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29 settembre 2012
29 settembre 2012
Art. 1. Trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino 1. In deroga al divieto di cui all' articolo 5 del codice civile , e' ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458 , e del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n. 116 .
3. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell' art. 5 del Codice civile e' il seguente:
"Art. 5. (Atti di disposizione del proprio corpo) - Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrita' fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.".
La legge 26 giugno 1967, n. 458 (Trapianto del rene tra persone viventi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1967, n. 160.
Il decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n. 116 (Regolamento per lo svolgimento delle attivita' di trapianto di organi da donatore vivente) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2010, n. 172.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458 , e del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n. 116 .
3. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell' art. 5 del Codice civile e' il seguente:
"Art. 5. (Atti di disposizione del proprio corpo) - Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrita' fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.".
La legge 26 giugno 1967, n. 458 (Trapianto del rene tra persone viventi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1967, n. 160.
Il decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n. 116 (Regolamento per lo svolgimento delle attivita' di trapianto di organi da donatore vivente) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2010, n. 172.
Commentario • 1
- 1. Ordine pubblico e funzione personalistaFrancesca Fuscaldo · https://www.diritto.it/ · 4 marzo 2024 · 0.9877416
2. L'interpretazione dell'art. 5 c.c. Per valutare il percorso evolutivo dell'interpretazione dell'articolo 5, è necessario focalizzare l'attenzione sulla locuzione, atti di disposizione del corpo, perché solo attraverso la definizione di cosa siano o meglio cosa possono intendersi quest'ultimi in senso giuridico, che si può arrivare ad una reale comprensione dell'importanza valoriale insita nella norma e nel processo evolutivo interpretativo della stessa. Come emerge dai lavori preparatori, gli atti di disposizione del corpo a cui si riferisce l'art. 5 c.c. nel suo significato originario, sono solo quelli di consenso all'offesa dell'integrità fisica, a dimostrazione di ciò, si pensi al …
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Giurisprudenza • 3
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- danno differenziale·
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- art. 1218 c.c.·
- libertà delle forme·
- risarcimento danni·
- consenso informato·
- inadempimento contrattuale