Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 aprile 1997 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 giugno 2012 |
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge". - Art. 2. Disposizioni relative alle camere di commercio 1. All' articolo 13, comma 2, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno" e le parole: "non superiore" sono sostituite dalla seguente: "superiore"; alla lettera e) del medesimo comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "e non abbiano estinto il debito".
2. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nelle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , l'iscrizione del personale dipendente, compresi i segretari generali, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestione autonoma ex CPDEL, ha effetto dalla data di immissione nei rispettivi ruoli, ancorche' la procedura prevista dagli articoli 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , e 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 , sia stata portata a compimento in epoca successiva. Per il personale a tempo determinato l'iscrizione al predetto istituto ha effetto dalla data di assunzione.
3. Per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , l'iscrizione al registro delle imprese non e' obbligatoria.
Note all' art. 2 :
- L' art. 13, comma 2, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , stabilisce che non possono far parte del Consiglio delle camere di commercio coloro che hanno riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica punibili con pena non inferiore nel minimo a due anni e non superiore nel massimo, a cinque anni.
- Alla lettera e) e successive sono interdetti dalla nomina coloro che per fatti compiuti in qualita' di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva.
- L' art. 21 della legge n. 315 del 1967 stabilisce che le procedure contenute all' art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , continuano a trovare applicazione nei confronti del personale dipendente da alcuni specificati enti, tra cui le camere di commercio, industria e agricoltura. - Art. 3. Disposizioni in materia di pesi e misure 1. All'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 , dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Sono esclusi dall'obbligo di cui al primo comma coloro che fanno uso di pesi o misure lineari e di misure di capacita', quando siano di vetro, terracotta o simili".
2. Il terzo comma dell'articolo 64 del regolamento approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 , e' abrogato.
3. Gli uffici provinciali metrici formano l'elenco degli utenti degli strumenti sottoposti alla verificazione periodica, in base ai dati forniti dal comune.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina della verificazione periodica dei pesi e delle misure sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' ai seguenti criteri direttivi:
a) adeguamento delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare alla verificazione periodica ai principi desumibili dalla normativa comunitaria;
b) determinazione della frequenza della verificazione periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle caratteristiche di affidabilita' metrologica degli strumenti metrici;
c) semplificazione delle modalita' per la formazione dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione dei dati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature informatiche;
d) modificazione delle procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati che offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.
Note all' art. 3 :
- L' art. 16 del R. D. 23 agosto 1890, n. 7088 , cosi' recita:
"Art. 16. - Sono tenuti alla verificazione periodica coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compra, o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti; per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma e per determinare la quantita' di lavoro e la mercede degli operai.
La verificazione periodica non e' obbligatoria per coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni dei prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano a qualunque titolo la proprieta', l'usufrutto o il godimento".
- Il terzo comma dell'art. 64 del R. D. 31 gennaio 1909, n. 242 , stabiliva: "Almeno una serie di queste misure dal doppio litro al decilitro, quando siano di vetro o di terracotta, deve essere presentata al verificatore in occasione della verificazione periodica dichiarando il numero delle altre misure legali ritenute nell'esercizio; le misure metalliche invece devono essere tutte sottoposte a verificazione periodica dichiarando il numero delle altre misure legali ritenute nell'esercizio; le misure metalliche invece devono essere tutte sottoposte a verificazione periodica ed essere munite dei bolli relativi".