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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 983/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002579488000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1683/2025 depositato il
19/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 domiciliato presso l'avv. Difensore_1, impugna la intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 251,51, relativa alla tassa automobilistica anno
2013, notificata dalla Agenzia Entrate Riscossione sede di Siracusa il 24/03/2025.
La ricorrente deduce: omessa notifica dell'avviso di accertamento;
difetto di motivazione dell'atto impugnato;
maturata prescrizione e decadenza;
chiede l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
L'Agenzia Entrate costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal contribuente e chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
L'ADER costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi del contribuente;
produce la relata di notifica della cartella di pagamento ed evidenzia la sospensione del termine decadenziale e di prescrizione previsto dall'art. 68 D.L. N° 18/2020; chiede il rigetto del ricorso con condanna alla spese.
La causa viene posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico esaminati gli atti prodotti dalle parti, evidenzia che non risulta prodotto il verbale di accertamento, per cui difetta il titolo valido per poter procedere alla iscrizione a ruolo.
L'Agente della riscossione ha prodotto la relata di notifica della cartella di pagamento sottesa alla intimazione di pagamento impugnata che risulta notificata il 4/12/2019, per cui ritiene che trovano applicazione i termini di sospensione e di prescrizione, stante la disciplina emergenziale intervenuta con l'applicazione dell'art. 68 D. L. N° 18/2020.
Ma, nel caso in esame, tali termini di prescrizione non possono trovare applicazione perché la disciplina emergenziale riguarda i carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione
Covid-19 (8.03.2020 - 31.12.2021) e, per tale periodo, per effetto dell'art. 68, co.
4-bis, del D.L. 18/2020, di portata generale, - nonché, anche successivamente soltanto se relativi alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2018, - la norma ha disposto, una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relativi a dette entrate. Ora, il carico fiscale è stato affidato all'agente della riscossione nel periodo 2019,
e la cartella di pagamento fu notificata il 4/12/2019; il carico di ruolo fu affidato prima dell'evento pandemico quindi non soggetto a sospensione di cui all'art. 68 D.L. 18/2020. Tuttavia troverebbe applicazione al caso in esame l'art. 67 D.L. N° 18/2020, norma di portata generale, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per un periodo di giorni 85; infatti, l'art. 67 prevede che: “”” sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori………”””. Nel caso in esame, la prescrizione per le tasse automobilistiche è triennale, ex art. 5 D.L. 953/82, e successive modificazioni ed integrazioni, per cui è intervenuta la prescrizione triennale prevista per le tasse automobilistiche, stante che dalla data di notifica cartella di pagamento (4/12/2019) alla data di notifica intimazione di pagamento
(24/03/2025), sono trascorsi più di tre anni e nessun atto interruttivo risulta depositato agli atti.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa sezione 3^, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna in solido l'ADE e l'ADER al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 200, ciascuno in favore del contribuente.
Così deciso in Siracusa il 18 novembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO.
(f.to digitalmente)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 983/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002579488000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1683/2025 depositato il
19/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 domiciliato presso l'avv. Difensore_1, impugna la intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 251,51, relativa alla tassa automobilistica anno
2013, notificata dalla Agenzia Entrate Riscossione sede di Siracusa il 24/03/2025.
La ricorrente deduce: omessa notifica dell'avviso di accertamento;
difetto di motivazione dell'atto impugnato;
maturata prescrizione e decadenza;
chiede l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
L'Agenzia Entrate costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal contribuente e chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
L'ADER costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi del contribuente;
produce la relata di notifica della cartella di pagamento ed evidenzia la sospensione del termine decadenziale e di prescrizione previsto dall'art. 68 D.L. N° 18/2020; chiede il rigetto del ricorso con condanna alla spese.
La causa viene posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico esaminati gli atti prodotti dalle parti, evidenzia che non risulta prodotto il verbale di accertamento, per cui difetta il titolo valido per poter procedere alla iscrizione a ruolo.
L'Agente della riscossione ha prodotto la relata di notifica della cartella di pagamento sottesa alla intimazione di pagamento impugnata che risulta notificata il 4/12/2019, per cui ritiene che trovano applicazione i termini di sospensione e di prescrizione, stante la disciplina emergenziale intervenuta con l'applicazione dell'art. 68 D. L. N° 18/2020.
Ma, nel caso in esame, tali termini di prescrizione non possono trovare applicazione perché la disciplina emergenziale riguarda i carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione
Covid-19 (8.03.2020 - 31.12.2021) e, per tale periodo, per effetto dell'art. 68, co.
4-bis, del D.L. 18/2020, di portata generale, - nonché, anche successivamente soltanto se relativi alla liquidazione delle dichiarazioni presentate nel 2018, - la norma ha disposto, una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relativi a dette entrate. Ora, il carico fiscale è stato affidato all'agente della riscossione nel periodo 2019,
e la cartella di pagamento fu notificata il 4/12/2019; il carico di ruolo fu affidato prima dell'evento pandemico quindi non soggetto a sospensione di cui all'art. 68 D.L. 18/2020. Tuttavia troverebbe applicazione al caso in esame l'art. 67 D.L. N° 18/2020, norma di portata generale, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per un periodo di giorni 85; infatti, l'art. 67 prevede che: “”” sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori………”””. Nel caso in esame, la prescrizione per le tasse automobilistiche è triennale, ex art. 5 D.L. 953/82, e successive modificazioni ed integrazioni, per cui è intervenuta la prescrizione triennale prevista per le tasse automobilistiche, stante che dalla data di notifica cartella di pagamento (4/12/2019) alla data di notifica intimazione di pagamento
(24/03/2025), sono trascorsi più di tre anni e nessun atto interruttivo risulta depositato agli atti.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa sezione 3^, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna in solido l'ADE e l'ADER al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 200, ciascuno in favore del contribuente.
Così deciso in Siracusa il 18 novembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Teodoro ARGENTO.
(f.to digitalmente)