Sentenza 9 maggio 2013
Massime • 1
È legittimo l'arresto in flagranza per il delitto di maltrattamenti qualora la polizia giudiziaria, dopo avere raccolto le dichiarazioni della persona offesa su comportamenti di reiterata sopraffazione, assista personalmente ad un singolo episodio che, pur non integrando autonoma ipotesi di reato, si pone inequivocabilmente in una situazione di continuità con le condotte denunziate dalla persona offesa medesima. (Fattispecie in cui una persona, la cui convivente aveva denunciato reiterate ipotesi di violenze e sopraffazioni, il giorno dell'arresto, recatosi presso l'abitazione della donna e verificato che quest'ultima era in auto con i carabinieri, aveva provato in modo irruento ad aprire la portiera dell'auto di servizio per parlare con la predetta).
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Una videoripresa che documenta una condotta aggressiva del padre con violenza sulle cose, utilizzata come prova dei presunti maltrattamenti in famiglia ai danni della madre, non è sufficiente a giustificare l'arresto, in quanto non integra i presupposti della flagranza nella forma “differita”. Per poter rilevare ai fini della misura precautelare, la videoripresa, ove non contornata da altri elementi indiziari, deve dar conto di una condotta lesiva non isolata, ma di contegni ascrivibili ad un più ampio contesto di reiterata sopraffazione della persona offesa. Sussiste la cd. "flagranza differita" di cui all'art. 382-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 10, comma 1, legge 24 novembre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2013, n. 34551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34551 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/05/2013
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 817
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 51899/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MARSALA;
nei confronti di:
P.C.V. N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 3811/2012 GIP TRIBUNALE di MARSALA, del 01/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Marsala non ha convalidato l'arresto di P.C.V. in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia, per difetto del requisito della flagranza.
Nel motivare tale decisione, il giudice ha rilevato che l'arresto è stato effettuato a significativa distanza di tempo dall'ultimo segmento della condotta delittuosa ascritta all'indagato, intervenuta la sera precedente l'arresto; ciò dunque senza che i carabinieri che hanno proceduto in tal senso abbiano avuto percezione diretta del reato, apprendendo i connotati della condotta e gli elementi identificativi del presunto reo dalla persona offesa e dal padre della stessa. Il Gip ha anche esplicitamente preso in considerazione il contegno tenuto dall'indagato il giorno della denunzia sporta dalla persona offesa, concretatasi nell'essersi recato presso l'abitazione della convivente e, in presenza dei carabinieri, nell'aver tentato di aprire lo sportello dell'auto di servizio ove questa si trovava per interloquire con la convivente;
e ha ritenuto che tale contegno non abbia dato corpo ad altra ed ultima frazione della contestata condotta delittuosa.
2. Ricorre il Procuratore della Repubblica di Marsala, lamentando la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il Gip per un verso afferma che mancherebbe una stretta contiguità tra la commissione del fatto e l'arresto e dall'altra da atto che l'indagato, recatosi presso l'abitazione della convivente, in presenza dei Carabinieri aveva tentato di aprire lo sportello per interloquire con la convivente. Tale ultima circostanza, infatti, costituisce il momento di individuazione effettiva dell'indagato, resa dunque per diretta percezione e non solo su indicazione della vittima e del padre della stessa.
Per altro verso, secondo l'Ufficio ricorrente l'ordinanza appare viziata da erronea applicazione della legge laddove ha ritenuto commessa l'ultima frazione della condotta contestata la sera precedente l'arresto. Avuto riguardo al tenore della fattispecie contestata, che presuppone una pluralità di atti, lesivi della integrità psichica o fisica del soggetto passivo non tutti necessariamente riconducibili ad autonome fattispecie di reato, purché avvinti unitariamente dalla complessiva antigiuridicità della condotta, ritiene il ricorrente che la condotta posta in essere dall'indagato in presenza dei carabinieri costituisca l'ultimo atto di quella catena di comportamenti espressione di un atteggiamento di costante prevaricazione da parte del soggetto attivo sul soggetto passivo.
Da qui la contiguità dell'arresto rispetto all'accadimento dei fatti e la legittimità dell'arresto.
3. Il ricorso è fondato ritenendo la Corte, in linea con il secondo motivo di gravame, che il contegno del P. , riscontrato dai CC il giorno dell'arresto, costituiva nella specie l'ultimo segmento della condotta di maltrattamenti oggetto di contestazione. Nel caso in esame, ponendosi lungo il solco della ricostruzione in fatto emergente dallo stesso tenore del provvedimento impugnato, emerge con evidenza che i carabinieri sono pervenuti all'accertamento del reato ed alla definitiva identificazione dell'indagato non solo grazie alle propalazioni della persona offesa e del padre della stessa, escusse il giorno precedente l'arresto, ma anche (Ndr: testo originale non comprensibile) contegno tenuto la mattina successiva dal P. proprio in presenza delle citate forze dell'ordine. Se è vero, infatti, che gli atti in cui si concreta il reato di maltrattamenti non devono necessariamente tutti sostanziare singole autonome ipotesi di reato, al contempo non sembra dubbio che il contegno nell'occasione ascritto al P. , per come descritto nel | provvedimento impugnato, rappresenta un momento di continuità con le condotte di sopraffazione in precedenza denunziate dalla persona offesa che, unitariamente viste, danno corpo al reato contestato. Ne viene la legittimità dell'arresto atteso che la stessa definitiva percezione dei fatti in contestazione, pur se nell'ultimo segmento commissivo, non indifferente nell'ottica volta a conclamare sul piano indiziario l'ipotesi di reato contestata, è avvenuta da parte di chi ha operato l'arresto, costituendo le indicazioni fornite in precedenza dalla persona offesa e dal padre della stessa momenti complessivi dell'attività investigativa poi definitivamente corroborata dall'ulteriore contegno del P. il giorno dell'arresto.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato perché l'arresto è avvenuto legittimamente.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2013