Art. 5.
I controlli periodici di cui alla lettera b), capitolo VI dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati all'date e secondo le modalita' da stabilire mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Detti controlli sono eseguiti dalle officine e dai montatori abilitati alla verificazione di cui al precedente articolo 4, ai quali l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi abbia concesso l'abilitazione anche per i controlli medesimi.
I controlli periodici di cui alla lettera b), capitolo VI dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati all'date e secondo le modalita' da stabilire mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Detti controlli sono eseguiti dalle officine e dai montatori abilitati alla verificazione di cui al precedente articolo 4, ai quali l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi abbia concesso l'abilitazione anche per i controlli medesimi.