Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2001, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
IN0 1 8 7 2 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI ČASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Оточный Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: professionali - Presidente R.G.N. 17995/98 Dott. NC CALFAPIETRA Cron.3875 Consigliere Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 606 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 03/11/00 Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA per diritti L.300 "19 FEB 2001 sul ricorso proposto da: LL CA NC, elettivamente domiciliato in ROMA VLE UMBERTO TUPINI 133, presso lo studio dell'avvocato DE LIRE 3000 CANCELLERIA ZORDO AGOSTINO, che lo difende, giusta delega in atti;
-- ricorrente
contro
CG069297. elettivamente domiciliato in ROMA BILIOTTI MASSIMO, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato SALBERINI FABRIZIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 2000 avverso la sentenza n. 1459/98 della Corte d'Appello 1776 di ROMA, depositata il 30/04/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/00 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato DE ZARDO Agostino, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato SALBERINI Fabrizio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto. -2- M SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 1 luglio 1991 NC LI propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 23 maggio 1991 dal Presidente del Tribunale di Roma ed avente per oggetto il pagamento all'architetto IM IL della somma di lire 30.610.423, oltre agli interessi, come onorari e spese per progettazione esecutiva, parziale direzione e ristrutturazione di un collaudo dei lavori di appartamento deducendo di aver già versato al professionista l'importo di lire 8.000.000 e che questo era maggiore di quanto gli era dovuto, sicché chiese che fosse condannato alla restitu- zione della differenza, pari a lire 4.000.000. L'opposizione e la domanda proposte dall'at- cui il convenuto aveva resistito, conte- tore standone la fondatezza, salvo il riconoscimento della percezione come acconto di lire 8.000.000 furono accolte dal Tribunale, che con sentenza del 18 gennaio 1996 revocò il provvedimento monitorio e condannò il IL a restituire al LI lire 4.000.000, ritenendo che la presta- nella zione fosse consistita esclusivamente Mmm. 17995/1998 3 redazione di un progetto di massima e di un preventivo sommario. Impugnata da IM IL, la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 30 aprile 1998, ferma a revoca del decreto ingiuntivo, ha condannato NC LI a pagare all'altra parte lire 22.610.423, oltre agli interessi. A questa pro- nuncia il giudice di secondo grado è pervenuto osservando: - la liquidazione della parcella dei compensi, compiuta dal Consiglio dell'Ordine e posta a base del ricorso in sede monitoria, risulta congrua secondo le voci esposte;
stata provata l'avvenuta redazione di un progetto esecutivo, e non solo di massima, mediante la produzione di una lettera del 23 gennaio 1990, contenente la proposta contrattuale formulata dall'impresa appaltatrice Italtechniconsult per per le prestazioni l'esecuzione dei lavori;
- ulteriori, non compiute in seguito alla revoca dell'incarico, compete al professionista l'onora- rio nella misura del 25 per cento, prevista per il caso di incarico parziale. M 17995/1998 4 Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione NC LI. MA IL ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo addotto a sostegno del ri- corso NC LI, denunciando "violazione dell'art. 2697 C.C. e 112, 113, 115, 116 e SS. c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c.)", lamenta innanzi tutto che la Corte di appello ha desunto l'effettivo svolgimento delle prestazioni in questione esclusivamente dal parere formulato dal Consiglio dell'Ordine sulla parcella sottoposta al suo visto%B3B contesta inol- che l'offerta dell'impresa appaltatricetre Italtechiconsult fosse stata formulata sulla scorta di un progetto esecutivo, mai prodotto in giudizio dal IL, anziché del semplice elaborato di massima, che in realtà egli si era limitato a compilare;
nega altresì che gli sia dovuto un qualche compenso per le attività non eseguite, dato che si era reso inadempiente e perciò era stato sostituito con un altro profes- sionista. Nessuna di queste censure può essere accolta. 17995/1998 5 Quanto alla prima, sufficiente Osservare che nella sentenza impugnata la liquidazione del Consiglio dell'Ordine è stata presa in esame soltanto ai fini del controllo, compiuto con esito positivo, della congruità in astratto delle "voci esposte" nella parcella, ma non anche per dell'effettività in concreto dellola verifica svolgimento delle corrispondenti prestazioni: verifica che è stata compiuta, invece, alla luce della proposta contrattuale inviata il 23 gennaio 1990 dalla Italtechiconsult al LI. Relativamente poi alla valutazione circa l'idoneità di tale documento a costituire prova adeguata del diritto fatto valere dal IL, va rilevato che si tratta di un apprezzamento eminentemente di merito, insindacabile in questa sede se non sotto il profilo dell'omissione, insufficienza ○ contraddittorietà della motiva- zione. Ma da simili vizi peraltro solo generi- camente dedotti nel ricorso la sentenza impu- gnata risulta immune: il giudice di secondo grado ha dato esaurientemente conto delle ragioni della decisione sul punto, senza incorrere in discrasie logiche o in errori di diritto, spiegando che la trattarsi di pro- questione posta dalle parti MyBom 17995/1998 getto esecutivo oppure di massima doveva essere risolta nel primo senso, perché il preventivo l'enumerazione della Italtechiconsult "contiene delle varie voci delle lavorazioni da compiere sotto forma di capitolato, con indicazione di misure e di prezzi unitari e complessivi, per cui appare dimostrato che il IL redasse anche il progetto particolareggiato ed il computo metrico, cui fece riferimento l'Impresa e senza i quali mai l'Impresa avrebbe potuto conoscere ie esatte misure e formulare l'offerta". Infine, a proposito delle attività ulteriori, non svolte, si deve Osservare che il relativo onorario, nella misura del 25 per cento, è stato legittimamente attribuito al IL, in confor- mità con la tariffa, nonostanti le affermazioni dell'appellante in ordine all'inerzia del profes- sionista nel portare a termine il compito affida- togli. Infatti "il compenso spettante ad un ingegnere per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato del 25 per cento ai sensi del- l'art. 18 legge della tariffa professionale degli ingegneri e architetti (1. 2 marzo 1949, n. 143) anche se il mancato compimento dell'incarico dipende dalla revoca di quest'ultimo, proveniente 17995/1998 Min CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta a agiarazione presso l'Agenzia 11.3.2011 delle Entrate di Roma 21 serie 4 al n. 14609 versate € 155.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) dall'inadempimentodeterminatadal committente, del professionista;
infatti l'art. 10 della tariffa al 1° comma stabilisce tale medesima aumento in caso di 'sospensione dell'incarico per qualsiasi motivo' ed al 2° comma esclude soltanto il diritto al risarcimento di maggiori danni se professionista" la sospensione è imputabile al hoooo (Cass. 17 luglio 1999 n. 7602). 290000 con-Il ricorso pertanto viene rigettato, con seguente condanna di NC LI al rimborso 1087 129,11 4567 delle spese del giudizio di cassazione sostenute 067 600 da IM IL, che si liquidano nella 15.11 misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ri- corrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 118300 oltre а lire 2.500.000 per onorari. Roma, 3 novembre 2000 1. Cyp Pres. Kanon Bonani IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico Lelazico 17995/1998 8 9 FEB. 2001. AL CANCELLERE C: LoCez.co