Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2004, n. 22863
CASS
Sentenza 10 febbraio 2004

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Il difensore dell'imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato ha sempre diritto ad una retribuzione, dovendo escludersi che il giudice possa negare la liquidazione del compenso ritenendo la non utilità del suo operato ai fini difensivi, dal momento che la sola presenza del difensore è considerata necessaria per lo stesso regolare svolgimento del processo. (In motivazione la Corte ha precisato che l'unico caso in cui l'apprezzamento dell'incidenza dell'attività difensiva svolta può portare all'esclusione della liquidazione di ogni compenso è quello previsto dall'art. 106 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che contempla l'ipotesi dell'impugnazione proposta che venga dichiarata inammissibile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2004, n. 22863
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22863
    Data del deposito : 10 febbraio 2004

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