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6 dicembre 2017
6 dicembre 2017
Art. 1. 1. Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All' articolo 162-ter del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 162-ter del Codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 162-ter. (Estinzione del reato per condotte riparatorie). - Nei casi di procedibilita' a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Il risarcimento del danno puo' essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile , formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruita' della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato puo' chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni.
Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis.».
Avvertenza:
Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 60.
2. All' articolo 162-ter del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 162-ter del Codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 162-ter. (Estinzione del reato per condotte riparatorie). - Nei casi di procedibilita' a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Il risarcimento del danno puo' essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile , formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruita' della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato puo' chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni.
Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis.».
Avvertenza:
Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 60.
Commentari • 5
- 1. la Consulta su estinzione del reatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 settembre 2026 · 1
2. Perché il giudice dubitava della legittimità dell'art. 162-ter c.p. Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, il suddetto Giudice delle indagini preliminari sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 162-ter, quarto comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. In particolare, se, in punto di rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, il giudice a quo riteneva che, in ipotesi di fondatezza delle censure, l'estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen. avrebbe potuto essere dichiarata anche per il reato oggetto del giudizio principale (atti persecutori) al positivo esito delle condotte riparatorie, pure senza il …
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