Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1999, n. 8311
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Sentenza 30 luglio 1999

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Qualora venga accertata l'insussistenza di un rapporto di lavoro, il datore ha lavoro ha diritto di ripetere dall'INPS tutti i contributi versati, ivi compresi quelli per malattia, a nulla rilevando che l'assicurato abbia avuto la possibilità di fruire, per il periodo di contribuzione, delle prestazione del Servizio Sanitario Nazionale, giacché, accertato che il pagamento è stato effettuato in adempimento di un'obbligazione inesistente, in ogni caso sorge il diritto del "solvens" ad ottenere, a norma dell'art. 2033 cod. civ., la restituzione di quanto pagato, senza possibilità di distinguere, ai fini della ripetizione, tra i contributi "proiettati" verso il futuro e quelli riferiti ad una assicurazione sanitaria non dovuta, essendo in tale ultimo caso soltanto possibile, ove ne ricorrano i presupposti e risulti accertata l'effettiva fruizione delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale da parte del soggetto indebitamente assicurato, l'azione di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1999, n. 8311
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8311
    Data del deposito : 30 luglio 1999

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