato" lo status contributivo dello stesso CC, "non si vede perché - in base al generale principio di cui all'art. 2033 c.c. non affatto derogato nell'ipotesi de qua da qualsivoglia specifica disposizione normativa - siano ripetibili solo i contributi "proiettati" verso il futuro e non anche quelli inutilmente riferiti ad una copertura sanitaria non dovuta".
Nè a diversa soluzione si perviene seguendo il ragionamento dell'Istituto ricorrente, secondo cui "oltretutto il CC ha anche fruito dell'assistenza sanitaria del S.S.N.", perché - a prescindere dalla considerazione che l'INPS avrebbe potuto - in tal caso - esperire l'azione prevista dall'art. 2041 cod. civ. - il Tribunale ha, al contrario, affermato (con accertamento in fatto non censurabile in questa sede, in quanto adeguatamente motivato) che non v'è "traccia" che il CC avesse effettivamente usufruito delle prestazioni del servizio sanitario (ag. 4 sent. imp). In conclusione il ricorso va rigettato e l'Istituto ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere condannato al rimborso, in favore della società resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, secondo la liquidazione contenuta in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPS al rimborso in favore della società resistente, delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in L. 13.000, oltre L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999