Legge 25 marzo 1997, n. 77

Commentari13

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  • 1Violazioni Iva e frode carosello,
    https://www.fiscooggi.it/

  • 2Regimi IVA dell'imprenditore agricolo
    Federico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 15 maggio 2024

    L'esercizio di attività agricola da parte di un imprenditore è da sempre premiato dall'Amministrazione Finanziaria. Per questo motivo, l'imprenditore agricolo, o il soggetto che si appresta a diventarlo, deve conoscere quali sono i regimi fiscali applicabili. In questo articolo mi occuperò del regime di vantaggio ai fini IVA per l'agricoltura. Regime meglio conosciuto come “regime di esonero“. In particolare, è importante valutare quale dei regimi IVA previsti per l'agricoltura si addica maggiormente alle caratteristiche della produzione agricola effettuata. Anche in questo modo, infatti, è possibile raggiungere il miglior carico fiscale. Vediamo, quindi, il regime di esonero per …

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  • 3Affitto d’azienda: le rimanenze di merce restituite non rappresentano una cessione rilevante ai fini IVA
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 24 agosto 2020

  • 4Occupazione del suolo pubblico: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 agosto 2020

  • 5Il regime di esonero per gli imprenditori agricoli:come funziona
    Rag. Lumia Luigia · https://www.fiscoetasse.com/ · 4 maggio 2015

    raffaele angiargia - 09/01/2020 Salve sono in imprenditore agricolo che supera i 7000 euro in regime speciale, sui miei prodotti devo fare scontrino fiscale? Rispondi Daniele - 20/10/2019 Buongiorno ma volume di affare di 7000€ vuol si intende solo vendite o anche acquisti, esempio se ho comprato attrezzatura, cibo per gli animali, vasi per il confezionamento ecc, vanno nel volume di affare o si contano solo le vendite?! Rispondi Luigia Lumia - 20/10/2019 per volume di affari si intende sempre le vendite. Rispondi Pietro - 20/09/2018 presento annualmente la domanda pac seminativi per usufrure i contributi comunitari,essendo proprietario di ettari 3,00,00 seminativo semplice,nel 2015 se …

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Giurisprudenza276

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  • 1TAR Venezia, sez. III, sentenza 04/10/2024, n. 2325
    Provvedimento: Pubblicato il 04/10/2024 N. 02325/2024 REG.PROV.COLL. N. 00454/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 454 del 2024, proposto da -OMISSIS- Snc di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Gadenz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Maccarrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; …
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    • consumo immediato·
    • occupazione suolo pubblico·
    • valutazione prognostica·
    • eccesso di potere·
    • esercizio di vicinato·
    • somministrazione alimenti e bevande·
    • regolamento comunale plateatici·
    • decoro urbano·
    • art. 10 bis L. n. 241/1990

  • 2TAR Napoli, sez. III, sentenza 22/04/2025, n. 3306
    Provvedimento: Pubblicato il 22/04/2025 N. 03306/2025 REG.PROV.COLL. N. 00421/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 421 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Società Archeobar di Botte Andrea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons …
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    • diffida·
    • violazione di legge·
    • occupazione suolo pubblico·
    • sopravvenuto difetto di interesse·
    • eccesso di potere·
    • compensazione spese di lite·
    • principio dispositivo·
    • improcedibilità del ricorso

  • 3TAR Lecce, sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 746
    Provvedimento: Pubblicato il 29/04/2025 N. 00746/2025 REG.PROV.COLL. N. 01067/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2024, proposto da Salende S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; …
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • sanzioni amministrative·
    • interesse al ricorso·
    • principio di ragionevolezza·
    • ripristino stato dei luoghi·
    • principio di proporzionalità·
    • giurisdizione amministrativa·
    • discrezionalità amministrativa·
    • occupazione suolo pubblico·
    • violazione regolamento comunale

  • 4Trib. Bologna, sentenza 19/11/2025, n. 3029
    Provvedimento: N. R.G. 818/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 818/2024 promossa da: ( ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. ROLI PATRIZIA e dell'Avv. PIGNATTI SILVIA, elettivamente domiciliata in VIALE CADUTI IN GUERRA 35 41121 MODENA presso lo studio dell'Avv. Patrizia RO ATTRICE contro PRESIDENTE QUALE COMMISSARIO DELEGATO PER Controparte_1 LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2012 ( ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA P.IVA_2 DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente …
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    • contributo post sisma 2012·
    • revoca contributo·
    • falsità dichiarazioni·
    • requisiti di ammissibilità·
    • giurisdizione amministrativa·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • prova atipica·
    • onere della prova·
    • art. 75 DPR 445/2000·
    • decadenza benefici pubblici

  • 5TAR Roma, sez. 2S, sentenza 28/10/2024, n. 18975
    Provvedimento: Pubblicato il 28/10/2024 N. 18975/2024 REG.PROV.COLL. N. 11485/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 11485 del 2020, proposto da MO IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Varrone 9; contro Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; …
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    • sanzioni amministrative·
    • difetto di giurisdizione·
    • giurisdizione G.O.·
    • art. 73 c.p.a.·
    • art. 34 c.p.a.·
    • art. 22 legge 689/1981·
    • travisamento dei fatti·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità per difetto di interesse·
    • diffida amministrativa
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Versioni del testo

  • Articolo 1
    Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)) ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2)
    Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".
  • Art. 2. Disposizioni relative alle camere di commercio 1. All' articolo 13, comma 2, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno" e le parole: "non superiore" sono sostituite dalla seguente: "superiore"; alla lettera e) del medesimo comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "e non abbiano estinto il debito".
    2. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nelle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , l'iscrizione del personale dipendente, compresi i segretari generali, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestione autonoma ex CPDEL, ha effetto dalla data di immissione nei rispettivi ruoli, ancorche' la procedura prevista dagli articoli 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , e 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315 , sia stata portata a compimento in epoca successiva. Per il personale a tempo determinato l'iscrizione al predetto istituto ha effetto dalla data di assunzione.
    3. Per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , l'iscrizione al registro delle imprese non e' obbligatoria.
    Note all' art. 2 :
    - L' art. 13, comma 2, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , stabilisce che non possono far parte del Consiglio delle camere di commercio coloro che hanno riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica punibili con pena non inferiore nel minimo a due anni e non superiore nel massimo, a cinque anni.
    - Alla lettera e) e successive sono interdetti dalla nomina coloro che per fatti compiuti in qualita' di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva.
    - L' art. 21 della legge n. 315 del 1967 stabilisce che le procedure contenute all' art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , continuano a trovare applicazione nei confronti del personale dipendente da alcuni specificati enti, tra cui le camere di commercio, industria e agricoltura.
  • Art. 3. Disposizioni in materia di pesi e misure 1. All'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 , dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Sono esclusi dall'obbligo di cui al primo comma coloro che fanno uso di pesi o misure lineari e di misure di capacita', quando siano di vetro, terracotta o simili".
    2. Il terzo comma dell'articolo 64 del regolamento approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 , e' abrogato.
    3. Gli uffici provinciali metrici formano l'elenco degli utenti degli strumenti sottoposti alla verificazione periodica, in base ai dati forniti dal comune.
    4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina della verificazione periodica dei pesi e delle misure sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' ai seguenti criteri direttivi:
    a) adeguamento delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare alla verificazione periodica ai principi desumibili dalla normativa comunitaria;
    b) determinazione della frequenza della verificazione periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle caratteristiche di affidabilita' metrologica degli strumenti metrici;
    c) semplificazione delle modalita' per la formazione dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione dei dati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature informatiche;
    d) modificazione delle procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati che offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.
    Note all' art. 3 :
    - L' art. 16 del R. D. 23 agosto 1890, n. 7088 , cosi' recita:
    "Art. 16. - Sono tenuti alla verificazione periodica coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compra, o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti; per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma e per determinare la quantita' di lavoro e la mercede degli operai.
    La verificazione periodica non e' obbligatoria per coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni dei prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano a qualunque titolo la proprieta', l'usufrutto o il godimento".
    - Il terzo comma dell'art. 64 del R. D. 31 gennaio 1909, n. 242 , stabiliva: "Almeno una serie di queste misure dal doppio litro al decilitro, quando siano di vetro o di terracotta, deve essere presentata al verificatore in occasione della verificazione periodica dichiarando il numero delle altre misure legali ritenute nell'esercizio; le misure metalliche invece devono essere tutte sottoposte a verificazione periodica dichiarando il numero delle altre misure legali ritenute nell'esercizio; le misure metalliche invece devono essere tutte sottoposte a verificazione periodica ed essere munite dei bolli relativi".