Sentenza 20 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZION0 0 8 3 0 /0 1 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente - R.G.N. 17660/98 Consigliere Cron. 1730 Dott. Mario PUTATURO DONATI Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Ud.29/09/00 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia Studio SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig per diritti L. sul ricorso proposto da:
2.2 GEN. 2001 SPA, in persona del legale IL CANCELLIERE BANCA MEDITERRANEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentante UFFICIO COPIE Richiesta copia studio in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dal Sig. AGI 3000. dell'avvocato ER NIUTTA CARLO, che la per diritti L. 22.01.01 ilrappresenta e difende unitamente all'avvocato DE FEO AL CANCELLIERE ANTONIO, giusta delega in atti;
LLERIA - ricorrente
contro
ERARIO CASIMIRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTEBUONO 5, presso lo studio dell'avvocato ST. 2000 BRIGNOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato AL GIOVANNI, giusta delega in atti;
3918 -1- j CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studio avverso la sentenza n. 761/98 del Tribunale di dal Sig. D'AMATI. 3002 per diritti L. POTENZA, depositata il 10/07/98 R.G.N. 916/97; 1.2.3.GEN 2001. IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito 1'Avvocato MITTIGA ZANDRI per delega ER ER A NIUTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciate copia legale al Sig. ER per diritti L. it 12 FEB. 2001 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copul esecutival dal Sig. AL per diritti L.
0.3 MAR 2001 IL CANCELLIERE -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Potenza del 4.11.94 IO CA, ex dipendente della AN ME, esponeva che il giorno 29 settembre 1992, a seguito di perquisizione della polizia, l'amico ER RA, con cui si trovava, era stato trovato in possesso di venti dosi di eroina e otto di cocaina, che entrambi erano stati arrestati e processati per detenzione di sostanze stupefacenti;
che egli aveva chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ex art. 444 cpc con il beneficio della sospensione condizionale;
che la AN, contestandogli l'accusa di spaccio di stupefacenti nonché la relativa condanna, lo aveva licenziato con lettera del 27.X.92; sostenendo la illegittimità del licenziamento l'IO chiedeva la reintegra nel posto di lavoro. Nel contraddittorio con la AN ME, il Pretore dichiarava l'illegittimità del licenziamento e, sull'appello della stessa AN, la statuizione veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza del 10 luglio 1998. Il Tribunale osservava preliminarmente che il tema della decisione non poteva estendersi per la prima volta in appello al comportamento tenuto dall'IO dopo il 29.9.92, oltrepassando anche i motivi del licenziamento (nella lettera del 19.X.92 era stata contestata l'assenza dal lavoro dal 29.9.92, ma poi nella lettera di licenziamento l'addebito era stato limitato all'assenza nel solo giorno 29.9.92); non poteva neppure esaminarsi la asserita violazione dei doveri di correttezza e buona fede e di informazione sulle ragioni dell'assenza, perché non compresa nella lettera di contestazione, in cui si addebitava solo l'assenza ingiustificata. Il Tribunale, escluso poi che fosse passibile di licenziamento in tronco l'assenza dal lavoro per il solo giorno 29.9.92, riteneva non esaminabile la questione del danno all'immagine ed alla credibilità dell'istituto, in quanto dedotta solo in appello. In relazione poi all'addebito principale, i giudici di merito - premesso in fatto che non era stato mai contestato al dipendente lo spaccio, ma la semplice detenzione, e che l'IO, pur non risultando materiale detentore delle sostanze stupefacenti, era però tossicodipendente rilevava in diritto che, se la grave violazione dell'elemento fiduciario era rinvenibile nell'accusa di spaccio delle medesime sostanze, in quanto indicativa della propensione a delinquere, altrettanto non poteva dirsi per quella di detenzione, perché mancava un preciso accertamento sulle condizioni di salute e del grado di assuefazione del dipendente;
viceversa il pericolo di commissione di reati era stato smentito dal preposto dell'agenzia ove l'IO prestava servizio, il quale aveva riferito che lo stesso non aveva mai dato adito a rilievi né a sospetti ed aveva manifestato impegno nel lavoro. Avverso detta sentenza propone ricorso la AN ME spa affidato a tre motivi. Resiste l'IO con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia difetto di motivazione in relazione alla procedura disciplinare di cui all'art. 7 legge 300/70. Avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che la AN per la prima volta in appello, oltrepassando anche i motivi del licenziamento, avesse dedotto il comportamento tenuto dal lavoratore in data successiva al 29.9.92 ; viceversa, sostiene parte ricorrente, nelle lettere di contestazione e di licenziamento si era richiamato il comportamento posto in essere e l'allontanamento dal posto di lavoro, che in ogni caso non era stato mai giustificato e né comunicato nei termini alla AN. La questione del danno all'immagine era stata sollevata anche in primo grado e non solo in appello. Inoltre i giudici di merito avrebbero dovuto valutare i comportamenti posti in essere ei non limitarsi a rilevare una presunta mancata operazione d'accertamento da parte di essa ricorrente delle condizioni di salute del dipendente e del suo grado di assuefazione agli stupefacenti, poiché anche i comportamenti tenuti nella vita privata possono costituire giusta causa di licenziamento allorché siano tali da far ritenere il lavoratore inidoneo alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Il motivo non merita accoglimento. Non sono infatti state svolte censure idonee ad inficiare il rilievo del Tribunale, che, sulla base del principio di immutabilità della contestazione, ha affermato di non poter esaminare i comportamenti posti in essere dopo il giorno 29 settembre perché non erano contemplati nella lettera di contestazione e, quanto alle assenze ingiustificate 1' originario addebito delle assenze "dal" 29 settembre di cui alla lettera di contestazione del 19 ottobre, era stato poi ridotto nella lettera di ' licenziamento, all'assenza "del" giorno 29 settembre. Quanto al fatto che la questione del danno all'immagine ed alla credibilità dell'istituto sarebbe già stata dedotta in primo grado, la censura è generica non essendo stato indicato quando e dove la medesima deduzione fosse stata svolta. In relazione agli altri motivi di doglianza, si rileva che il Tribunale non ha affatto escluso che anche i comportamenti posti in essere nella vita privata possano essere incidere sul rapporto di lavoro quando siano idonei a ledere l'elemento fiduciario. Inoltre i generici richiami ai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità non valgono ad inficiare i successivi rilievi svolti in fatto dal Tribunale sulla mancata dimostrazione del concreto pericolo di commissione di reati contro il ☐☐ patrimonio da parte del dipendente tossicodipendente. Con il secondo motivo si denunzia ulteriore difetto di motivazione in relazione al valore e all'efficacia della sentenza emessa ex art. 444 codice di procedura penale per avere il Tribunale omesso di valutare la rilevanza, sul piano del rapporto di lavoro, della sentenza di patteggiamento, che viene emessa dopo l'accertamento negativo di cause di proscioglimento ex art. 129 del codice di procedura penale " anche se nella specie oggetto di contestazione non era la condanna penale concordata ma il comportamento tenuto dal lavoratore. Neppure questo motivo merita accoglimento, giacché il Tribunale, dopo aver ). espressamente considerato che era intervenuta sentenza di patteggiamento per il reato di detenzione (e non di spaccio) di sostanze stupefacenti, ha affermato, disattendendo il contrario assunto del lavoratore appellato, che nella specie il licenziamento era stato motivato non dall'esistenza di una condanna penale, ma dal comportamento posto in essere dal dipendente. Con il terzo motivo si denunzia ancora difetto di motivazione sulla contestazione disciplinare e i presupposti del licenziamento. Sostiene il ricorrente che il licenziamento era stato intimato sia per il comportamento posto in essere, sia per l'assenza ingiustificata dal 29.9.92 Inoltre nessuno dei giudici di merito aveva valutato che il dipendente aveva reso giustificazioni false dell'assenza, avendo dichiarato di dover accompagnare la madre a Bologna per motivi di salute, mentre il 29.9.92 si era invece recato in varie località della Basilicata, Calabria e Puglia per giungere fino a Bari per acquistare sostanze stupefacenti. Queste censure, che in parte riproducono quelle svolte con il primo motivo, non sono fondate. In relazione alle assenze ingiustificate si richiama quanto già osservato, mentre in relazione alle false giustificazioni il Tribunale non ha mancato di motivare, avendo asserito di non poter trattare la questione senza violare il principio dell'immutabilità della contestazione, perché quel comportamento non era stato addebitato nella lettera del 19 ottobre 1992. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in £ 34000_, oltre £ quattro milioni per onorari. Così deciso in Roma il 29 settembre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Гисенко Счевка I Presidente: fil e II Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI ERIA Depositata in Cincelleria Oggi, 20 GEN. 2001 IL COLLABORATORE I DI BOLLO, D D ERIA SSA , TA 10 RT. NI SPESA 533 POSTA ELL'A . N G IM D 11-8-73 O SI DA DA SEN ESENTE , E I ISTRO A E IRITTO G LEG REG D ELLA O D 3