Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/08/2001, n. 10652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10652 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
се 62582 PUBBLICA ITALIANA LA € 0 6 5 2 0 OGGETTO A IN NOME DEL POPOLO IANS I R Imposta di registro: A T ORTE SUR EN D CASS TIONE rimborso;
decadenza U 6 8 E B N 9 I 1 N - R / O T 4 B I / Z . 6 SEZIONE C ILE V - TRIBUTARIA L 2 A L R . A R T . S P B I A I A G composta dai Magistrati: T E R L E E R 1 D 3 T 1 I A S A R.G. N. 22500/98 . D N DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Mario J E M E S T I N A P E S Dott. Enrico PAPA Cons. relatore E Dott. Eugenio AMARI Consigliere Cron. 23270 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud. 15.3.2001 SSAZIONE CORTE SUPR MA ha pronunciato la seguente CIVILE CAMP ON SENTENZA 62582 N. sul ricorso iscritto al n. 22500 R.G. 1998, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
PARANCOLA DANILO, PARANCOLA GASTONE, SCHIEVANO DINO, SOCIETA' DI FATTO SCHIEVANO-PARANCOLA, in persona del legale rappresentante 'pro tempore', rappresentati e difesi, con procura a margine del controricorso, dagli avv.ti Giuseppe CULTRERA e Paolo BOMBACI, domiciliatario in Roma, alla via 1 8 Tripoli 38; 4
- controricorrenti -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto in data 17 giugno 1998, depositata col n. 194/10/98 il 16 settembre 1998. Uditi, nella pubblica udienza del 15 marzo 2001: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Di Martino per il ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo DA e TO PA, NO HI e la Società di fatto HI-PA, nel periodo 1982-83, vendettero - previa lottizzazione - terreni di loro proprietà a privati, operazioni seguite dal versamento dell'imposta di registro, nelle misure liquidate dall'Ufficio del Registro di Padova. Successivamente si adeguarono, avvalendosi delle disposizioni della legge 69/1989, alle richieste dell'Ufficio I.V.A. che aveva ritenuto le cessioni avvenute - nell'esercizio di attività d'impresa -, procedendo alla dichiarazione integrativa, emettendo le fatture e versando l'imposta sul valore aggiunto. Resisi infine cessionari dell'imposta di registro assolta dagli acquirenti, ne chiesero la restituzione, per poi ricorrere avverso il silenzio rifiuto dell'Ufficio. La domanda fu accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Padova, con decisione n. 570/05/94; e l'appello dell'Ufficio è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza del 17 giugno 1998, 2 depositata col n. 194 il 16 settembre successivo. In essa, le posizioni contrapposte delle parti vengono definite nel senso che la decadenza triennale dal diritto alla restituzione, ai sensi dell'art. 77, comma 1, ultima parte, del d.P.R. 131/1986 decorre, in presenza di un'ipotesi di duplicazione d'imposta, dal momento del pagamento del secondo tributo;
e che la tesi dell'indebito iniziale, in ordine all'imposta di registro, renderebbe applicabile - “trattandosi di imposta assolutamente non dovuta” - l'ordinaria prescrizione decennale. Per la cassazione della sentenza - notificata il 15 ottobre 1998 - ricorre, con un motivo, l'Amministrazione finanziaria, giusta atto notificato in data 11 dicembre 1998. Resistono i contribuenti, con controricorso notificato il 10 gennaio 1999 ed illustrato da memoria. Motivi della decisione Deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 77 del d.P.R. 131/1986, e collegato vizio di motivazione, l'Amministrazione finanziaria ribadisce la tesi dell'intervenuta decadenza triennale dal diritto alla restituzione, per essere seguite le istanze di rimborso a distanza di oltre un quinquennio dai rogiti di vendita: censura infatti la sentenza impugnata, rilevando che il diritto alla ripetizione dell'imposta di registro è sorto col versamento, in quanto la stessa, 'ab origine' non dovuta, fu in realtà corrisposta per eludere il maggior carico dell'i.v.a. I resistenti oppongono l'infondatezza della tesi, rilevando che la duplicazione si è prodotta nel momento in cui l'Amministrazione, 3 annullando o revocando la precedente liquidazione dell'imposta di registro e pretendendo il pagamento dell'i.v.a., ha reso 'non dovuta' la prima imposta, facendo decorrere il termine per la restituzione;
sottolineano che una diversa lettura del cit. art. 77 sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 23 e 24 Cost., "nella parte in cui non dispone, qualora la doppia imposizione si sia verificata in conseguenza di un fatto dell'Amministrazione, che il termine di prescrizione, ° decadenza, possa iniziare a decorrere da tale fatto”. Il ricorso si rivela fondato L'art. 77 comma 1 del d.P.R. 131/1986 (riecheggiando il precedente art. 75 comma 1 del d.P.R. 634/1972) stabilisce che il pena di rimborso dell'imposta di registro venga richiesto, a decadenza, “entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione". La disposizione (simmetrica a quella del precedente art. 76, relativa alla decadenza dell'Amministrazione) si ispira alla 'ratio' di rendere intangibili i rapporti tributari entro tempi ristretti, in relazione ad interessi pubblici necessariamente sottoposti ad esigenze di certezza ed immediatezza;
essa attiene, per definizione, al rimborso, ossia alla restituzione di quanto il contribuente abbia indebitamente pagato, a titolo d'imposta: per questo, il diritto del contribuente va esercitato nel termine decorrente 'dal giorno del pagamento', potendo risultare differito solo se sia 'sorto' in un momento successivo. Su tali premesse, sia il principio di alternatività dell'imposta (di registro ovvero sul valore aggiunto: art. 40 d.P.R. 131/1986 cit.), sia 4 quello - corrispondente, su un piano più generale del divieto di doppia imposizione (art. 67 d.P.R. 600/1973), non apportano validi contributi alla soluzione della questione, la quale attiene non ad un (insussistente) diritto dell'Amministrazione a pretendere un doppio versamento, sibbene alla persistenza del potere del contribuente, di richiedere il rimborso di quanto (per definizione) corrisposto in eccedenza, con riguardo ai limiti di ordine temporale, normativamente fissati per il relativo esercizio. In questa prospettiva, deve rilevarsi che la qualificazione dell'imposta da corrispondere (nel caso in esame: imposta proporzionale di registro, ovvero imposta fissa, in relazione a quella sul valore aggiunto) si determina nel momento del sorgere dell'obbligazione tributaria, e non in quello - necessariamente successivo, in punto di fatto, ma non rilevante, sotto il profilo del diritto, ai fini proposti - in cui l'Amministrazione finanziaria richieda il pagamento del tributo (diverso da quello assolto, ma) effettivamente dovuto. Per questo, lo stesso richiamo alla ipotesi di indebito successivo, con diritto al rimborso 'sorto' in un momento posteriore al pagamento, ai sensi dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 77 cit., denota la falsa applicazione di tale disposizione, in quanto l'imposta (proporzionale) di registro, della quale si chiede il rimborso, non era dovuta 'ab initio', per essere dovuta invece l'i.v.a. Né si rivelano producenti i restanti rilievi di segno contrario. A) L'affermazione del giudice 'a quo', secondo cui, in caso d'imposta 'assolutamente non dovuta' opererebbe il termine ordinario di prescrizione, oltre a non individuare una fattispecie astratta differente S da quella disciplinata nei termini che precedono, risulterebbe comunque in - immotivato - contrasto con la 'ratio' della disciplina, più sopra ricordata. B) Infine, l'eccezione di legittimità costituzionale, sollevata dai controricorrenti, si rivela, prima ancora che generica nella formulazione complessiva, irrilevante, come quella che parte dal presupposto, rimasto invece escluso attraverso i precedenti rilievi, secondo cui la doppia imposizione sarebbe sorta "in un momento successivo al pagamento, per fatto non imputabile al contribuente, o in conseguenza di atti dell'Amministrazione” (memoria, p. 2). Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata, per non essersi attenuta ai principi enunciati;
ulteriormente ne segue, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito, che è di rigetto del ricorso originario dei contribuenti. La natura della causa consiglia la compensazione integrate delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c., rigetta la domanda di rimborso dei contribuenti;
dichiara interamente compensate le spese processuali fra le parti. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001. Il Cons. estensore Il Presidente -· Enrico Papa - · Mario. Delli Priscoli - - Mlowo не битков ما شده DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 ->3 AGO. 2001 Oggi Osvaldo Ascanio, 6 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio