Sentenza 13 luglio 2004
Massime • 1
In tema di omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, previsto come reato dall'art. 2 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni, in legge 11 novembre 1983 n. 638, l'effetto estintivo del reato, previsto dal cd. condono previdenziale di cui all'art. 1, comma trentesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, si verifica soltanto con l'integrale pagamento della somma determinata, atteso che la regolarizzazione avviene solo al completamento del versamento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/07/2004, n. 39264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39264 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 13/07/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1663
Dott. PICCIALLI UI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1211/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD UI n. il 3/5/1951 a Marostica, res. a Nove rapp. e dif. dall'avv. Teobaldo Tassotti del foro di Bassano del Grappa;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 5/11/2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. Febbraro G. che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, all'esito del giudizio di appello avverso quella del Tribunale di Bassano del Grappa in data 29/5/2000, impugnata sia dalla difesa, sia dal P.M., UI DO veniva confermato colpevole del "reato p.e.p. dagli artt. 81/2 comma C.P., 2/1 comma bis legge 11.11.1983 n. 638, cosi come modificato dall'art. 1/3 comma della L 389/89 e succ. modd., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di legale rappresentante della ditta denominata "Bevilacqua s.r.l." avente sede in Rosà, ometteva il versamento dell'importo di lire 9.598.639, corrispondente alle trattenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, gennaio e febbraio 1997, accertato in Rosà il 4/4/1997; la pena (in primo grado di gg. 10 di reclusione, convertiti in multa, e L. 600.000 di multa, tenuto conto delle attenuanti generiche), in accoglimento del gravame del P.M., veniva rideterminata in gg. 20 di reclusione ed euro 350 di multa, con sostituzione ex art. 53 689/81 in euro 760, e così complessivamente in euro 1110 di multa, con revoca del beneficio di cui all'art. 175 c.p. e "conferma nel resto". Contro tale decisione l'imputato ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per Cassazione affidato ai seguenti quattro motivi:
1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 530 co. 1 c.p.p in relazione all'art. 2 L. 638/83, in difetto dell'"appropriazione indebita" delle ritenute, non essendovi stata l'erogazione dei salari, o comunque, la relativa prova;
2) violazione dell'art. 129 c.p.p., non essendosi tenuto conto dell'avvenuto "condono previdenziale", di cui si sarebbe avvalso il datore di lavoro, dando luogo a novazione del credito dell'istituto assicurativo;
3) ingiusta applicazione dell'art. 175 c.p., essendo stato negata la non menzione della condanna, in base all'esistenza di un'unica, risalente nel tempo e non ostativa, precedente concessione di analogo beneficio;
4) violazione dell'art. 597 c.p.p., per la reformatio in peius della pena, consistita nel non aver ridotto, per le attenuanti generiche, la pena finale risultante dall'aumento ex art. 81 cpv. c.p.; per di più sarebbero risultate incerte, all'esito della sentenza di appello, le modalità di rateizzazione del pagamento della multa. Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 606 co. 3 u.p. C.P.P. esponendo una censura non dedotta nei motivi di appello e, peraltro, in contrasto con lo stesso contenuto dell'atto di gravame, nel quale leggesi, tra l'altro, che "la Bevilacqua s.r.l. durante l'amministrazione del DO ha sempre pagato, con preferenza sugli altri debiti, gli stipendi ed i salari al suo personale". Il secondo motivo è infondato;
è ben vero che con l'accesso alla procedura del c.d. "condono previdenziale" si verifica una novazione oggettiva dell'obbligazione dell'imprenditore nei confronti dell'istituto assicurativo, per effetto della quale all'originario debito insoluto si sostituisce quello, rateizzato, determinato in base alle disposizioni prevedenti il beneficio, ma è altrettanto vero che, sul piano penale, la causa estintiva del reato omissivo si perfeziona solo con l'integrale pagamento della somma determinata, come chiaramente previsto dalla disposizione di cui all'art. 1 co. 230 p.p. L. 23/12/96 n. 662 (in parte qua non modificata dalle analoghe successive), a termini della quale la "regolarizzazione estingue i reati...". Tale disposizione, che va letta in relazione ai precedenti commi 226 e 227 (nel quale ultimo chiaramente si precisa che la "regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate, anche in trenta rate..."), dal cui tenore si desume che la "regolarizzazione" integra una fattispecie legale a formazione progressiva, che si realizza al completamento del pagamento. Il quarto motivo è manifestamente infondato, quanto alla doglianza relativa alla quantificazione della pena in appello, considerato che la corte di merito, accogliendo il gravame del P.M. (che aveva denunciato la violazione dell'art. 23 c.p., per essere stata irrogata la reclusione al di sotto del limite minimo legale), ha correttamente proceduto alla rideterminazione, partendo da una pena base, per il reato più grave, di gg. 20 di reclusione e L. 800.000 di multa, sulla quale ha prima praticato la riduzione ex art. 62 bis C.P. a gg. 15 e 600.000 e, successivamente, l'aumento ex art. 81 C.P., pervenendo alla misura finale di gg. 20 ed euro 350 (pari a circa L. 700.000). Il computo è ineccepibile e la reformatio in peius è correlata all'accoglimento del fondato gravame del P.M., mentre priva di fondamento è la doglianza relativa alla mancata riduzione dell'aumento per la continuazione (complessivamente di gg. 5 e L. 100.000 circa), diminuzione che non va operata sulla pena finale e complessiva. La Corte d'Appello, al riguardo, ha correttamente valutato l'incidenza delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p. ai fini dell'individuazione del reato più grave e della determinazione della relativa pena (v., tra le altre, Cass. sez. 1^ n. 1616/86, n. 3921/89 sez. 2^ n. 7818/92, S.U. 15/3/96 n. 2780, nelle quali, peraltro, quali si precisa che l'eventuale ricorrenza di circostanze in ordine ai singoli fatti in continuazione può rilevare ai fini della determinazione dell'aumento di pena ex art. 81 c.p.); nel caso di specie la misura palesemente contenuta dell'aumento applicato per la serie di reati "satellite" (corrispondente a sei mensilità di omessi pagamenti) rende manifestamente infondata la doglianza, risultando evidente che il giudice abbia implicitamente tenuto conto delle attenuanti generiche anche nella determinazione di tale componente accessoria della pena.
Per quanto attiene, poi, ai criteri di rateazione della multa, risultante dalla somma tra quella irrogata a titolo originario e quella sostitutiva, ex art. 53 L. 689/81 della reclusione, la "conferma nel resto" della decisione di primo grado, nella quale la pena era stata ripartita in dieci mensilità, ciascuna dell'importo di L. 135.000, tenuto conto dello stato di disagio economico dell'impresa rappresentata dal ricorrente, comporta, nello spirito della norma applicata (art. 133 ter c.p. aggiunto dall'art. 100 L. 689/81), che è quello di agevolare il pagamento venendo incontro ai condannati di limitate capacità economiche, la conferma della misura dell'importo mensile (pari ad euro 69,72) e la rateizzazione in sedici mensilità (come consentito dalla citata disposizione agevolati va, che consente un massimo di trenta rate ed un importo minimo unitario di euro 15).
La sentenza impugnatale non ha esplicitato (limitandosi alla generica "conferma nel resto") le modalità della confermata rateizzazione della complessiva multa irrogatala pertanto rettificata ai sensi dell'art. 619 c.p.p., nel senso innanzi precisato. Fondato, invece, nei limiti dell'insufficienza della motivazione, è il terzo motivo di ricorso.
La Corte d'Appello, nel revocare la non menzione della condanna accordata in primo grado, si è limitata a rilevare l'esistenza di un'unica precedente condanna subita dall'imputato, in occasione della quale il medesimo aveva già usufruito del beneficio di cui all'art. 175 c.p., senza tener conto della parziale incostituzionalità
dell'articolo anzidetto, dichiarata con sentenza in data 7 giugno 1984 della Corte Costituzionale, a seguito della quale risulta ammessa, entro particolari limiti di cumulabilità, la reiterazione del beneficio.
Limitatamente a tale punto la sentenza va annullata, per nuovo esame in ordine alla possibilità di usufruire del beneficio in questione, con rinvio alla corte territoriale.
Nel resto, il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia, limitatamente al punto relativo al beneficio della non menzione.
Rettifica la sentenza medesima, relativamente alla confermata rateizzazione della multa, nei termini di cui in motivazione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 13 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2004