Art. 4.
Per le finalita' previste dal primo comma dell'art. 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ulteriore somma di lire cinque miliardi, in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1957-58, due miliardi nell'esercizio 1958-59, due miliardi nell'esercizio 1959-60, da destinarsi a fabbricati di carattere popolare per i profughi.
Le somme non anticipate in esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.
Le somme cosi' somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici che, per la costruzione degli alloggi, si avvarra' della Prima Giunta U.N.R.R.A. Casas.
Le anticipazioni suddette, nonche' quelle disposte a termini dell' art. 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , saranno estinte, con le modalita' previste dall'ultimo comma del detto art. 21, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualita' anticipate al saggio del 5,80 per cento, decorrenti dal 1° luglio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.
Le localita' in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo di costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno sentita l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.
Per l'attuazione del programma di cui sopra si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 19 , 22 , 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , sostituendo la dizione "Istituti provinciali autonomi per le case popolari" con quella "Prima Giunta U.N.R.R.A. Casas".
Per le finalita' previste dal primo comma dell'art. 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato l'ulteriore somma di lire cinque miliardi, in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1957-58, due miliardi nell'esercizio 1958-59, due miliardi nell'esercizio 1959-60, da destinarsi a fabbricati di carattere popolare per i profughi.
Le somme non anticipate in esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.
Le somme cosi' somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici che, per la costruzione degli alloggi, si avvarra' della Prima Giunta U.N.R.R.A. Casas.
Le anticipazioni suddette, nonche' quelle disposte a termini dell' art. 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , saranno estinte, con le modalita' previste dall'ultimo comma del detto art. 21, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualita' anticipate al saggio del 5,80 per cento, decorrenti dal 1° luglio dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.
Le localita' in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo di costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'interno sentita l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.
Per l'attuazione del programma di cui sopra si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 19 , 22 , 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , sostituendo la dizione "Istituti provinciali autonomi per le case popolari" con quella "Prima Giunta U.N.R.R.A. Casas".