Sentenza 18 gennaio 1999
Massime • 2
La formazione del giudicato parziale per acquiescenza ai sensi dell'art. 329, comma secondo, cod. proc. civ. postula che la sentenza consti di più capi completamente autonomi, sicché ciascuno di essi conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno. (In base al suddetto principio la S.C. ha escluso la formazione del giudicato parziale sull'affermazione contenuta nella sentenza di merito - e non contestata con specifica impugnazione - secondo cui la fattispecie sub iudice non era configurabile come riconoscimento del debito, sul rilievo che la suddetta affermazione non costituiva capo autonomo della sentenza in oggetto in quanto al giudice di appello non era stato richiesto espressamente l'accertamento della sussistenza del riconoscimento del debito, ma solo quello della sospensione della prescrizione).
I crediti del lavoratore subordinato aventi titolo nella prestazione di lavoro straordinario sono da assoggettare alla prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 n.4 cod.civ. in considerazione della loro accessorietà rispetto al credito periodico alla retribuzione. Nè assume alcun rilievo in contrario la circostanza che il lavoro straordinario possa talvolta essere prestato occasionalmente, ossia senza il carattere della periodicità richiesto dall'art.2948 cit. Anche laddove ciò si verifichi, infatti, deve essere data la prevalenza al fatto che il lavoro straordinario viene comunque compensato in via accessoria insieme con la retribuzione, la quale per i lavoratori subordinati viene di regola pagata a scadenze fisse. In tal modo si evitano incerte distinzioni in una materia, come quella della prescrizione estintiva, in cui l'esigenza di certezza del diritto è da tutelare con priorità. (Nel caso di specie la sentenza di merito - cassata sul punto dalla S.C. - aveva ritenuto che i diritti per prestazioni di lavoro straordinario di alcuni dipendenti delle FFSS fossero soggetti alla prescrizione ordinaria decennale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/1999, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Sergio MATTONE - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Cons. Relatore -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI P.A. (già ENTE FERROVIE DELLO STATO), con sede in Roma, alla Piazza della Croce Rossa, in persona del procuratore speciale dr. Raffaele Ruggiero Rubino, per atto notatio Angelo Falcone di Roma del 26 maggio 1993, rep.9705, elettivamente domiciliata in via Flaminia n. 109 in Roma presso lo studio dell'avv. Antonio Siena, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RA OM E ID GI;
- intimati -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova in data 25 maggio - 20 settembre 1995, n. 2652/95, R.G. n. 4940/92;
Udita nella pubblica udienza del 1^ luglio 1998 la relazione della causa svolta dal Consigliere Donato Figurelli;
Udito l'avv. Biagio Bertolane per delega dell'avv. Antonio Siena per le FF.SS. S.p.A.;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo, assorbito il secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Genova il signor DO RA ed altri dipendenti delle FF.SS. esponevano:
di aver prestato, alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato, lavoro straordinario dal 1979 al 1986 con la qualifica ed alle cadenze riportate negli allegati prospetti;
che il compenso per tale straordinario era stato però loro liquidato in misura inferiore al dovuto, giacché determinato con riferimento alle retribuzioni godute prima dell'entrata in vigore della legge 6 febbraio 1979 n. 42, erroneamente ritenuta dal datore di lavoro abrogativa del meccanismo di calcolo dello straordinario di cui al D.P.R. 1188/1977;
che tale condotta si doveva peraltro considerare illegittima, giacché la legge n. 42 del 1979, pur avendo mutato l'inquadramento del personale, conservandone tuttavia la precedente struttura gerarchica, non aveva in realtà abrogato, ne' reso inutilizzabile, ai fini della determinazione dello straordinario, l'anzidetto meccanismo di computo statuito dal D.P.R., meccanismo tuttora applicabile, pur dovendosi tenere conto, ai fini di cui sopra, di tutte le variazioni stipendiali intervenute dal 1979 in poi. Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano che le FF.SS. fossero condannate a corrispondere le differenze retributive loro spettanti a titolo di lavoro straordinario, quantificato nei conteggi prodotti, con interessi e rivalutazione.
L'Ente F.S. si costituiva e contestava la fondatezza delle domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto, evidenziando come il diverso assetto del personale introdotto alla legge 42/1979 avesse reso non più utilizzabili i criteri previsti dal D.P.R. 1188/1977, ancorati al precedente sistema retributivo su scala parametrica nonché al trattamento economico spettante al primo dirigente. In subordine eccepiva la prescrizione, ex art.2948 n. 4 c.c., dei compensi maturati anteriormente al quinquennio precedente la proposizione della domanda.
Contestava infine l'esattezza dei conteggi avversari e chiedeva la reiezione delle domande attrici.
In corso di causa l'Ente convenuto riconosceva l'esattezza delle indicazioni dei ricorrenti sul numero di ore straordinarie lavorate, nonché sull'ammontare dei compensi a tale titolo già percepiti. Veniva disposta c.t.u. contabile al fine di determinare il maggior compenso eventualmente dovuto.
La causa era quindi decisa con sentenza con cui le domande dei ricorrenti venivano in parte accolte in relazione ai periodi non coperti dalla prescrizione.
Contro la sentenza proponevano appello i lavoratori, insistendo nelle domande non accolte.
Si costituivano le FF.SS.
Con sentenza in data 25 maggio - 20 settembre 1995 il Tribunale di Genova, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava le Ferrovie dello Stato S.p.A. a corrispondere a RA DO lire 1.805.360 ed a DO IO lire 4.410.330, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti ed interessi legali sulle somme rivalutate;
confermava nel resto l'impugnata sentenza, e condannava la Ferrovie dello Stato S.p.A. a rimborsare agli appellati le spese del grado.
Osservava il Tribunale che doveva dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'appello, sollevata dall'Avvocatura dello Stato in mancanza di prova della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di appello, in quanto la vocatio in jus delle Ferrovie dello Stato era stata garantita dalla comparsa di riassunzione.
Il Tribunale riteneva poi che i diritti per prestazioni straordinarie, oggetto della causa, fossero soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine era rimasto sospeso ex art. 2941 n. 8 c.c.; infatti i due atti, emanati rispettivamente il 15 ed il 24 ottobre 1980 dal Direttore Generale e dal Direttore compartimentale di Genova e rassicuranti i dipendenti, dovevano essere equiparati, ai fini della sospensione della prescrizione, al doloso occultamento del debito.
Il Tribunale escludeva infine la prescrizione quinquennale, di cui all'art.2948 n. 4 c.c., in quanto la norma codicistica presuppone pur sempre crediti retributivi certi e maturandi periodicamente. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 19 settembre 1996, la soccombente società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi ed illustrato da memoria.
Gli intimati signor DO RA e IO DO non si sono costituiti in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione degli artt.434, 435, 291, 299, 163 ss. C.p.c., e vizio di motivazione, in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente deduce che all'udienza del 14 gennaio 1993 il procuratore degli appellanti non si era presentato in udienza e che il Tribunale, sulla base delle dichiarazioni rese dal Capo Ufficio legale di Genova dell'appellata società, aveva dichiarato interrotto il giudizio, nonostante il ricorso originario, con l'attestazione del deposito in cancelleria ed il pedissequo decreto del Presidente del Tribunale, non fosse mai stato notificato alla S.p.A. Ferrovie dello Stato;
che gli appellanti in data 23 giugno 1993 avevano depositato una comparsa di riassunzione del ricorso in appello originario, senza l'originario decreto del Presidente del Tribunale;
che con decreto del 23 giugno 1993 il Presidente del Tribunale aveva fissato l'udienza del 16 marzo 1994, senza che la comparsa riassuntiva e l'originario atto di appello con i relativi decreti presidenziali venissero notificati ne' per detta udienza, ne' per l'udienza successiva fissata dal Tribunale ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; che la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in S.p.A. non aveva causato l'estinzione dell'ente medesimo, che ancor prima della legge 75/93 avrebbe mantenuto il proprio domicilio presso l'Avvocatura dello Stato, anche se fosse venuto meno il relativo patrocinio;
che il Tribunale non aveva rilevato l'inosservanza, da parte degli appellanti, del termine concesso all'udienza del 13 ottobre 1994 ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; che in conseguenza della mancata notifica del ricorso e del decreto presidenziale la S.p.A. Ferrovie dello Stato non aveva proposto appello incidentale, sebbene nella sentenza si fosse dato atto di tale appello.
Il motivo è infondato.
La ricorrente sostiene innanzi tutto che erroneamente fu dichiarata l'interruzione del processo da parte del Tribunale, essendovi stata una mera trasformazione dell'Ente FF.SS. in S.p.A., che non comportava alcuna estinzione dell'Ente stesso, e quindi il venir meno del soggetto trasformato in S.p.A.
Il rilievo è sostanzialmente esatto, in quanto la trasformazione di un ente pubblico in società privata non comporta il venir meno dell'originario soggetto, ne' tanto meno era rilevante per la dichiarata interruzione il venir meno della rappresentanza processuale da parte dell'Avvocatura, in quanto l'atto di appello non era stato notificato alla S.p.A. intimata.
Sta però di fatto che la dichiarazione di interruzione quantunque non fosse corretta - anche perché non erano presenti i rappresentanti processuali delle parti - tuttavia intervenne, e non fu fissata nuova udienza. E ciò non poteva pregiudicare gli appellanti, in quanto la loro mancata comparizione imponeva la fissazione della nuova udienza (Cass. S.U. 25 maggio 1993 n. 5839). Gli appellanti hanno proceduto alla notifica della comparsa riassuntiva, contenente l'atto di appello, con il decreto presidenziale relativo all'istanza riassuntiva, ed il verbale di udienza contenente l'autorizzazione a rinnovare la notifica ex art.291 c.p.c., in data 7 aprile 1994 per l'udienza del 6 luglio 1994.
La ricorrente assume che tale notifica non sarebbe avvenuta, ma questa risulta sia dall'esame diretto della relata di notifica dell'atto riassuntivo, sia dalla costituzione delle FF.SS. S.p.A. in data 25 giugno 1994, sia dal verbale del luglio 1994, nel quale i procuratori delle parti dettero atto della regolarità della notifica (evidentemente dell'atto riassuntivo).
È da ritenere pertanto irrilevante la richiesta di nuova notifica fatta dal procuratore degli appellanti all'udienza del 13 ottobre 1994, in quanto la notifica dell'atto riassuntivo era già avvenuta in data 7 aprile 1994.
Nè l'improcedibilità dell'appello consegue, come assume la ricorrente, dalla mancata attestazione del deposito in cancelleria del ricorso originario.
Come questa Corte ha già in precedenza affermato (Cass. 22 aprile 1995 n. 4554), nel rito del lavoro -nel quale la proposizione dell'appello, come esercizio del potere di impugnazione, edictio actionis, si perfeziona, a norma dell'art. 434, comma 2, c.p.c., con il tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale, mentre la notifica del ricorso medesimo e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione costituisce un elemento esterno alla fase introduttiva del giudizio di impugnazione, attraverso il quale si realizza la vocatio in jus dell'appellato - sussiste la nullità della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto nel caso in cui lo scopo da esso perseguito (vocatio in jus) non sia stato raggiunto, con conseguente violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, il che accade, in particolare, quando il ricorso dell'appellante sia stato notificato in forma non integra, ovvero con brani non leggibili, e quando non leggibile e lacunoso sia il decreto presidenziale ovvero vi siano difformità rilevanti fra l'originale del ricorso e del decreto e la copia notificata, tali comunque da rendere inintelligibile il contenuto intrinseco del provvedimento e non individuabile nelle sue forme essenziale l'atto da notificare. Nella fattispecie sottoposta al giudizio di Cass. N. 4554 del 1995 - che nel confermare la decisione impugnata, ha enunciato il suddetto principio - la sentenza denunziata aveva ritenuto la ritualità della notificazione in una ipotesi nella quale la copia notificata del ricorso era priva della certificazione dell'avvenuto deposito dell'originale, nonché dell'attestazione, da parte della cancelleria, di conformità allo stesso, avendo rilevato che la notificazione era avvenuta mediante consegna al destinatario di una copia fotostatica dell'originale del ricorso e del decreto presidenziale e che nella relata di notifica l'ufficiale giudiziale aveva dato atto di aver consegnato una copia conforme all'originale.
Ora, nella concreta fattispecie qui in esame, non vi è dubbio sull'applicabilità del principio predetto, in quanto vi è attestazione, da parte della cancelleria, di conformità all'originale della comparsa riassuntiva, del decreto originario, e del decreto presidenziale relativo alla comparsa riassuntiva. In definitiva deve ritenersi la procedibilità dell'appello dei lavoratori, e che, come affermato dal Tribunale, l'eventuale appello incidentale - che erroneamente e contraddittoriamente la sentenza impugnata dà per proposto-ben avrebbe potuto essere effettuato a seguito della notifica dell'atto riassuntivo, stante la mancata notifica dell'originario ricorso in appello.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando anzitutto violazione e falsa applicazione degli artt.2941 n. 8 e 2948 c.c., dell'art. 116 c.p.c.; e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., esclude che il proprio pregresso comportamento - consistito nelle richiamate note del 15 e del 24 ottobre 1980 - fosse intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; afferma che infatti con tali note l'Azienda aveva motivato la propria interpretazione della L. 42/79, sicché, non sussistendo in capo ai propri dipendenti alcun diritto alla riliquidazione, di riflesso non potevano decorrere i termini di prescrizione;
che l'invito, rivolto al personale, a desistere dall'inoltro delle istanze costituiva la logica conseguenza delle valutazioni espresse dal Direttore Generale circa la contestata insorgenza del diritto, pretesamente occultato, alla riliquidazione del compenso per lavoro straordinario;
che le note suddette del Direttore Generale e compartimentale non contenevano "istruzioni aventi un valore oggettivamente condizionante l'altrui inerzia" bensì esprimevano un legittimo convincimento circa la concreta attuabilità della nuova L. 42/79, e pertanto non potevano configurare ipotesi di dolo o colpa grave;
che, pertanto, mancando l'elemento intenzionale dell'occultamento di un diritto ex art. 2941 n. 8, il diritto dei dipendenti alle differenze retributive per lavoro straordinario, anteriore al quinquennio prima della notifica del ricorso introduttivo, si era prescritto ai sensi dell'art. 2948 c.c., stante l'operatività della prescrizione quinquennale per gli stipendi e gli altri emolumenti degli impiegati pubblici (Corte Cost., n. 50/1981). Il motivo, articolato in due censure, è fondato.
Nel caso di specie i giudici di merito hanno accertato, e su questo punto di fatto non c'è controversia, che in materia di compensi per lavoro straordinario, tanto il direttore generale quanto quello compartimentale dell'Azienda ferroviaria (all'epoca Amministrazione pubblica) emanarono nell'ottobre 1980 una "nota di servizio" ed "una disposizione", entrambe dirette al personale, con cui, rilevato che l'attuazione dell'art. 17 della L. 42/79 richiedeva l'emanazione di apposito provvedimento esulante dalla competenza aziendale, negavano ragion d'essere ai "manifestati timori circa la decorrenza della prescrizione" ed invitavano "a desistere dall'inoltro delle istanze in questione" volte all'ottenimento dei compensi e, per ciò stesso, all'interruzione della prescrizione. Rassicurati i creditori, ed astenutisi questi dagli atti interruttivi, la Soc. Ferrovie dello Stato eccepì poi la prescrizione nel processo, ma il Tribunale ha rigettato l'eccezione, ritenendo essersi verificata la sospensione della prescrizione ex art.2941 n. 8 c.c. Nel riformare sul punto la pronunzia del Pretore, il Tribunale ha rilevato che la Corte costituzionale, già investita in precedenti analoghe controversie dal Tribunale medesimo della questione di legittimità, in riferimento agli artt.3 e 24 della Costituzione, di tale disposizione, in quanto non prevedente "l'abuso con colpa grave dei poteri d'informazione e direttivi da parte del datore di lavoro nella determinazione dell'inerzia del lavoratore a far valere un proprio diritto, quale causa di sospensione della prescrizione", aveva con ordinanza 31 luglio 1989 n. 474, restituito gli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione sia alla stregua dello "jus superveniens", costituito dalla legge 17 maggio 1985 n. 210, di trasformazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato in ente pubblico economico, sia per la verifica circa la possibilità di applicare la norma impugnata nei casi di colpa grave del debitore "in considerazione della possibile assimilazione di questa al dolo". L'esito positivo di questa verifica ha portato il Tribunale a considerare non maturata la prescrizione e, perciò, come s'è detto, ad accogliere la domanda dei lavoratori creditori.
Alla base di questa pronuncia stanno due convincimenti dei giudici di merito: a) che l'attività degli organi dell'Azienda, concretizzatasi nelle richiamate note dell'ottobre 1980, manifestasse un atteggiamento psicologico assimilabile al dolo di cui all'art.2941 cit.; b) che, oggettivamente, tale attività costituisce occultamento del debito.
La prima proposizione, ritenuta non implausibile anche dalla Corte costituzionale nella cit. ordinanza n. 474/89, non appare viziata in diritto.
Nell'esaminare di recente l'analogo caso deciso, con motivazione sul punto identica, dallo stesso Tribunale di Genova, questa Corte ha avuto occasione di affermare i seguenti principi, dai quali oggi non v'è motivo di discostarsi:
" Nel diritto civile l'espressione "dolo" o "doloso" viene di solito riferita, sia nell'ambito dei contratti sia in quello della responsabilità aquiliana, all'intenzionale violazione dell'altrui sfera patrimoniale, ossia a quello che i penalisti chiamano dolo diretto, o intenzionale.
A ciò contribuisce l'art. 1439 c.c., che, prevedendo il dolo quale causa di annullamento del contratto, parla più volte di "raggiri".
Nulla esclude però che, anche al di fuori dell'ambito penalistico, accanto al dolo diretto venga configurato quello indiretto, o eventuale, che si caratterizza, rispetto all'evento antigiuridico, non già come volontà, bensì come previsione ed accettazione del rischio e viene escluso solo quando alla previsione si accompagni la sicura convinzione che l'evento non si verificherà.
Orbene, la fattispecie concreta a suo tempo sottoposta all'esame del Tribunale appare caratterizzata non già dalla semplice colpa grave, che è pur sempre caratterizzata dalla negligenza o dall'imprudenza anche se di grado più inteso di quella media, bensì dall'azione volontaria degli organi amministrativi, non nella forma del dolo intenzionale bensì in quella più lieve del dolo eventuale. Gli atti scritti di cui s'è detto sopra non rivelavano certo la volontà dei loro autori di occultare il debito della pubblica amministrazione, e perciò escludono sicuramente il dolo diretto, e tuttavia costituirono una situazione di affidamento dei creditori-amministrati, i quali in buona fede ritennero che, in armonia col principio di coerenza dell'azione amministrativa, quale specificazione del principio di buon andamento canonizzato nell'art. 97, li primo comma, Cost., la datrice di lavoro avrebbe a suo tempo soddisfatto le loro pretese e che perciò non fosse necessario alcun atto di esercizio del credito onde interrompere la prescrizione ex art.2943 c.c. Orbene, l'amministrazione non solo volle l'attività idonea a generare l'affidamento, ma si rappresentò, se non come certa (ché in questo caso si parlerebbe di dolo intenzionale), almeno come probabile la conseguente situazione di affidamento e quindi di incolpevole inerzia dei creditori, alla quale l'art.2941 c.c. connette la sospensione della prescrizione. Pertanto questa norma può essere interpretata estendendo il significato della parola "dolosamente" a quell'atteggiamento psicologico che i penalisti chiamano dolo eventuale (così, testualmente, Cass. 4 settembre 1997, n. 8501). E sempre questa Corte ha già ripetutamente giudicato errato il secondo convincimento del Tribunale, ossia quello che ritiene il suddetto comportamento della pubblica amministrazione come inteso ad occultare il proprio debito, osservando che la previsione dell'art. 2941 n. 8 si riferisce infatti ad attività del debitore capaci di nascondere i fatti costitutivi o quelli che condizionino l'efficacia del rapporto obbligatorio, ma non anche quelli che, come nel caso di specie, non pongano in dubbio l'esistenza del diritto soggettivo e tuttavia inducano il creditore a non esercitarlo.
Nelle suddette "nota di servizio" e "disposizione" non possono perciò ravvisarsi cause sospensive della prescrizione ma solo (eventualmente) atti di riconoscimento del credito da parte del debitore (art.2944 c.c.), con efficacia soltanto interruttiva (così, esattamente in termini, Cass. 21 ,gennaio 1994 n. 576, 27 giugno 1996 n. 5939, 4 settembre 1997 n. 8501, e, da ult., n. 10404 del 1998). Riaffermati qui tali principi, va dunque rilevata anche l'erroneità dell'altra affermazione della sentenza impugnata secondo cui i predetti atti scritti della P.A. non rientrano nella categoria civilistica del riconoscimento del debito "non configurandosi come riconoscimento l'aver informato da parte dell'azienda il proprio personale su come andasse interpretata la controversa questione della retribuzione dello straordinario" (cfr. pag. 32 della sentenza). Vero è che i lavoratori non si sono doluti di tale affermazione contestandola con specifica impugnazione in questa sede. Nella specie, peraltro, deve escludersi che per tale ragione si sia formato un giudicato parziale per acquiescenza ai sensi dell'art. 329, comma 2 c.p.c., da parte degli appellati, in quanto il giudicato parziale postula che la sentenza consti di più capi completamente autonomi, sicché ciascuno di essi conservi efficacia precettiva, anche se gli altri vengono meno (v. Cass. 11 marzo 1988 n. 2399) . Ma qui l'affermazione del Tribunale non costituisce capo autonomo della sentenza impugnata, non essendo stato il giudice d'appello investito espressamente dal gravame degli appellanti in ordine all'accertamento della sussistenza del riconoscimento del debito da parte della P.A., bensì solo in ordine alla sospensione della prescrizione ex art.2948 n. 8 c.c. E nell'esame della qualificazione giuridica della concreta fattispecie, il Tribunale ha "escluso" che questa potesse configurare "riconoscimento del debito" o "rinunzia alla prescrizione" nell'ambito di una disamina "sicuramente di non facile interpretazione e classificazione" degli atti in questione della P.A., "atteso il loro contenuto giuridicamente non chiaro, ne' univoco" (v. pag. 31 e s. della sentenza impugnata).
Deve pertanto concludersi che tali apprezzamenti del Tribunale, non censurati dagli intimati, siccome da considerarsi ridondanti (v., in motivazione, la già cit. Cass. N. 2399 del 1988 a pag. 18), non siano idonei a costituire giudicato parziale.
Sempre con il secondo motivo la ricorrente denunzia altresì la violazione dell'art. 2948 n. 4 C.C., per non avere il Tribunale compreso i crediti in questione fra quelli aventi ad oggetto somme di danaro da pagare periodicamente ad anno o in termini più brevi. Circa la soggezione dei crediti aventi titolo nella prestazione di lavoro straordinario alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art.2946 C.C., oppure a quella quinquennale di cui all'art.2948 n. 4, osserva la Corte che deve prevalere l'accessorietà del credito in questione rispetto a quello, periodico, alla retribuzione (v., ex plurimis, Cass. 23 luglio 1996 n. 6614). È vero che il lavoro straordinario può essere talvolta prestato occasionalmente, ossia senza il carattere di periodicità richiesto dall'art. 2948 c.c. cit. Ma anche in tal caso deve prevalere la circostanza che esso viene compensato, in via accessoria, insieme alla retribuzione, che per i lavoratori subordinati viene di regola pagata a scadenze fisse, ciò che evita incerte distinzioni in una materia, come quella della prescrizione estintiva, in cui l'esigenza di certezza del diritto è maggiore. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata sia nella parte in cui ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale, sia nella parte in cui ha ravvisato la sospensione della medesima. Il giudice di rinvio, designato come in dispositivo, provvederà pertanto ai conseguenti accertamenti di fatto uniformandosi ai seguenti principi di diritto:
A) Il credito del lavoratore subordinato, avente ad oggetto compensi per lavoro straordinario, è, considerata la natura accessoria al credito periodico alla retribuzione, soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 n. 4 c.c. B) Atti scritti della pubblica amministrazione debitrice, che inducano i privati creditori in buona fede a non esercitare il diritto di credito, non integrano un occultamento del debito e perciò non sono riconducibili alla previsione di sospensione della prescrizione contenuta nell'art.2941 n. 8 c.c., ma possono soltanto dar luogo ad un riconoscimento del debito, con l'efficacia interruttiva di cui al seguente art. 2944 c.c. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia al Tribunale di La Spezia, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 1^ luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 1999