Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2017, n. 10568
CASS
Sentenza 29 novembre 2017

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In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, l'unica omissione che può integrare il delitto di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen., in caso di pignoramento di crediti del debitore esecutato verso terzi, è costituita dal mancato accantonamento, da parte del terzo, delle somme dovute al proprio creditore, in favore del creditore procedente, nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica del pignoramento e l'emissione da parte del giudice dell'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del credito. (In motivazione la S.C. ha precisato che l'art. 388, comma quinto, cod. pen., prevede un reato proprio che postula la qualifica di custode, la quale cessa per effetto dell'ordinanza di assegnazione che opera il trasferimento coattivo e immediato del credito al creditore pignorante e determina la conclusione del procedimento di espropriazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2017, n. 10568
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10568
    Data del deposito : 29 novembre 2017

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