Sentenza 15 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2002, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 03 8 0.2 IN NOME DEL POPOLO ITA ANO LA COR REMA ICASSAZIOL Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 13719/99 Cron.9017 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Michele DE LUCA - Rel. Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Consigliere Ud. 20/12/01 Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LA IA;
2001 - intimata 5279 avverso la sentenza n. 181/99 del Tribunale di AREZZO, -1- depositata il 24/04/99 R.G.N. 1627/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ] udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 7 J -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Arezzo dichiarava ར inammissibile l'appello proposto dall'INPS contro la sentenza del Pretore della stessa sede in data 23 gennaio 1996 - che aveva accolto la domanda di MA PI volta ad ottenere la pensione di riversibilità nella misura del 60 per cento di quella integrata al minimo del proprio dante causa (a norma della legge n.903 del 1965, come si legge alla luce della giurisprudenza e, segnatamente, della sentenza n.495 del 1993 della Corte costituzionale) – in base al rilievo che l'appello é stato, incontrovertibilmente, proposto dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata e, peraltro, le diposizioni (decreti-legge n.166 del 26 marzo 1996, 295 del 27 maggio 1996, 396 del 26 luglio 1996, 499 del 34 settembre 1996 e legge 28 novembre 1996, n. 608) - laddove prevedono la declaratoria di estinzione d'ufficio (con compensazione delle spese processuali) dei giudizi pendenti, aventi il medesimo oggetto di quello presente, e la inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato - non influiscono sulla disciplina dei termini d'impugnazione ed, in particolare, non sospendono il termine breve (di cui agli art. 325 e 326 c.p.c.). Avverso la sentenza d'appello, l'Istituto soccombente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'intimata non si è costituita nel giudizio di cassazione. 1 Motivi della decisione 1.Con lunico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (decreti-legge n.166 del 26 marzo 1996, 295 del 27 maggio 1996, 396 del 26 luglio 1996, 499 del 34 settembre 1996; art. 1, comma 6, legge 28 novembre 1996, n 608; art.1, commi 181-184 legge 662/96; art. 36 e 73, comma 4, legge 448/98; art.324-327 c.p.c.; art. 1909 c.c.; art. 22 legge 495/93, come interpretato dalla sentenza 495/93 della Corte costituzionale) nonchè vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3e 5, c.p.c.) - l'INPS censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che la sentenza del Pretore in data 23 gennaio 1996 non era ancora passata in giudicato alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge (n.166 del 26 marzo 1996, cit.) - che ne ha dichiarato l'inefficacia - e che, di conseguenza, la successiva notifica (in data 27 marzo 1996) non ne ha potuto comportare il passaggio in giudicato a seguito della scadenza del termine breve (trenta giorni dalla ntifica, appunto) per propore impugnazione. Il ricorso non é fondato.
2. L'art. 1, comma 3, di ciascuno dei decreti-legge n. 166, 295, 396 e 499 del 1996 (gli effetti dei quali provvedimenti, decaduti in difetto della conversione tempestiva, sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della I. n. 608 del 1996) come la disposizione successiva di identico contenuto (di cui all'art. 1, comma 180, della l. n. 662 del 1996) - nel prevedere l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, relativi a somme dovute in forza delle sentenze della Corte cost. n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e la cessazione di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato – - non ha inciso disciplina processuale dei termini sulla comune d'impugnazione e, segnatamente, in materia di notificazione delle sentenze 2 e di conseguente decorrenza del termine breve (di cui al combinato disposto degli art. 325 e 326 c.p.c.) - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.12792/98, 1781/2000) - nè rileva, in contrario, la disposizione sopravvenuta (di cui all'art. 74, comma 4, della I. n. 448 del 1998) che, nell'interpretare autenticamente la citata disposizione precedente (art. 1, comma 6, della I. n. 608 del 1996), si limita, infatti, a chiarire che, nel novero dei provvedimenti giurisdizionali dei quali la normativa intepretata prevede l'inefficacia, devono includersi anche le sentenze impugnabili, ancorchè notificate, senza tuttavia stabilire in che cosa consista la richiamata "inefficacia", ne' con quali conseguenze essa trovi attuazione. La sentenza impugnata non si discosta dal principio di diritto enunciato - che questa Corte intende ribadire e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse dall'Istituto ricorrente.
3. Il ricorso, pertanto, dev'essere rigettato. Non va provveduto tuttavia al regolamento delle spese processuali, in quanto l'intimata nonsi é costituita nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Nulla per spese Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore bizhala baulen свим De Luca Shille DI BOLLO, DI I SPESA, TASSA SI DELL'ART. 10 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria POSTA 533 oggi, 15 MAR. 2002 . OGN IM N DA 11-8-73 DA AI SEN ESENTE REGISTRO, E E DIRITTO IL CANCELLIERE G LEG DELLA O N O 3