Sentenza 10 giugno 2010
Massime • 1
Il giudice per le indagini preliminari può deliberare "de plano" sull'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del P.M. non solo nel caso in cui non siano state indicate investigazioni suppletive, ma anche quando queste vengano ritenute irrilevanti, non già sotto il profilo prognostico del loro esito, bensì per il difetto di incidenza concreta sul tema della decisione, in quanto appaiano finalizzate ad approfondire gli stessi temi di indagine già esaminati e giudicati inidonei a ritenere configurabile il reato denunciato.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2010, n. 23687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23687 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1718
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 5332/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EM PA N. IL 27/07/1961, opponente;
avverso il Decreto n. 336/2009 GIP TRIB. MILITARE di ROMA, del 01/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI Paola;
Rilevato che il Procuratore Generale militare nella persona del Cons. Gentile chiedeva l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Il GIP del Tribunale militare di Roma disponeva l'archiviazione del procedimento penale iniziato
contro
ZI RT per il reato di violenza contro inferiore ritenendo che la sussistenza di un clima di forte tensione tra lui e la parte lesa avesse indotto a valutare come condotte vessatorie ordini che non avevano tale caratteristica, ma che potevano essere ricondotti all'attività di servizio. Osservava che l'opposizione alla richiesta di archiviazione non poteva essere accolta in quanto conteneva argomentazioni che non consentivano di imporre la formulazione coatta dell'imputazione e sollecitava atti di indagine irrilevanti.
Avverso la decisione presentava ricorso la persona offesa, ME AO, deducendo violazione degli artt. 409 e 410 c.p.p. in quanto con l'opposizione era stata chiesta l'audizione di testimoni mai prima sentiti dal P.M., individuando anche i temi di prova e pertanto non era consentito al Gip di dichiarane l'irrilevanza de plano senza fissare udienza in camera di consiglio. La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità ha da sempre affermato che il Gip può decidere de plano sulla inammissibilità della opposizione a richiesta di archiviazione non solo nel caso in cui non siano state indicate investigazioni suppletive ma anche quando queste vengano ritenute irrilevanti, pur senza estendere il giudicato ad una vera e propria valutazione di merito (Sez. 5, 8 febbraio 2007 n. 11524, rv. 236520; Sez. 5, 17 gennaio 2005 n. 5661, rv. 231298). Nel caso di specie il GIP si è espresso per l'irrilevanza delle indagini suppletive, non già sotto il profilo prognostico del loro esito, ma per il difetto di incidenza concreta sul tema della decisione in quanto finalizzata ad approfondire gli stessi temi di indagine già esaminati e ritenuti inidonei a configurare il reato denunciato. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento della spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010