Sentenza 27 aprile 2001
Massime • 1
In caso di scissione totalitaria di una società per azioni a norma dell'art. 2504 - "septies" cod. civ., con contestuale costituzione di una pluralità di società, si verifica una successione a titolo universale tra la società oggetto di scissione - che si estingue senza prima passare attraverso la fase di liquidazione -, e le nuove società, con frazionamento tra queste ultime del patrimonio della società scissa e dei relativi rapporti. Ne consegue che il lavoratore che abbia cessato di lavorare alle dipendenze della società poi scissa, prima della sua estinzione, nell'instaurare una controversia di lavoro nei confronti della società di nuova costituzione che abbia acquisito il settore aziendale presso cui lavorava, può convenire la stessa, in applicazione dell'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., davanti al foro della dipendenza a cui egli era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che sia passata nell'ambito dell'organizzazione di detta nuova società; infatti, nel quadro del fenomeno successorio che caratterizza la scissione societaria, alla nuova società si trasferisce anche la situazione di fatto e diritto rilevante ai fini della competenza processuale, ne' in senso contrario si può richiamare il disposto dell'art. 413, terzo comma, anche perché il trasferimento di azienda cui fa riferimento questa disposizione consiste nella dislocazione territoriale della sede dell'azienda, e non nel trasferimento di un complesso aziendale da un soggetto a un altro.
Commentario • 1
- 1. Ridimensionamento e licenziamento: al giudice il controllo sul nesso causaleAccesso limitatoFilippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 27 aprile 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6143 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
MA NC, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO TOMASELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INTERBUS SPA, SAIS AUTOLINEE SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LANCIANI 10, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO CASTELLUCCI, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI CIMINO, giusta delega in calce;
- resistenti -
nonché contro
SAIS TRASP SPA;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di CATANIA, depositata il 31/03/00 R.G.N. 2791/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/02/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MELE che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di Consiglio, rigetti il ricorso con tutte le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'11 maggio 1999 al Pretore di Catania, NC IO, premesso di avere lavorato alle dipendenze della Soc. SAIS nel periodo 1961 - 1994 quale addetto a servizio automobilistico di linea presso la dipendenza di Catania di tale società e di avere diritto al pagamento di un conguaglio a titolo di trattamento di fine rapporto, chiedeva la condanna al pagamento della relativa somma delle Società per azioni Interbus, SAIS Trasporti e SAIS Autolinee, che erano succedute alla società sua datrice di lavoro. Queste società si costituivano in giudizio e in via pregiudiziale eccepivano l'incompetenza territoriale del Pretore di Catania e indicavano come competente il giudice del lavoro di Enna oppure quello di Palermo, in rapporto ai luoghi in cui si trovavano le loro sedi legali. Il ricorrente replicava deducendo che tutte le convenute avevano conservato una dipendenza in Catania.
A seguito della istituzione del giudice unico di primo grado, il Tribunale di Catania provvedeva sulla eccezione con un provvedimento avente la forma di ordinanza, con cui declinava la competenza in favore del giudice del lavoro di Enna o di Palermo osservando che non era stato chiarito ne' dal ricorrente ne' dalle convenute il titolo in base alle quali le seconde sarebbero succedute nella titolarità del rapporto;
che presumibilmente il contratto non si era concluso in Catania, visto che l'originaria sede di lavoro era stata un'altra;
che la dipendenza catanese della Soc. SAIS, presso cui il IO lavorava alla fine del rapporto (31.12.1994) era cessata da oltre sei mesi, visto che la medesima società non esisteva più; che le società convenute avevano sede in Enna (Soc. Interbus e Sais Autolinee) e in Palermo (Soc. Sais Trasporti).
Contro questo decisione ha proposto regolamento di competenza il IO, chiedendo che sia dichiarata la competenza territoriale del giudice del lavoro di Catania.
Le Soc. SAIS Autolinee e Interbus hanno depositato memorie difensive, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, a fondamento del proposto regolamento ha osservato che era pacifico tra le parti e risultava dalla documentazione prodotta dalle stesse convenute, che la società già sua datrice di lavoro si era sciolta senza liquidazione quando con atto del 29 luglio 1996 si era proceduto alla sua scissione a norma dell'art. 2504-septies c.c., con contestuale costituzione delle tre società convenute, beneficiarie della scissione e quindi succedute a titolo universale nella identica posizione attiva e passiva della società scissa. In punto di fatto ha anche dedotto che tutte e tre le società derivanti dalla scissione avevano conservato le rispettive dipendenze in Catania, come non era stato contestato, risultava dalla documentazione prodotta e comunque egli aveva chiesto di provare con prova orale. Non era configurabile quindi l'ipotesi del trasferimento o cessazione dell'azienda o della sua dipendenza che, a norma dell'art. 413, terzo comma, c.p.c., fa venir meno la competenza del relativo foro.
Il ricorso è fondato.
È pacifico che nella specie si è verificata la scissione totalitaria della Soc. Sais, che si è estinta, con trasferimento alle tre società contemporaneamente costituite dell'attività di trasporto pubblico di cui era titolare la società originaria. Va allora rilevato che nella scissione delle società non si verifica il trasferimento da un soggetto ad un altro di singoli beni, e neanche di un complesso organizzato di beni come nel trasferimento di azienda, ma, come rilevato in dottrina, una vera e propria successione a titolo universale tra i soggetti implicati, anche se con frazionamento tra soggetti diversi del patrimonio e dei relativi rapporti. Ciò si evince dalla complessiva funzione e dalla disciplina dell'istituto e, in particolare, sia dal parallelismo della vicenda in esame con quella della fusione di società, a cui la accomuna l'identità di notevole parte della disciplina e in relazione alla quale è acquisita nella giurisprudenza di questa Corte l'applicabilità della nozione di successione a titolo universale (Cass. n. 4812/1986, Cass. n. 6177/1996 e Cass. n. 3694/1998), sia dalla circostanza che nella scissione totalitaria si verifica la contemporanea e immediata estinzione della società originaria, con totale omissione della fase di liquidazione. E la totale mancanza della fase di liquidazione può essere giustificata solo dal fatto che alle società beneficiarie della scissione passano tutte le posizioni attive e passive relative alle parti di patrimonio rispettivamente loro attribuite, salva l'ulteriore garanzia della responsabilità solidale di tutte per i debiti, nei limiti del patrimonio netto ad esse trasferito (art. 2504-decies, che contiene ulteriori precisazioni per il caso di scissione parziale). Dalla qualificazione in termini di successione a titolo universale dei trasferimenti di complessi di beni e rapporti della società scissa a quelle beneficiarie, risulta giuridicamente e logicamente giustificata la conclusione (a cui è già pervenuta Cass. n. 6177/1996, cit., con riferimento a vicenda simile, sia pure connessa a una fusione societaria) secondo cui la relativa modificazione soggettiva nella titolarità dei beni aziendali di per sè non fa venire meno l'operatività dei fori dell'azienda e della sua dipendenza, a norma dell'art. 413, secondo comma, c.p.c., non integrando l'ipotesi, presa in considerazione dal terzo comma, del trasferimento o della cessazione dell'azienda o della sua dipendenza. Può anche dirsi che al soggetto a cui, per effetto del fenomeno successorio in questione, trapassa la legittimazione sostanziale per i rapporti giuridici in essere con i terzi può trasferirsi anche la situazione di fatto e di diritto rilevante ai fini della competenza processuale.
In relazione alle difese delle resistenti e alle conclusioni scritte del Procuratore Generale, che in senso ostativo alla operatività del criterio di competenza invocato dall'attore sembrano valorizzare anche l'esistenza di un trasferimento di azienda a norma dell'art. 2112 c.c. - fenomeno peraltro nella specie non configurabile, come si
è già visto -, potrebbe osservarsi ulteriormente che l'art. 413, terzo comma, c.p.c, quando parla di trasferimento dell'azienda si riferisce all'ipotesi della dislocazione territoriale della sede dell'azienda, come è reso evidente dalla ratio della disposizione ed è confermato dal fatto che non viene preso in esame il trasferimento della dipendenza, perché per questa è ritenuta assorbente la nozione di cessazione (in senso analogo cfr. già la giurisprudenza sul simile disposto dell'art. 434 c.p.c. nel testo vigente prima della riforma del rito del lavoro del 1973, e specificamente Cass. n. 1929/1965; tale interpretazione è rimasta sostanzialmente pacifica nella giurisprudenza sull'attuale terzo comma dell'art. 413: cfr. per esempio le analisi compiute da Cass. n. 2618/1996 - pur in contrasto con la prevalente giurisprudenza circa l'interpretazione del secondo comma -, e da Cass. n. 10456/1998). Non sembra che Cass. n. 9897/1998, che parla della necessità di accertare la sussistenza o meno di un trasferimento di azienda in ipotesi di scissione societaria, presupponga necessariamente un'impostazione sostanzialmente contrastante con quella qui seguita, poiché tale sentenza riguardava una vicenda di scissione parziale con trasferimento di solo parte del personale alla società beneficiaria della scissione, e la pronuncia di merito, la quale aveva escluso il diritto di tutti i dipendenti a passare alle dipendenze della società beneficiaria della scissione, è stata confermata in base al rilievo della permanenza di un nucleo aziendale presso la società scissa.
Con riferimento alla presente controversia, in punto di fatto va ancora ricordato che le società convenute non hanno allegato che al momento della scissione societaria sia stato posto in essere anche un riassetto organizzativo che abbia comportato la soppressione della dipendenza sita in Catania a cui era stato addetto il IO, limitandosi a far valere il dato formale - irrilevante sulla base delle precedenti considerazioni - della estinzione della Soc. Sais. Deve quindi presumersi la permanenza di tale dipendenza e il suo passaggio a quella delle società convenute a cui è stato trasferito il settore aziendale a cui era addetto il IO (oppure congiuntamente a tutte e tre le società), come è ulteriormente confermato dalle circostanze, ammesse dalle resistenti, della continuazione senza interruzioni della attività di trasporto pubblico in concessione e dell'attuale possesso da parte di ciascuna di esse di una dipendenza in Catania.
Il Tribunale di Catania, quindi, non avrebbe dovuto ricusare la propria competenza territoriale (che per le società diverse da quella a cui è stato trasferito il settore aziendale a cui era addetto il ricorrente trova giustificazione nella connessione tra le domande proposto contro le tre convenute).
Il proposto regolamento va dunque accolto e deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Catania in prima istanza in funzione di giudice del lavoro.
Sulle spese del giudizio si provvede in base al criterio della soccombenza e le stesse vengono distratte a favore del difensore del ricorrente, che ne ha fatto richiesta, dichiarando, a norma dell'art. 93 c.p.c., di avere anticipato le spese vive e non avere riscosso i diritti e gli onorari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro in prima istanza;
condanna le intimate in solido alle spese in L. 24.000=, oltre a L.
2.000.000 per onorari, che distrae all'avv. Angelo Tomaselli. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2001