Sentenza 26 gennaio 2011
Massime • 1
La Regione e, più in generale, gli enti territoriali sono legittimati a costituirsi parte civile nei processi per i reati che causano un danno ambientale, perché il bene ambientale, inteso come assetto qualificato del territorio, è oggetto di un loro diritto di personalità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2011, n. 8091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8091 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 26/01/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 207
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 5033/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EV TI nato il [...];
avverso la sentenza dell'8.10.2008 della Corte di Appello di Napoli;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Passacantando Guglielmo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il difensore, avv. Caudullo Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 13.12.2005 il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Pozzuoli, in composizione monocratica, condannava EV TI, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generi che dichiarate equivalenti alla contestata recidiva ed all'aggravante di cui al delitto di violazione di sigilli, applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa per i reati di cui all'art. 1161 c.n. (capo a), art.733 c.p. (capo b), art. 1161 c.n. (capo a proc. n. 36535/04 P.M.)
art. 349 c.p. (capo b), art. 734 c.p. (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione;
pena sospesa. Condannava, inoltre, l'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.
La Corte di Appello di Napoli, in data 8.10.2008, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti del EV in ordine ai reati commessi in data 26 e 31 maggio 2003 perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena inflitta in primo grado in mesi cinque di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
Riteneva la Corte che fosse pienamente condivisibile la ricostruzione dei fatti e la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata. Assumeva, inoltre, che la Regione fosse legittimata a costituirsi parte civile ai sensi della L. n. 349 del 1986, art. 18. La pena irrogata, infine, risultava equa ed andava ridotta solo in relazione all'aumento apportato per la continuazione con i reati prescritti.
2) Propone ricorso per Cassazione EV TI, denunciando la violazione di legge in relazione all'art. 349 c.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione.
La Corte si è imitata genericamente a rinviare alla sentenza di primo grado.
Nonostante le specifiche doglianze difensive in ordine all'ammissione della parte civile ed alla generica condanna al risarcimento dei danni, ha omesso di adeguatamente motivare in proposito (tra l'altro l'assenza della Regione Campania nel giudizio di appello aveva determinato la decadenza della pretesa risarcitoria). La Corte territoriale, inoltre, ha omesso di dichiarare l'estinzione anche dei reati contravvenzionali commessi nel 2004 e non ha tenuto conto che mai era stata accertata la violazione di sigilli. Con memoria, depositata il 17.1.2011, si ribadisce che la Corte territoriale si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza motivare in ordine alle deduzioni contenute nei motivi di appello.
3) Il ricorso è fondato soltanto in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 734 c.p. ascritto al capo c) del proc. n. 36535. In effetti il termine massimo di prescrizione di anni tre, secondo la disciplina più favorevole ex art. 157 c.p. nel testo precedente alla riformulazione di cui alla L. n. 251 del 2005, era già maturato in data 12.7.2007, essendo stato il reato accertato in data 12.7.2004, e quindi prima della emissione (8.10.2008) della sentenza impugnata.
La fondatezza del ricorso sul punto consente di rilevare, per la forza propulsiva dell'impugnazione, la prescrizione del reato di cui all'art. 1161, commesso, secondo la imputazione fino al 12.7.2004 (contestazione "chiusa"). Per tale reato il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6 è infatti maturato in data 12.1.2009.
Inammissibili sono invece le doglianze in relazione al reato di violazione di sigilli, venendo le stesse proposte per la prima volta in questa sede di legittimità. Con l'atto di appello non veniva svolto alcun rilievo, essendo stata l'impugnazione "limitata" alla omessa esclusione della parte civile, alla omessa motivazione sulla condanna al risarcimento del danno ed al trattamento sanzionatorio. Quanto ai rilievi in tema di ammissione della parte civile e di condanna al risarcimento dei danni, la Corte territoriale ha, correttamente, rilevato che "la Regione e più in generale gli enti territoriali sono legittimati a costituirsi parte civile ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, perché il danno ambientale derivante dal reato incide sull'ambiente, come assetto qualificato del territorio, il quale è elemento costitutivo di tali enti e perciò oggetto di un loro diritto di personalità".
Consegue il diritto al risarcimento del danno, la cui quantificazione è stata demandata al giudice civile.
La condanna generica al risarcimento del danno postula per il suo accoglimento l'accertamento di un fatto da ritenersi, alla stregua di un giudizio di probabilità, anche solo potenzialmente produttivo di conseguenze dannose.
Rimane, conseguentemente, l'onere della parte civile di dare la prova in sede civile della sussistenza in concreto del danno e del suo ammontare.
Per il principio della immanenza della costituzione di parte civile, l'assenza della stessa nel giudizio di appello non determina, ovviamente, la "decadenza della pretesa risarcitoria" (pag. 2 ricorso).
3.1) Va emessa quindi declaratoria di estinzione, per intervenuta prescrizione, delle residue contravvenzioni di cui ai capi a) e c) del proc. n. 3655/04, con conseguente eliminazione della pena apportata in aumento per la continuazione e cioè mesi 1 e giorni 15 di reclusione ed Euro 150,00 di multa, ridotta di un terzo per la scelta del rito. Sicché la pena per il residuo delitto di cui all'art. 349 c.p. va rideterminata in mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa (p.b. mesi 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle residue contravvenzioni sub a) e c) del proc. n. 36535/04 P.M. perché estinte per prescrizione ed elimina la pena inflitta per le stesse pari a mesi 1 di reclusione ed Euro 100,00 di multa. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011