Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2002, n. 5661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5661 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
ee 69153 OGGETTO: 0 5 6 6 1 / 0 2 IVA /iscrizione a ruolo/prescrizione/atti interruttivi/verbale acccrtamento di violazione c di irrogazione di sanzione/natura di atto interruttivo/esclusione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 021648/1998 SEZIONE TRIBUTARIA CRON.16899 Rep. Ud.25.09.2001 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio Finocchiaro Presidente Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere rel. Dott. Di Nubila Vincenzo Consigliere Consigliere Dott. Tirelli Francesco NE SUP A DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE N. 62153 Sentenza Sul ricorso proposto da : Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliato ricorrente
contro
I.B.Auto srl,in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Genova,piazza della Vittoria 12/18 presso gli avv. Assereto F. Carlo e Vianello Vittorio intimata 0 3 8 1 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n.46 depositata in data 15.10.1997 Udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
Generale ProcuratoreUdito il PM in persona del S. dott.A.Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo Con avviso di accertamento di violazione notificato il 23.2.1988,l'Ufficio IVA di Genova contestava alla I.B.Auto srl l'insufficiente versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione relativa all'anno1983,ed irrogava la conseguente sanzione della soprattassa prevista dall'art.44 comma primo DPR 633/72. L'avviso veniva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Genova. Successivamente, la società definiva la vertenza attinente la sanzione, ai sensi dell'art. 47 della L.413/1991. A seguito della dichiarata estinzione del giudizio, l'Ufficio IVA iscriveva a ruolo il tributo ritenuto dovuto. Avverso la cartella esattoriale, notificata il 15.5.1995, la società proponeva ricorso, che veniva accolto dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Genova, con decisione n.485/12/1995, successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria con sentenza n.45/9/1997. Anche l'avviso di mora, notificato alla soc. I.B.Auto srl il 17.7.1995, veniva impugnato dalla anzidetta società e la Commissione Tributaria di Primo Grado di Genova, con decisione n.486/12/95,lo accoglieva. L'appello proposto dall'Ufficio avverso tale decisione veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria - con sentenza in conseguenza del coevo n.46/9/97,depositata il 15.10.1997 annullamento della cartella esattoriale impugnata dalla società, per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze,con due mezzi di gravame. La I.B. Auto srl,benchè ritualmente intimata, non si è costituita. Motivi della decisione Con un primo motivo il ricorrente deduce erronea e falsa applicazione dell'art.55 L.n.4/1929 nonché dell'art.2943 comma quarto cod.civ ad avviso del ricorrente, il verbale di accertamento redatto ai sensi dell'art.55 cit.( richiamato dall'art. 75 DPR 633/72 ) costituirebbe valido atto interruttivo della prescrizione del diritto dell'Erario ad esigere il pagamento dell'imposta non versata,essendo in detto verbale indicati il soggetto obbligato, la ragione ed il quantum della pretesa tributaria. La censura è priva di fondamento. Invero,se l'interruzione della prescrizione consegue, ai sensi dell'art.2946 quarto comma del codice civile, ad ogni atto di costituzione in mora del debitore, è pur sempre necessario,per esigenza di elementare certezza dei rapporti giuridici, che l'atto ( nelle obbligazioni aventi ad oggetto,come nella specie,il pagamento di una somma di denaro) riguardi la richiesta di pagamento di una determinata somma per un titolo predeterminato. Sicchè, non può verificarsi l'effetto interruttivo della prescrizione di quel diritto ( di credito) ove la costituzione in mora riguardi la richiesta del pagamento di altra somma,e per altro titolo,pur se pretesa pur dal medesimo creditore. Ciò è invece accaduto nel caso di specie, in cui l'A.F.,con la notifica del verbale di accertamento di violazione( ai sensi dell'art.55 L.
7.1.1929 n.4) ha chiesto il pagamento di una sanzione per la violazione dell'obbligo di integrale versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'Iva. In altri termini,tale messa in mora per il pagamento della pena pecuniaria se vale ad interrompere la prescrizione del relativo diritto di credito non può sortire effetti in ordine ad una situazione creditoria oggettivamente diversa perché fondata su un titolo(obbligo di pagamento dell'intera imposta dovuta in base alla dichiarazione IVA) distinto da quello(obbligo di pagamento dell'importo della pena pecuniaria determinata con accertamento della violazione anzidetta) fatto valere dalla Amministrazione Finanziaria con la notifica al trasgressore del relativo verbale. Pertanto,tenuto conto che l'iscrizione a ruolo della ( differenza d'imposta è avvenuta nel corso del 1995 a distanza di oltre dieci anni dalla data( 1984) in cui il versamento doveva essere effettuato,e della rilevata inidoneità della notifica del verbale di accertamento della violazione a costituire valido atto di interruzione della prescrizione, deve concludersi che del tutto corretta si appalesa al riguardo la sentenza impugnata. Con un secondo motivo la ricorrente Amministrazione Finanziaria deduce erronea e falsa applicazione degli artt.2944 e 2945 cod.civ. ed omessa motivazione la CTR avrebbe errato nell'escludere che il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento e la successiva definizione della sanzione ex L.413/91 costituiscano riconoscimento della esistenza del debito d'imposta cui la soprattassa si riferisce e quindi che tali condotte siano da considerare come idonee ad interrompere il decorso della prescrizione. Anche tale censura è priva di fondamento. Invero, il ricorso giurisdizionale proposto dalla I.B. Auto srl contro il verbale di accertamento non può in alcun modo interpretarsi come riconoscimento del diritto di credito vantato dall'Erario nei suoi confronti a titolo di omesso integrale versamento dell'Iva dovuta per il 1983,essendo all'evidenza diretto a contrastare una pretesa diversa e fondata su un titolo diverso,come in precedenza si è già rilevato. Del pari dicasi per la intervenuta definizione della pretesa erariale ai sensi della L.413/91,posto che essa riguarda sempre e soltanto la pena pecuniaria irrogata. Sicchè, dall'intento di chiudere in tale agevolato modo la relativa vertenza non può desumersi automaticamente, come invece prospetta la ricorrente Amministrazione, il riconoscimento di altro e distinto diritto di credito da parte dell'Erario per il dedotto mancato(integrale) versamento dell'imposta scaturente dalla dichiarazione. Non sussistono pertanto le denunziate violazioni degli artt.2944 e 2945 codice civile. Alla stregua di quanto precede il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, poiché la parte intimata non si è costituita e non ha svolto attività difensiva.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso. R Così deciso in Roma nella camera Il Consignere estensoreConsigner IL CANCEL Osvaldo Aspect E ZION ISTRA D.P.R. 26/4/1986 5 REG . IA N - R A B A D ALL. T TE SENSI DEL IBU ESEN B. R TA T 131 AI IA . R N E T A M di consiglio del 25 settembre 2001 Il Presidente Oggi 19 APR. 2002 IL CANCELLERE O Ocvalgofscanio