Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
4 Aula 'A' REPUBBLICA ITA0 04 69 /0 1 + LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G.N. 276/98 . 843 Rel. Consigliere Cron Dott. Vincenzo MILEO Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud.04/07/00 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 590 SENTENZA 3002 per diritti L. 15 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, this leorappresentante pro tempore, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, CANCELLERIA STARNONIrappresentato e difeso dagli avvocati GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrente CR402383
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AR LA;
UFFICIO COPIE
- intimato -
Rilasciata copia legale WPS 2000 avversO la sentenza n. 139/97 del Tribunale di al Sig. per diritti L. 13361 ISERNIA, depositata il 12/06/97, R.G.N. 113/96; 112 FEB. 2001... IL CANCELLIERE -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. thills -2- ♦ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24.2.1995 il Pretore di Isernia rigettava la domanda proposta da CA CO nei confronti dell'INPS, volta ad ottenere l'attribuzione del diritto all'assegno ordinario di invalidità. All'esito dell'appello dell'assicurato, il Tribunale del luogo, dopo avere rinnovata la C.T.U. già effettuata in primo grado, riformava la pretorile, accogliendo l'istanza del pronuncia k decisione del 12 giugno 1997 e CA condannando l'Istituto a corrispondergli l'assegno richiesto, oltre interessi e rivalutazione, con decorrenza dal 1° novembre 1990. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo Unileo motivo;
il convenuto è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 cod. civile, 429, terzo comma, cod. proc. civile, e dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile. Censura la sentenza gravata osservando che il Tribunale ha errato nel riconoscere al CA 3 interessi e rivalutazione, cumulativamente, sui in crediti di natura previdenziale attribuitigli, quanto, in tal modo decidendo, ha violato palesemente la disposizione di cui al VI comma dell'art. 16 legge n.412/1991, la quale prescrive la detrazione degli interessi dalle somme dovute a titolo di rivalutazione dei crediti (ossia del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito), e quindi ne esclude la liquidazione congiunta, quanto meno con decorrenza dall'1.1.1992. Il motivo è fondato, nei limiti e con le precisazioni di cui in prosieguo. Con orientamento ormai prevalente, dal quale il Collegio non ravvisa l'opportunità di discostarsi, Miles carenza di più validi argomenti di supporto,in recenti e numerose sentenze di questa Corte di cui non è necessario ripetere l'articolata motivazione - hanno ritenuto che dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo;
ne consegue che ogni rateo della prestazione è soggetto, in ipotesi di inadempimento, al risarcimento del danno da mora previsto dalla legislazione vigente al momento della sua maturazione. Pertanto, in tal caso, rispetto ai ratei maturati dopo il primo gennaio 1992, si applica la norma di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n.412, secondo la quale l'importo interessi è portato indovuto a titolo di detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito. Per quanto attiene, invece, ai ratei maturati Unileo prima di tale termine, atteso che la norma surrichiamata, eliminando la indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava per effetto delle sentenze nn.156 del 1991 e 196 del 1993 della Corte Costituzionale, deve ritenersi che la nuova disciplina non si applichi alla mora in ordine ai medesimi che prosegua oltre il termine del 31 dicembre 1991. A tale principio di diritto peraltro L enunciato anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite in data precedente alla pronuncia della sentenza - questa non appare conforme, avendo impugnata riconosciuto indiscriminatamente al creditore, in via cumulativa, sia gli interessi, sia la rivalutazione sulle somme dovute (cfr. S.U. n. 5895/96). Sicchè, in applicazione del medesimo principio, il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione, per la parte concernente i ratei maturati dopo l'entrata in vigore della cennata normativa restrittiva, in ordine ai quali non è dato applicare il cumulo indicato. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata nei limiti della predetta censura, sicchè, con decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., come novellato Miles dall'art. 66 della legge 26.11.1990, n.353, non essendo necessari nella specie ulteriori accertamenti di fatto, il ricorrente, limitatamente ai ratei della prestazione maturati dal 1° gennaio 1992, va condannato soltanto al pagamento del maggiore importo tra svalutazione ed interessi legali sull'ammontare nominale dei crediti in favore del convenuto. La difficoltà interpretativa della legge n. 412/1991 relativa alla materia in esame, il contrasto giurisprudenziale evidenziato in ordine all'oggetto del presente ricorso e l'intervento delle Sezioni Unite al riguardo, con enunciazione del richiamato principio di diritto precedentemente alla sentenza impugnata, profilano, ai sensi dell'art. 92 cod. proca civile, la ricorrenza di giusti motivi per una declaratoria di compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti in causa, con conferma delle statuizioni su quelle dei gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa nei limiti della censura la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ai sensi Uniem dell'art. 384 c.p.c. come novellato, condanna il ricorrente, in relazione ai ratei della prestazione previdenziale maturati a decorrere dal 1° gennaio 1992, al pagamento del maggiore importo tra svalutazione ed interessi legali sull'ammontare nominale dei crediti. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio, con conferma delle statuizioni su quelle dei gradi di merito. Roma 4 luglio 2000 7 II Presidente: Miles Il Cons. estensore IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I Oggi, 1.5 GEN. 2001 D A , 0 S 1 S 3 O IL COLLABORATORE L 3 . A L T 5 T DI CANCELLERIA , O R . E B A T A ' S R I N O E L C D L * P 3 S E A 7 I D - T N S 8 I - G S O 1 O P N 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A I S G L E E D L R E © D e