Versione
10 febbraio 2013
10 febbraio 2013
Art. 11.
Clausola di neutralita' finanziaria
1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Clausola di neutralita' finanziaria
1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Giurisprudenza • 13
- 1. Trib. Bari, sentenza 31/12/2024, n. 5283Provvedimento: N. R.G. 1241/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1241/2016 r.g. proposta da in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Oronzo Simeone, domiciliatario, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione -opponente- contro in persona del legale rappresentante Controparte_1 p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Lovascio, in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo …Leggi di più...
- ripetizione di indebito·
- penali per ritardo·
- lodo arbitrale·
- art. 808-ter c.p.c.·
- appalto di lavori·
- risarcimento danni·
- IVA su corrispettivo·
- sospensione lavori·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- vizi e difetti opere