Sentenza 10 febbraio 2004
Massime • 1
Il difensore dell'imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato ha sempre diritto ad una retribuzione, dovendo escludersi che il giudice possa negare la liquidazione del compenso ritenendo la non utilità del suo operato ai fini difensivi, dal momento che la sola presenza del difensore è considerata necessaria per lo stesso regolare svolgimento del processo. (In motivazione la Corte ha precisato che l'unico caso in cui l'apprezzamento dell'incidenza dell'attività difensiva svolta può portare all'esclusione della liquidazione di ogni compenso è quello previsto dall'art. 106 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che contempla l'ipotesi dell'impugnazione proposta che venga dichiarata inammissibile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/02/2004, n. 22863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22863 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 10/02/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 277
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 004503/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RAGUSA SALVATORE;
2) MINISTERO DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 29/03/2002 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. IACOPINO SILVANA;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e in subordine di rimettere la decisione alle Sezioni Unite Penali;
In data 3/12/2001 la Corte di Assise di Appello di Catania procedeva alla liquidazione dei compensi spettanti all'Avv. Salvatore Ragusa per l'attività svolta in qualità di difensore dell'imputato TO CO, ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Avverso tale provvedimento il Procuratore Generale della Repubblica presentava ricorso che non era accolto dalla Corte di Appello di Catania Questa disattendeva l'assunto del ricorrente secondo cui il compenso non spettava quando non era dimostrata l'utilità della presenza del difensore in udienza, al fine di sostenere le posizioni dell'assistito Per i giudici, era anche da escludere che la determinazione del compenso al professionista potesse essere uguale a zero e che fosse necessaria una motivazione dei criteri seguiti, allorquando i compensi fossero liquidati al predetto nel minimo della tariffa. Proponeva ricorso per Cassazione l'Avvocato Generale della Repubblica il quale rilevava che, stabilendo l'art. 12 comma 2^ bis L. 1990, n. 217 che il compenso spettante al difensore è liquidato dal giudice, previo parere del Consiglio dell'Ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, in mancanza di tale incidenza non doveva esserci alcuna liquidazione, e non già, come rilevato dalla corte territoriale, una limitazione del compenso ai valori minimi di tariffa. Il collegio, comunque, non aveva esaminato l'incidenza sulle posizioni difensive dell'assistito della partecipazione a tutte le udienze di discussione per le quali era stato chiesto e liquidato il compenso ne' aveva specificato le ragioni di tale ritenuta incidenza. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva che il gravame venisse dichiarato inammissibile, trattandosi di provvedimento non suscettibile di impugnazione innanzi alla Corte Suprema, ovvero che, comunque, si rimettesse alla Sezioni Unite Penali la decisione della questione della ricorribilità o meno per Cassazione del provvedimento stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ordine alla richiesta avanzata dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, va rilevato che le Sezioni Unite Penali si sono già pronunciate con sentenza n. 25080 del 28/5/2003, depositata il 10 giugno 2003, Imp. Pellegrino, sulla prospettata questione, risolvendola nel senso di ritenere i provvedimenti emessi dal Tribunale o dalla Corte di Appello in sede di reclamo avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore ricorribili per Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 3^ della Costituzione in quanto, pur non essendo formalmente qualificati come sentenze, hanno carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi. Tanto puntualizzato, il ricorso proposto dall'Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Catania va rigettato.
Merita di essere condivisa la motivazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui la presenza del difensore è sempre utile in quanto necessaria per lo stesso svolgimento del processo. Non ha, infatti, alcun senso ritenere indispensabile la presenza del difensore, tanto da imporla per legge, per poi negare la liquidazione del suo compenso, assumendo la irrilevanza della sua attività. Ne consegue l'impossibilità di considerare non sempre utile l'operato del difensore. Ricorda il ricorrente che, in realtà, l'entrata in vigore della legge n. 134 del 29/3/ 2001, il cui art. 11, comma 2^, ha inserito nell'art. 12 della Legge n. 217 del 30 luglio 1990 il comma 2^ bis, impone al giudice di liquidare il compenso del difensore nella misura e con le modalità contemplate, prevedendo di tenere conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. La prescrizione di tenere conto nella liquidazione degli onorari del difensore della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, peraltro, è stata integralmente riprodotta nell'art. 82 del D.P.R. n. 117 del 30/5/2002. Il disposto, però, non può portare alla conclusione che la valutazione del giudice possa, in ogni caso preso in esame, spingersi fino a negare in toto ogni compenso al difensore, così discostandosi dalla regola generale della liquidazione di compensi non inferiori ai minimi stabiliti dalle tariffe professionali. Ed infatti, una sola è l'ipotesi in cui il legislatore ha espressamente previsto che l'apprezzamento dell'incidenza degli atti assunti dal difensore sulla posizione processuale della persona difesa possa portare all'esclusione della liquidazione di ogni compenso. Trattasi del caso, contemplato dall'art. 12, comma 2^ bis, Legge n. 217 del 1990 ed, adesso, dall'art. 106 D.P.R. n. 115 del 2002, in cui le impugnazioni coltivate dalla parte siano dichiarate inammissibili. Qui, è lo stesso legislatore a non riconoscere alcun valore all'incidenza della attività svolta dal difensore. Si deve, quindi, ritenere (come correttamente fatto dalla Corte di Appello) che il summenzionato parametro dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa non sia altro che una specificazione dell'ordinario criterio di liquidazione degli onorali vigente all'epoca della emissione dei provvedimenti di cui trattasi, quale previsto dalla L. 8 luglio 1980, n. 319, richiamata dal comma 1 dell'art. 12 Legge n. 217 del 1990, secondo cui occorreva tenere conto della difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio dell'opera prestata, rispettando, s'intende, in ogni caso, i minimi tariffari. Ne consegue che, dovendo comunque il compenso essere liquidato al difensore in modo che in ogni caso non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti (art. 12 L. n. 217 del 1990 e 82 D.P.R. n. 115 del 2002) ne' essere inferiore al minimo fissato dalle tariffe stesse, il giudice non deve fornire alcuna motivazione quando decida di effettuare la liquidazione in quest'ultima misura, dovendo, invece, dare congrua giustificazione della propria determinazione allorché nella liquidazione si discosti dal minimo della tariffa ovvero dalle specifiche richieste di liquidazione, indicate per un importo maggiore, avanzate dal difensore interessato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004