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5 novembre 2020
5 novembre 2020
Art. 1. Numero dei deputati 1. All' articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» e' sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «otto»;
b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» e' sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 56 della Costituzione , come modificato dalla presente legge:
«Art. 56.
La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati e' di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di eta'.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.»
a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» e' sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «otto»;
b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» e' sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 56 della Costituzione , come modificato dalla presente legge:
«Art. 56.
La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati e' di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di eta'.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.»
Commentari • 3
- 1. Riflessioni sulle “funzioni” degli amministratori “non esecutivi” e sull'“amministrazione” nella S.p.A. quotataGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 1
Il saggio analizza le funzioni che l'odierno assetto normativo attribuisce agli amministratori non esecutivi, in particolare, all'interno della grande impresa azionaria quotata. L'indagine si concentra sulle funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza che gli amministratori non esecutivi possono e debbono svolgere, nonché sugli strumenti che l'ordinamento attribuisce a tali amministratori per lo svolgimento delle loro funzioni. Dopo aver ricostruito compiti e poteri degli amministratori non esecutivi, lo scritto si dedica a chiarire il contenuto del dovere di agire in modo informato, segnando, sia sul piano sistematico sia alla luce del diritto vivente, le necessarie differenze tra …
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Giurisprudenza • 32
- 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 01/08/2025, n. 15160Provvedimento: Pubblicato il 01/08/2025 N. 15160/2025 REG.PROV.COLL. N. 09589/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9589 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sigg.ri UL AC, US AG, BA NE, TZ EN, BU GI IG, PA IS, GI SI CC, CI CO, OA IN, ZI CI, ER OA, RU EN, TI RA, PA IS, IO EA, DI RI, OR RU, IL MA, IO ON, NI LI, LI NU, IN LY, NO NC, AF TE, UR GI, D'AT RA, D'TA MI, DE RA VI, De IN AL, ES EN, Di MI IV, AA NC, TT FI, RA PA, GIno EL, ON AT, ZO CI, RI CO, AG FA, ZO OB, AR NA, MA UM, ZI IO FI, OD IU EA …Leggi di più...
- limite di età concorso pubblico·
- retrodatazione nomina·
- principio di tempus regit actum·
- giurisdizione amministrativa·
- risarcimento danni·
- requisiti di partecipazione concorso pubblico·
- cessazione della materia del contendere·
- art. 260-bis d.l. n. 34/2020·
- legittimità costituzionale·
- improcedibilità del ricorso